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Articolo 783 Codice di procedura civile — Vendita di beni ereditari

Articolo 783 Codice di procedura civile — Vendita di beni ereditari

La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti [ 747 ].

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio [ 737 ss. ] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 367/1995

Il curatore dell’eredità giacente non necessita di autorizzazione ex art. 783 c.p.c. per promuovere un giudizio di accertamento della nullità di un contratto di rendita vitalizia stipulato in vita dal de cuius ancorché detto giudizio, miri a recuperare un immobile all’asse ereditario.

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Cass. civ. n. 808/1983

L’eredità condizionata non è una persona giuridica, ma un patrimonio separato sino a che la disposizione non prenda efficacia a seguito dell’avverarsi della condizione, con la conseguenza che l’amministratore di detta eredità non assume la veste di rappresentate di un altro soggetto, ma è titolare del solo potere di gestire e conservare quel patrimonio separato. Pertanto, l’atto di disposizione, posto in essere da tale amministratore senza autorizzazione, od in base ad autorizzazione nulla, non può essere regolato dalla disciplina propria del rapporto di rappresentanza, ma configura un atto esorbitante dai compiti conferiti dalla legge all’amministratore stesso, come tale viziato da nullità e non mera annullabilità su istanza dell’interessato.

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