Art. 566 – Codice civile – Successione dei figli

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

[Si applica il terzo comma dell'articolo 537.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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