Art. 591 – Codice civile – Casi d’incapacità

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge [32 c.c.].

Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età [2 1 c.c.];
2) gli interdetti per infermità di mente [414 ss. c.c.];
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento [428 c.c.].

Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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