Art. 458 – Codice civile – Divieto di patti successori

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla [1418 c.c.] ogni convenzionecon cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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