Art. 561 – Codice civile – Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808 c.c.] di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri.
I frutti [820, 1284 c.c.] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15776/2024
In caso di restituzione (retrocessione) dell'azienda dall'usufruttuario o dall'affittuario al proprietario, le rimanenze, i miglioramenti e gli incrementi dei beni strumentali non sono assoggettati ad IVA, ancorché non inventariati, non potendo già "a monte" acquisire una propria autonoma oggettività contrattuale rispetto all'usufrutto o all'affitto dell'intero complesso aziendale, che di per sé, in base all'art. 2555 c.c., li ricomprende.
Cass. civ. n. 7308/2023
Ricorre la vendita aziendale regolata dagli artt. 2555 c.c. e ss. ogni volta venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un'entità economica ancora esistente, che conservi l'attitudine all'esercizio dell'impresa, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, senza che al riguardo rilevino il trasferimento dell'immobile ove si era svolta l'attività e del personale dipendente.
Cass. civ. n. 35461/2022
In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito.
Cass. civ. n. 4709/2020
In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinchè le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti.
Cass. civ. n. 30485/2017
Al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia.
Cass. civ. n. 17459/2007
La norma di cui all'art. 2561, comma quarto, cod. civ., che riconosce all'usufruttuario e, per effetto dell'art. 2562 cod. civ., all'affittuario l'indennizzo corrispondente alla differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio ed alla fine del rapporto, non è suscettibile di interpretazione analogica, essendo finalizzata esclusivamente ad evitare che colui che subentra ad altri nella titolarità dell'azienda abbia a conseguire indebiti vantaggi collegati all'altrui attività, per cui la relativa disciplina suppone una situazione in cui all'attività d'impresa del precedente titolare usufruttuario faccia seguito il trasferimento dell'azienda ad altro soggetto. (Rigetta, App. Roma, 31 luglio 2003).
Cass. civ. n. 10503/2006
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, o la sommministrazione di beni a carattere periodico ai sensi — rispettivamente — degli articoli 1474 e 1561 c.c., la mancata determinazione espressa del prezzo non ne importa la nullità, giacché si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, che, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, si desume — salvo patto contrario — dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina (per la compravendita) ovvero dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni (per la somministrazione). (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso la nullità del contratto avente ad oggetto merce il cui prezzo era stato determinato dal giudice di merito mediante C.T.U., avuto riguardo ai prezzi ricavabili dalle fatture facenti espresso riferimento agli articoli messi in vendita).
Cass. civ. n. 7478/2000
Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 c.c., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno.
Cass. civ. n. 862/2000
L'errore di calcolo presente nella bolletta e relativo al prezzo della prestazione fornita, non è di natura negoziale, in quanto attiene ad un mero atto giuridico, e pertanto non deve essere essenziale e riconoscibile dal destinatario della medesima per poter essere corretto dall'ente somministrante, se i dati veri ed effettivi divergono da quelli dichiarati.
Cass. civ. n. 7841/1986
In tema di somministrazione a carattere periodico, la disposizione dell'art. 1561 c.c. — secondo cui, per la determinazione del prezzo, deve aversi riguardo «al tempo della scadenza delle singole prestazioni» — con riguardo all'ipotesi di contratto di somministrazione avente per oggetto prodotti sottoposti a prezzi amministrati, comporta la necessità di far riferimento al prezzo stabilito per atto della pubblica amministrazione all'epoca di ogni scadenza. E a nulla rileva che in tal modo, nel caso di detta ed accertata inadempienza del debitore della prestazione, possa aversi un'alterazione dell'equilibrio degli interessi raggiunto dalle parti, poiché ciò attiene alle conseguenze del mancato esatto adempimento le quali devono essere risentite dal debitore inadempiente e non valgono a paralizzare una domanda di adempimento legittimamente proposta.
Cass. civ. n. 3511/1977
Nella somministrazione, il rinvio che l'art. 1561 c.c. fa all'art. 1474 dello stesso codice ha carattere integrativo della pattuizione, e non sostitutivo della volontà dei contraenti, dettando criteri particolari di applicazione della disciplina della vendita nel contratto di durata, relativamente alla determinazione del prezzo, quando questo non sia stato determinato in via convenzionale. In difetto di una esplicita clausola di revisione periodica, pertanto, l'adeguamento, secondo listino, del prezzo della somministrazione non è consentito, in quanto estraneo al contratto.
Cass. civ. n. 2178/1971
Nella nozione di peso — dal quale, a norma dell'art. 561 c.c., debbono essere liberi gli immobili restituiti per effetto di riduzione della donazione o delle disposizioni testamentarie - sono da ritenersi compresi, oltre a quelli aventi contenuto reale - come la servitù, l'usufrutto ecc. - anche quei vincoli di carattere obbligatorio posti in essere dal donatario o dal legatario - come l'anticresi, l'affitto, la locazione - strettamente inerenti al godimento dell'immobile ed incidenti negativamente, non soltanto sul valore di questo, ma anche sulla pienezza della esplicazione delle facoltà dominicali.