Art. 589 – Codice civile – Testamento congiuntivo o reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca [458, 635 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5963/2019
In tema di brevetto la figura dell'inventore, assume rilievo nelle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario solo ove lo stesso sia diventato, nell'esercizio delle sue facoltà, titolare originario del "diritto sul brevetto", acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato, avendo successivamente ceduto tali diritti a terzi, ma non nel caso in cui, non avendo proceduto alla brevettazione, abbia ceduto a terzi il "diritto al brevetto".
Cass. civ. n. 11195/2012
L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.
Cass. civ. n. 10564/2002
La transazione produce i suoi effetti estintivi dell'obbligazione solidale nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare, ma non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un diverso titolo. Pertanto la transazione stipulata dal locatore con l'assicuratore della cosa locata non si estende all'obbligazione risarcitoria del conduttore, ai sensi dell'art. 1589 c.c., per la parte eccedente l'indennizzo assicurativo per la perdita o il deterioramento della cosa derivante da incendio.
Cass. civ. n. 4330/1999
L'incendio, quale evento eccezionale che abbia determinato il danneggiamento della cosa locata, forma oggetto di un'ipotesi normativa assolutamente estranea alle esigenze di manutenzione conseguenti all'uso, alle quali non è riconducibile; ne consegue che la eventuale (legittima) disciplina convenzionale di esse non può interferire con la disciplina di cui all'art. 1589 c.c., prevedente la responsabilità del conduttore limitatamente a quanto non risarcito dall'assicuratore.
Cass. civ. n. 4794/1989
Se nel corso del rapporto l'immobile locato subisca deterioramento a causa d'un incendio, il conduttore intanto può sospendere il pagamento del canone, facendo valere l'inadempimento del locatore all'obbligazione di mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto, in quanto provi che l'incendio si sia prodotto per causa non a lui imputabile, così superando la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1558 c.c.
Cass. civ. n. 4405/1979
Anche nell'ipotesi in cui il locatore abbia assicurato la cosa distrutta o deteriorata dall'incendio (art. 1589 c.c.), il conduttore è sempre tenuto a pagare l'importo dell'intero danno, poiché, oltre a rimborsare all'assicuratore, che agisca nei di lui confronti in surrogazione, quanto da costui versato, a titolo di indennizzo al locatore, dovrà a questi corrispondere la differenza tra l'indennizzo medesimo e il danno effettivo; al fine di limitare entro detti limiti la sua responsabilità verso il locatore, il conduttore dovrà dimostrare, in base ai normali principi sull'onere della prova, di avere effettuato il pagamento all'assicuratore, per contro il conduttore, ove provveda all'intero risarcimento del locatore, resta liberato da ogni obbligo verso l'assicuratore.