Art. 574 – Codice civile – Concorso di figli naturali e legittimi

[I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta della quota che conseguono i legittimi, purche complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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