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Art. 279 — Responsabilità per il mantenimento e l’educazione

Art. 279 — Responsabilità per il mantenimento e l’educazione

In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità [ 269 ], il figlio [ naturale ] può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio [ naturale ] nato fuori dal matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti [ 433 ], a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno.

L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.

L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale [ 78 c.p.c. ] nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la [ potestà ] responsabilità genitoriale [ 316, 317 bis, disp. att. 34 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6365/2004

Nel quadro dell’art. 279 c.c. ed ai fini di far valere i diritti (al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, ovvero agli alimenti) attribuiti al figlio naturale da tale norma, l’impossibilità di proporre l’azione, di cui all’art. 269 c.c., per la dichiarazione giudiziale di genitura naturale (impossibilità costituente, oltre all’accertamento del fatto procreativo, requisito per agire a tutela di quei diritti, e da intendersi non in senso assoluto) resta integrata anche qualora si tratti di impossibilità sopravvenuta, perchè derivante dall’omesso esperimento, nel termine di decadenza all’uopo fissato, dell’azione di disconoscimento del padre legittimo.

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Cass. civ. n. 5633/1990

Nel quadro normativo delineato dall’art. 30 della Costituzione, dall’art. 279 c.c. e dalle convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive in Italia, l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua fonte immediata nel fatto della procreazione, anche se accertato incidenter tantum, e non nello status formale di figlio naturale. Pertanto, non ha causa illecita per contrarietà a norme imperative o all’ordine pubblico, ma bensì è pienamente valido, in quanto informato alla detta normativa, il contratto con il quale un genitore naturale, ammettendo che un soggetto è stato da lui procreato, si obblighi a mantenerlo, in una misura convenzionalmente determinata, indipendentemente dal suo riconoscimento formale.

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Cass. civ. n. 3641/1977

A norma dell’art. 232 della L. 19 maggio 1975, n. 151, la nuova disciplina in materia di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale nonché il nuovo testo dell’art. 279 c.c., in materia di azione proposta dal figlio naturale per ottenere dai genitori il mantenimento o gli alimenti si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell’entrata in vigore della legge medesima. Pertanto, qualora tale legge sia sopravvenuta nella pendenza del giudizio di legittimità, la Corte di cassazione deve applicare, anche d’ufficio, la nuova disciplina, salvo che siano necessari accertamenti di fatto diversi da quelli compiuti dal giudice del merito. Quando la nuova disposizione dell’art. 279 c.c. sia sopravvenuta nel corso di un giudizio, nel quale l’azione di alimenti a favore del figlio minore non riconoscibile sia stata già ritenuta ammissibile per la ricorrenza di una delle tre rigorose ipotesi previste dalla precedente formulazione della citata norma, non è necessaria la previa autorizzazione del giudice a norma dell’art. 274 c.c., essendo superfluo il previo accertamento delle circostanze giustificative dell’esercizio dell’azione alimentare.

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