Art. 2721 – Codice civile – Ammissibilità: limiti di valore

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58 [233 disp. att.; 244 c.p.c. ss.].

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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