Art. 568 – Codice civile – Successione dei genitori

A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467 ss. c.c.], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [538, 644 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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