Art. 588 – Codice civile – Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [637 c.c.] e attribuiscono la qualità di erede [625 c.c.], se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore [674 c.c.]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [631 c.c.] e attribuiscono la qualità di legatario [649 c.c.].
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio [734 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8319/2024
L'accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l'accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell'art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell'art. 588 c.c.
Cass. civ. n. 22289/2023
Nell'ipotesi di incendio della cosa locata cagionato da fatto del terzo, il conduttore, per andare esente dalla responsabilità ex art. 1588 c.c., ha l'onere di provare di non aver ammesso il terzo, anche temporaneamente, all'uso o al godimento del bene, oppure di aver posto in essere tutte le misure idonee a prevenire il fatto medesimo.
Cass. civ. n. 42121/2022
In materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio.
Cass. civ. n. 28259/2022
In tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati.
Cass. civ. n. 24310/2022
Il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario.
Cass. civ. n. 9487/2021
In mancanza di una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege. La quota dell'istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell'asse, succede l'erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituito connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda.
Cass. civ. n. 15661/2020
La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento. (
Cass. civ. n. 6125/2020
In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato come disposizione a titolo universale l'attribuzione testamentaria di beni determinati, valorizzando, sia il fatto che al beneficiato fosse stata assegnata la generalità dei beni mobili, oltre che la quota di un immobile, sia le peculiari espressioni allo stesso riservate dal testatore, attestanti un trattamento, sul piano del riconoscimento affettivo, differente rispetto a quello destinato agli altri soggetti indicati nel testamento).
Cass. civ. n. 30082/2019
Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale, che aveva individuato nella scheda testamentaria due simultanee istituzioni : un legato in sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto l'usufrutto legale di tutta la sua proprietà, in contrapposizione all'istituzione di eredi dei figli). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/08/2015).
Cass. civ. n. 17868/2019
L'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito "ex re certa", va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
Cass. civ. n. 22823/2018
L'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di allagamento di un immobile, aveva ritenuto integrata la prova liberatoria da parte del conduttore, a fronte della mera allegazione della verosimile rottura di un flessibile di un sanitario del bagno, la quale era però rimasta indimostrata all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/07/2016).
Cass. civ. n. 17122/2018
In tema di delazione dell'eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell'art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione "ex re certa", tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'erede testamentario fosse succeduto nella proprietà della cappella realizzata in esecuzione di un onere apposto all'istituzione di erede ed al legato, essendo indifferente chi, tra erede e legatario, l'avesse concretamente realizzata).
Cass. civ. n. 6972/2017
In tema di successione testamentaria, l'"institutio ex re certa" ha ad oggetto un bene determinato e solo di riflesso la quota, sicché l'alienazione successiva del bene attribuito implica la revoca della istituzione di erede o l'attribuzione di una quota maggiore rispetto a quella assegnata a favore di altro coerede, senza che possa trovare applicazione l'art. 686 c.c. in materia di legato in quanto l'art. 588, comma 2, c.c. consente di determinare la quota spettante all'erede sulla base del valore dei beni assegnati ed in rapporto al valore del restante patrimonio eventualmente assegnato ad altri coeredi.
Cass. civ. n. 23393/2017
Nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/10/2011).
Cass. civ. n. 15239/2017
La successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell'ipotesi in cui il "de cuius" non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione di detto principio ed in mancanza di formale istituzione di erede, aveva qualificato come legatario il beneficiario "mortis causa" di una specifica consistenza immobiliare, non rilevando, in senso contrario, che lo stesso fosse stato altresì onerato di partecipare alle spese funerarie del "de cuius" né, tantomeno, la mancata menzione, nel testamento, di altri soggetti o di altri beni, la cui inesistenza non era stata dimostrata).
Cass. civ. n. 2619/2014
Il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all'atto della riconsegna dell'immobile, ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto.
Cass. civ. n. 24163/2013
In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.
Cass. civ. n. 11972/2010
L'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, a tal fine, non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.
Cass. civ. n. 12896/2009
In caso di cessione del contratto di locazione ai sensi dell'artt 36 della legge n. 392 del 1978, qualora il locatore non abbia liberato il cedente, tra quest'ultimo e il cessionario, divenuto successivo conduttore dell'immobile, viene ad instaurarsi un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzato dal "beneficium ordinis", che consente, perciò, al locatore di agire nei confronti del cedente per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti al suddetto contratto (ivi comprese quelle riguardanti le pretese risarcitorie connesse alla perdita o al deterioramento del bene locato, di cui all'art. 1588 c.c.), solo dopo che si sia venuto a configurare l'inadempimento del nuovo conduttore, nei cui confronti è necessaria la preventiva richiesta di adempimento mediante la semplice modalità della messa in mora.
Cass. civ. n. 20434/2008
Il conduttore, ai sensi dell'art. 1588 cod. civ., risponde verso il locatore del deterioramento della cosa locata qualora non dia la prova dell'esistenza di causa a lui non imputabile; tale principio può essere derogato nel caso in cui il fattore determinante il danno abbia riguardato strutture o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità dello stesso conduttore ed estranei, pertanto, alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito che, pur dando atto, nella sentenza impugnata, che i lavori fatti eseguire dalla società conduttrice, in occasione dei quali si era prodotto il danno alle tubazioni di raccolta delle acque, avevano comportato la ristrutturazione dell'edificio con radicali interventi non solo sulle parti visibili dello stesso ma anche sugli impianti idrici e fognari, in base a tale situazione avevano erroneamente escluso la responsabilità della conduttrice).
