Art. 565 – Codice civile – Categorie dei successibili
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge [581 c.c.], ai discendenti [566, 567 c.c.], agli ascendenti [569 c.c.], ai collaterali [570 c.c.], agli altri parenti [572 c.c.] e allo Stato [586 c.c.], nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21070/2024
Posto che l'eccezione ex art. 1460 c.c. può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati, il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere - ex art. 1565 c.c., norma che costituisce specificazione della generale eccezione di inadempimento - l'esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi.
Cass. civ. n. 19254/2024
In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.
Cass. civ. n. 10519/2024
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 32353/2023
In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Cass. civ. n. 11004/2023
Con riferimento ai segni distintivi, la scissione parziale societaria dà luogo ad una vicenda non meramente organizzativa, ma sostanzialmente traslativa dei beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria della scissione, con la conseguenza che, essendo il marchio e la denominazione sociale dei segni distintivi autonomi - avendo il primo la funzione di identificare i prodotti fabbricati o commercializzati od i servizi resi da un imprenditore, la seconda quella di individuare la società come soggetto di diritto - l'attribuzione del marchio non implica anche il trasferimento della denominazione sociale, la quale può essere oggetto di valido trasferimento "inter vivos", anche ove assimilata alla ditta sociale, solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda, previo espresso consenso dell'alienante.
Cass. civ. n. 11004/2023
Con riferimento ai segni distintivi, la scissione parziale societaria dà luogo ad una vicenda non meramente organizzativa, ma sostanzialmente traslativa dei beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria della scissione, con la conseguenza che, essendo il marchio e la denominazione sociale dei segni distintivi autonomi - avendo il primo la funzione di identificare i prodotti fabbricati o commercializzati od i servizi resi da un imprenditore, la seconda quella di individuare la società come soggetto di diritto - l'attribuzione del marchio non implica anche il trasferimento della denominazione sociale, la quale può essere oggetto di valido trasferimento "inter vivos", anche ove assimilata alla ditta sociale, solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda, previo espresso consenso dell'alienante.
Cass. civ. n. 25077/2020
L'interesse del successibile "ex lege" ad impugnare il testamento olografo può essere disconosciuto, qualora costui non dia prova dell'inesistenza in vita di altri eredi legittimi di grado poziore in termini di evidente probabilità, ancorché non di oggettiva certezza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/12/2018).
Cass. civ. n. 22192/2020
In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/06/2016).
Cass. civ. n. 193/2017
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), riprodotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.
Cass. civ. n. 25731/2015
La clausola del contratto di somministrazione di energia elettrica, che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre all'utente inadempiente l'"exceptio inadimplenti contractus"; detta sospensione, legittima finché l'utente non adempia, se attuata quando questi abbia pagato il suo debito integra "a contrario" un inadempimento del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, salva la prova dell'inimputabilità a sé di tale inadempimento, ovvero dell'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento, la quale deve perciò dipendere da causa estranea al somministrante ed alla sua organizzazione.
Cass. civ. n. 22223/2014
Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione.
Cass. civ. n. 25341/2010
L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo.
Cass. civ. n. 7305/2009
Con riguardo al trasferimento di azienda per atto tra vivi, il contestuale trasferimento anche della ditta (ai sensi del secondo comma dell'art. 2565 c.c.) deve essere oggetto di una distinta manifestazione di volontà negoziale, che tuttavia non richiede un'esplicita menzione della ditta nell'atto di trasferimento, potendo la volontà di estendere quest'ultimo alla ditta ricavarsi dall'interpretazione dell'atto, sulla base dei criteri interpretativi indicati dagli artt. 1362 e seg. c.c.
Cass. civ. n. 19011/2007
In tema di accertamento della qualità di erede legittimo, la pronuncia — n. 532 del 2000 della Corte costituzionale — di non fondatezza della questione, già sollevata nel medesimo processo, di illegittimità costituzionale dell'art. 565 c.c. preclude che la stessa questione possa essere ancora riproposta, nè sussiste la possibilità di estendere, in via di interpretazione e con il richiamo agli artt. 3 e 30 Cost., la categoria degli eredi legittimi oltre le persone verso cui produce effetti l'accertamento della filiazione naturale in base all'art. 258 c.c., sino a ricomprendervi, oltre i genitori naturali, anche tutti i parenti naturali. (Nella fattispecie, la S.C. — in conformità alla sentenza del giudice d'appello — ha affermato il principio dell'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un'organica normativa imperniata su un unitario status filiationis riferibile a tutte le persone che, ex art. 74 c.c., discendano dallo stesso stipite, così negando l'invocata qualità ad una parente collaterale di quinto grado, tale affermatasi ex art. 572 c.c. ai fini successori ed in mancanza di altri eredi legittimi).
