Art. 509 – Codice civile – Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498 c.c.], l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario [493, 494, 505 c.c.], ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere [505 c.c.], il tribunale del luogo dell'aperta successione [456 c.c.], su istanza [779 c.p.c.] di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [498 ss. c.c.], può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [52, 53], annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari [507, 2643 c.c.] e negli uffici dove sono registrati i beni mobili [815, 2649, 2663, 2683, 2687 c.c.].
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore [507 c.c.]. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [2644 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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