Cass. civ. n. 1066/2007
In tema di interpretazione del testamento, l'institutio ex re certa configura, ai sensi dell'art. 588 c.c., una successione a titolo universale nel patrimonio del de cuius qualora il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all'istituito, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio ereditario.
Cass. civ. n. 11005/2006
La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l'art. 1588 c.c. (applicabile anche all'affitto di azienda, in quanto norma generale delle locazioni non incompatibile con la disciplina specifica dell'affitto, che della locazione è una species) onera il conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, c.c.), il quale non è assorbito dall'evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell'obbligato.
Cass. civ. n. 19185/2003
In tema di responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata verificatisi per fatto del terzo, nel tempo in cui questi è stato ammesso dal conduttore nel godimento della cosa, l'art. 1588, secondo comma c.c. pone a carico del conduttore la responsabilità, in quanto trattasi di fatti che si ricollegano a sue scelte nelle modalità d'uso della cosa locata, svolgendosi normalmente la condotta del terzo entro la sfera di vigilanza riservata al conduttore, senza che al terzo venga attribuito un autonomo potere di disponibilità sull'immobile. Ne discende, fra l'altro, che il danneggiato, al fine di invocare il concorso, con la responsabilità del conduttore, della responsabilità ex art. 2051 c.c. del terzo ammesso nella disponibilità o nel godimento della cosa, deve dimostrare che quest'ultimo si trovi in una situazione di autonoma detenzione qualificata, tale da rendere anche lui titolare di un potere di vigilanza sul bene locato.
Cass. civ. n. 3016/2002
In materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 c.c., come disposizione erditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato.
Cass. civ. n. 9467/2001
Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale — che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede — e disposizioni a titolo particolare — che, invece attribuiscono la sola qualità di legatario — il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini — che sono di competenza del giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati — può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione dell'universum ius (sicché la successione è a titolo di legato).
Cass. civ. n. 10126/2000
Il primo comma dell'art. 1588 c.c. prevede che il conduttore risponda della perdita e del deterioramento della cosa locata, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. La norma, che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all'art. 1218 c.c., importa che il conduttore per vincere la presunzione deve dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita o del deterioramento, ma altresì dell'assenza di colpa e, cioè, del caso fortuito o della forza maggiore. (Nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso con il quale si censurava la sentenza che aveva ritenuto in un caso di furto di una cinepresa data in locazione e custodita in un camper l'esistenza della causa non imputabile).
Cass. civ. n. 3999/1995
In tema di responsabilità del conduttore per perdita e deterioramento della cosa locata verificatisi nel tempo in cui lo stesso ha ammesso il terzo al godimento della cosa, l'art. 1588 c.c. va interpretato nel senso che il conduttore non è più responsabile quando detti eventi si configurano rispetto al terzo medesimo - tenuto ad osservare nel suo godimento lo stesso grado di diligenza del conduttore - come non dipendenti da causa a lui imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'evento - consistente nel crollo di un fabbricato per effetto di un incendio provocato dal figlio di un dipendente del conduttore - non fosse imputabile al terzo ammesso al godimento del bene in base alla considerazione che il conduttore non avrebbe potuto prevedere e perciò neppure prevenire, il comportamento del terzo).
Cass. civ. n. 5895/1994
La volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a fare riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell'atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto l'effettivo contenuto della volontà di istituzione.
Cass. civ. n. 9757/1990
Il conduttore che, in violazione di una delle sue obbligazioni principali, quale è quella espressamente prevista dall'art. 1587 n. l. c.c. e concernente l'osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata per l'uso contrattualmente stabilito, abbia cagionato la sostanziale distruzione ovvero grave alterazione della cosa stessa nei suoi elementi principali ed essenziali, per fatto colpevole imputabile a lui o a persone del cui comportamento egli debba rispondere, è tenuto al risarcimento dei danni in forza del disposto dell'art. 1588 c.c., senza che possa invocare, ai fini della riduzione dell'ammontare di questo, il normale deterioramento del bene.
Cass. civ. n. 4794/1989
Se nel corso del rapporto l'immobile locato subisca deterioramento a causa d'un incendio, il conduttore intanto può sospendere il pagamento del canone, facendo valere l'inadempimento del locatore all'obbligazione di mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto, in quanto provi che l'incendio si sia prodotto per causa non a lui imputabile, così superando la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1558 c.c.
Cass. civ. n. 6516/1986
L'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, all'universum ius, oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sé considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando l'attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, come ad es.: tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi) è da ritenere, se altri elementi intrinseci della scheda non depongano chiaramente il contrario, che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiario acquista la qualità di erede e non già quella di legatario. (Nella specie i giudici del merito avevano considerato a titolo universale la disposizione con cui il testatore attribuiva ad un soggetto la nuda proprietà di tutti i beni immobili e ad altro la proprietà di tutti i beni mobili. La Corte di cassazione ha ritenuto incensurabile, perché adeguatamente motivata, tale interpretazione della volontà del disponente).
Cass. civ. n. 5625/1985
Ai sensi del secondo comma dell'art. 588 c.c. l'assegnazione di beni determinati (institutio ex re certa) può essere interpretata come disposizione a titolo universale qualora risulti che il testatore, pur avendo indicato beni determinati, abbia in effetti inteso assegnare questi come quota del patrimonio ereditario. A tal fine l'indagine, di carattere obiettivo circa il contenuto dell'atto, nel senso dell'attribuzione dell'universalità dei beni o di una quota aritmetica di essi oppure dell'attribuzione di un bene o di un complesso di beni determinati, è di carattere soggettivo sull'intenzione del testatore, e deve essere più completa e penetrante di quella necessaria quando invece il testatore detta le disposizioni con riferimento alla quantità indeterminata dei suoi beni.