Art. 461 – Codice civile – Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

Se il chiamato rinunzia all'eredità [519 e ss. c.c.], le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità [511, 712 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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