Cass. civ. n. 21628/2006
Ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è legittimo il provvedimento di sospensione necessaria del giudizio promosso dall'attore per l'accertamento della qualità di unico erede legittimo del de cuius; avendo il giudice di merito ritenuto pregiudiziale la decisione della causa instaurata dal convenuto per il riconoscimento dello status di figlio naturale dell'erede premorto del de cuius è difatti legittima l'interpretazione dell'art. 565 c.c. al riguardo formulata dal giudice di merito che, nel determinare la portata precettiva della norma, abbia ritenuto i parenti naturali equiparati a quelli legittimi. (Nella specie, con il ricorso per cassazione era stata censurata tale interpretazione perché, tra l'altro, in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 532/000, secondo cui dall'art. 30 Cost. non discende in maniera necessitata la parificazione ai parenti legittimi di quelli naturali; la S.C., nel formulare il principio surrichiamato, ha statuito che con la decisione di cui sopra la Corte costituzionale, nel respingere l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 565 c.c., aveva ritenuto legittima la prospettata interpretazione della norma, secondo cui nella previsione dei parenti dovrebbero ritenersi esclusi quelli naturali, ma non aveva in alcun modo valutato l'alternativa interpretazione della stessa norma fondata sull'irrequivoco disposto dell'art. 74 c.c.- in base al quale sono parenti coloro che discendono dallo stesso stipite — non limitato dal dettato dell'art. 258 c.c., che mira ad escludere non il rapporto parentale con la famiglia del genitore ma solo che gli effetti del riconoscimento si estendano da un genitore a un altro, mentre le singole disposizioni, secondo cui i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi, appaiono la conferma del suddetto principio, che è del resto rispondente a quelli costituzionali di uguaglianza e di difesa della filiazione naturale).
Cass. civ. n. 7276/2006
In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione — quali la nascita, la morte o il matrimonio — può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.
Cass. civ. n. 5899/2002
Ai sensi degli artt. 2563 e 2565 c.c., la ditta, che può continuare ad essere intitolata al nome dell'imprenditore defunto, si trasmette ai successori unitamente all'azienda, in mancanza di una diversa disposizione testamentaria. Tale trasferimento comporta la possibilità di continuare l'esercizio dell'impresa come originariamente denominata, compreso il nome del titolare non più in vita, che può costituire un elemento indispensabile, o quanto meno utile, per la conservazione dell'avviamento commerciale, perché indice di una continuità operativa, che vale anche a tutelare coloro che abbiano avuto rapporti con l'originario imprenditore.
Cass. civ. n. 4414/1999
In tema di successione legittima non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, mentre l'accettazione anche tacita dell'eredità - che può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori.
Cass. civ. n. 9624/1997
Il contratto di utenza telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 c.c. (del quale amplia l'ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimplenti contractos; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione.
Cass. civ. n. 2755/1994
Con riguardo al trasferimento di azienda per atto tra vivi, il contestuale trasferimento della ditta (ai sensi dell'art. 2565, secondo comma c.p.c.) deve essere oggetto di una distinta manifestazione di volontà negoziale, ma tale manifestazione non richiede un'esplicita menzione della ditta nell'atto di trasferimento, potendo la volontà di estendere il trasferimento alla ditta ricavarsi dall'interpretazione dell'atto, sulla base dei criteri interpretativi indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 8737/1993
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità per i primi chiamati, sono abilitati ad esercitare un'accettazione (espressa o tacita) valida, ma con efficacia subordinata al venir meno, per rinuncia o prescrizione - eventi che configurano una condicio iuris - del diritto dei primi chiamati.
Cass. civ. n. 10620/1990
Con riguardo a contratto di somministrazione (nella specie, di energia elettrica), la facoltà del somministrante di sospendere le proprie prestazioni, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi alle previste scadenze, ai sensi degli artt. 1460 e 1565 c.c., deve essere riconosciuta anche se il somministrato abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione all'amministrazione controllata, e pure dopo il decreto che disponga questa ammissione, considerato che tale procedura, i cui effetti si producono a partire da detto decreto, priva il creditore della possibilità di esperire azioni esecutive individuali, ma non gli toglie il menzionato strumento di autotutela, a preservazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto, e che al somministrato, peraltro, anche dopo quel decreto, non è precluso il pagamento dei pregressi debiti, previa autorizzazione del giudice delegato, in quanto sia indirizzato al risanamento dell'impresa nell'interesse della massa.