Art. 644 – Codice civile – Obblighi e facoltà degli amministratori
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 18676/2024
In materia di immissioni, il rispetto dei limiti posti da regolamenti non consente, di per sé, di considerare senz'altro lecite le immissioni, poiché la tollerabilità deve essere valutata nella situazione concreta, tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti.
Cass. civ. n. 1646/1978
L'amministratore e custode dei beni ereditari, quale ausiliario del giudice, esplica una funzione pubblica, onde alle sue dichiarazioni documentate deve attribuirsi pubblica fede.