Art. 565 – Codice civile – Categorie dei successibili

Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge [581 c.c.], ai discendenti [566, 567 c.c.], agli ascendenti [569 c.c.], ai collaterali [570 c.c.], agli altri parenti [572 c.c.] e allo Stato [586 c.c.], nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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