Art. 568 – Codice civile – Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467 ss. c.c.], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [538, 644 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 971/2017
Nel conflitto tra i titolari di insegne uguali o simili per la presenza dello stesso cognome come cuore di esse, legittimamente usate per effetto del loro acquisto, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino all'eliminazione del cognome dall'insegna sorta successivamente, ove quel conflitto sia tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata.
Cass. civ. n. 6819/1994
Nel contratto di concessione di vendita — che per la sua struttura e funzione economico-sociale è un contratto atipico di scambio, che, escludendo profili di cooperazione, si colloca in un'area di affinità con i contratti di somministrazione o di commissione, ma non con quello di agenzia — l'attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario, costituendo un elemento accidentale e non essenziale del contratto, non può ricavarsi implicitamente dalla predeterminazione di una «zona» al concessionario medesimo, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva.
Cass. civ. n. 1696/1976
A differenza del contratto di agenzia con rappresentanza, rientrante nello schema del mandato ed estrinsecantesi in una locatio operis, il contratto di somministrazione con esclusiva costituisce una specie differenziata di vendita, in cui all'obbligazione dell'avente diritto alla somministrazione di rivendere per proprio conto ed in una zona determinata la merce fornitagli corrisponde quella del somministrante di non rivendere le merci ad altri nella stessa zona; in tale ipotesi, con il passaggio a carico dell'acquirente dei rischi inerenti alle merci ed alle successive operazioni commerciali, resta escluso il rapporto di agenzia, in cui le prestazioni dell'agente si esauriscono nella conclusione, per suo tramite, di contratti per conto e in rappresentanza del preponente, e prende vita, invece, un rapporto di somministrazione, nel quale l'obbligo dell'acquisto e della rivendita delle merci prodotte da una parte viene assunto dall'altra, per nulla mutando codesto nomen juris anche se al rapporto principale seguano accordi fiduciari tra le parti di stretta collaborazione, con l'obbligo di propaganda e diffusione del prodotto.
Cass. civ. n. 685/1971
A norma dell'art. 2598 n. 1 c.c. è vietato l'uso di segni distintivi della ditta e dell'insegna, idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri.
Cass. civ. n. 1042/1966
L'insegna è il segno, nominativo o emblematico, distintivo di un determinato locale nel quale si esercita un'attività imprenditoriale: essa contraddistingue lo stabilimento di un'azienda ed acquista particolare importanza nelle imprese in cui lo stabilimento costituisce il punto di incontro tra imprenditore e clienti e, quindi, il luogo di conclusione degli affari. Dalla funzione dell'insegna di identificare uno stabilimento, commerciale o industriale, consegue il suo collegamento con un'attività imprenditoriale e la sua distinzione dal nome che ha la funzione individuatrice della persona dell'imprenditore e dalla denominazione con la quale l'immobile, come tale, sia individuato. Pertanto se ad uno stabilimento commerciale o industriale sia attribuita come insegna la denominazione dell'immobile in cui è installato, e successivamente detto stabilimento viene trasferito in altro immobile, legittimamente l'imprenditore può continuare ad usare la precedente insegna. (Nella specie, una villa denominata «La Terrazza» era stata data in locazione ad un imprenditore, che l'aveva destinata ad albergo con l'insegna «Hotel La Terrazza». Cessata la locazione, l'imprenditore aveva trasferito l'azienda alberghiera in altro immobile, sul quale aveva apposto la stessa insegna «Hotel La Terrazza». Il proprietario della villa aveva chiesto che fosse inibito l'uso di tale insegna. La Corte regolatrice ha affermato i principi di cui innanzi).