Art. 514 – Codice civile – Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti [54].
Quando la separazione è esercitata dai creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti [756 c.c.].
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione [2721, 2741 ss. c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2007/1971
I creditori dell'eredità beneficiata si trovano in una situazione uguale a quella dei creditori separatisti per quanto concerne la separazione dei patrimoni del defunto e dell'erede; conseguentemente lo Stato, nella veste di creditore della imposta di successione nei confronti dell'erede, non può esercitare in danno dei creditori dell'eredità beneficiata alcun privilegio fiscale sui beni del defunto; detti beni possono concorrere solo de residuo al soddisfacimento del tributo.