Art. 461 – Codice civile – Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all'eredità [519 e ss. c.c.], le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità [511, 712 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 27141/2024
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal giorno dell'effettiva conoscenza del decreto, che presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi, collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata.
Cass. civ. n. 20680/2024
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (Fattispecie in cui l'opposizione era stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio giudiziario, ma diverso da quello dedicato).
Cass. civ. n. 10672/2024
In tema di procedimento per decreto, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, a condizione che il decreto penale di condanna non sia stato opposto dall'imputato e non sia divenuto irrevocabile.
Cass. civ. n. 4613/2024
In tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione previste dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che osta all'estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il "favor oppositionis").
Cass. civ. n. 48804/2023
In tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale).
Cass. civ. n. 22141/2023
In caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato.
Cass. civ. n. 8151/2023
In tema di procedimento per decreto, non incide sul computo del termine per proporre opposizione l'esecuzione, in favore dell'imputato, di un'ulteriore notifica del decreto penale, non necessaria per essersi la prima regolarmente perfezionata, dovendosi escludere che una notifica successiva sia idonea a rimettere in termini il destinatario di un atto rispetto al già iniziato decorso di un termine processuale, conseguito a una precedente e già valida notifica.
Cass. civ. n. 4353/2023
L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, anche alla luce della nuova disciplina dell'art. 460 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 28, comma 1, lett. b), punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché intervenga prima dell'apertura del dibattimento e il decreto non sia già stato revocato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della rinuncia all'opposizione, è necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento, anche in misura ridotta, della pena pecuniaria e di un atto di rinuncia espressa, nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen., che non ammette equipollenti e non può essere tacita).