Art. 562 – Codice civile – Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente [563], e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se scopri di essere stato escluso dal testamento di un genitore o di un coniuge, non è detto che sia definitivo: potresti comunque avere diritto a una quota dell'eredità.
- I legittimari — coniuge, figli e, in mancanza, ascendenti — hanno diritto a una quota minima del patrimonio, determinata dalla legge e non liberamente comprimibile.
- Molti ignorano che le donazioni fatte in vita possono essere rimesse in discussione dopo la morte, se ledono i diritti dei legittimari, anche a distanza di anni.
- Non è possibile rinunciare validamente alla legittima prima dell'apertura della successione: qualsiasi accordo preventivo in tal senso è nullo.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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