Art. 574 – Codice civile – Concorso di figli naturali e legittimi
[I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta della quota che conseguono i legittimi, purche complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita.
I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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