Art. 592 – Codice civile – Figli nati fuori del matrimonio riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli nati fuori dal matrimonio, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. I figli nati fuori dal matrimonio riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19748/2024
In tema di giudizio di legittimità, l'accoglimento del ricorso proposto dall'imputato limitato al solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con contestuale rigetto di quelli afferenti alla sua penale responsabilità, importa la condanna del predetto al pagamento delle spese di assistenza e di rappresentanza sostenute, nel grado di giudizio, dalla parte civile, solo nel caso in cui quest'ultima abbia fornito un utile contributo alla decisione.
Cass. civ. n. 2939/2024
L'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione all'archiviazione proposto dal querelante non comporta la condanna di quest'ultimo a rifondere all'indagato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la pronuncia sulle spese in favore di una parte privata all'esito del procedimento camerale instaurato per la trattazione della opposizione alla richiesta di archiviazione, è circoscritta ai soli interessi civili, con esclusione di quelli instaurati esclusivamente agli effetti penali).
Cass. civ. n. 43571/2023
La condanna dell'indagato alle spese del procedimento di riesame di una misura cautelare va esclusa solo in caso di accoglimento della richiesta, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata, pur se limitatamente ad uno o ad alcuni capi della contestazione, e non allorché l'accoglimento di un motivo, esplicitato nella motivazione del provvedimento, non comporti una pronuncia di annullamento, anche se parziale. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva escluso l'esistenza dei soli pericoli di fuga e di inquinamento probatorio, ritenendo sussistenti le altre esigenze cautelari, con conseguente dispositivo di rigetto del ricorso e di condanna alle spese).
Cass. civ. n. 43540/2023
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una "grave situazione locale" esterna al processo ed è introdotta ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. anche con richiesta personale dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).
Cass. civ. n. 31812/2023
In tema di spese nei giudizi di impugnazione, il giudice è tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui la stessa abbia dato causa, quand'anche sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero, non contemplando, sul punto, alcuna eccezione la previsione generale di cui all'art. 592, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24352/2023
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli che con il ricorso per cassazione abbia fatto valere interessi di natura civilistica, è titolare di una posizione sostanzialmente assimilabile a quella della parte privata del procedimento, sicché, in caso di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione, va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Cass. civ. n. 20383/2023
In tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso dell'imputato avverso la sentenza di appello che, respingendo tanto il suo gravame, quanto quello delle parti civili relativo alla mancata liquidazione del danno, non aveva condannato queste ultime alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato).
Cass. civ. n. 16553/2023
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione.
Cass. civ. n. 15776/2023
Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione.