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Art. 588 — Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Art. 588 — Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [ 637 c.c. ] e attribuiscono la qualità di erede [ 625 c.c. ], se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore [ 674 c.c. ]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [ 631 c.c. ] e attribuiscono la qualità di legatario [ 649 c.c. ].

L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio [ 734 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6972/2017

In tema di successione testamentaria, l'”institutio ex re certa” ha ad oggetto un bene determinato e solo di riflesso la quota, sicché l’alienazione successiva del bene attribuito implica la revoca della istituzione di erede o l’attribuzione di una quota maggiore rispetto a quella assegnata a favore di altro coerede, senza che possa trovare applicazione l’art. 686 c.c. in materia di legato in quanto l’art. 588, comma 2, c.c. consente di determinare la quota spettante all’erede sulla base del valore dei beni assegnati ed in rapporto al valore del restante patrimonio eventualmente assegnato ad altri coeredi.

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Cass. civ. n. 24163/2013

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.

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Cass. civ. n. 1066/2007

In tema di interpretazione del testamento, l’
institutio ex re certa configura, ai sensi dell’art. 588 c.c., una successione a titolo universale nel patrimonio del de cuius qualora il testatore, nell’attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all’istituito, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell’intero patrimonio ereditario.

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Cass. civ. n. 3016/2002

In materia di distinzione tra erede e legatario, l’assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell’art. 588 c.c., come disposizione erditaria (
institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato.

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Cass. civ. n. 9467/2001

Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale — che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede — e disposizioni a titolo particolare — che, invece attribuiscono la sola qualità di legatario — il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell’atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all’intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini — che sono di competenza del giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati — può stabilirsi se attraverso l’assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l’istituzione dell’universum ius (sicché la successione è a titolo di legato).

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Cass. pen. n. 2380/1995

L’esperimento giudiziale di cui all’art. 218 c.p.p. può essere disposto solo quando sia possibile riprodurre il fatto, oggetto della prova, nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto; l’impossibilità di una sua ricostruzione in termini di sostanziale identità rispetto ai dati di riferimento, infatti, rende del tutto inutile, se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio, la verifica attuata mediante controllo sperimentale, con la conseguenza che non può disporsi un’operazione di cui già preventivamente si conosca l’inutilizzabilità del risultato come mezzo di prova.

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Cass. civ. n. 5895/1994

La volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a fare riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell’atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto l’effettivo contenuto della volontà di istituzione.

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Cass. civ. n. 6516/1986

L’avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell’attribuzione, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, all’universum ius, oppure secondo una specifica individuazione dell’oggetto attribuito, in sé considerato e senza relazione alcuna con l’intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando l’attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, come ad es.: tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi) è da ritenere, se altri elementi intrinseci della scheda non depongano chiaramente il contrario, che l’attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiario acquista la qualità di erede e non già quella di legatario. (Nella specie i giudici del merito avevano considerato a titolo universale la disposizione con cui il testatore attribuiva ad un soggetto la nuda proprietà di tutti i beni immobili e ad altro la proprietà di tutti i beni mobili. La Corte di cassazione ha ritenuto incensurabile, perché adeguatamente motivata, tale interpretazione della volontà del disponente).

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Cass. civ. n. 5625/1985

Ai sensi del secondo comma dell’art. 588 c.c. l’assegnazione di beni determinati (institutio ex re certa) può essere interpretata come disposizione a titolo universale qualora risulti che il testatore, pur avendo indicato beni determinati, abbia in effetti inteso assegnare questi come quota del patrimonio ereditario. A tal fine l’indagine, di carattere obiettivo circa il contenuto dell’atto, nel senso dell’attribuzione dell’universalità dei beni o di una quota aritmetica di essi oppure dell’attribuzione di un bene o di un complesso di beni determinati, è di carattere soggettivo sull’intenzione del testatore, e deve essere più completa e penetrante di quella necessaria quando invece il testatore detta le disposizioni con riferimento alla quantità indeterminata dei suoi beni. La qualità di erede non può essere desunta che dal contenuto obiettivo del testamento, essendo irrilevante a tal fine l’indagine sul comportamento degli eredi o dei legatari e sull’interpretazione che gli stessi abbiano dato al testamento.

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