Art. 279 – Codice civile – Responsabilità per il mantenimento e l’educazione

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità [269], il figlio [naturale] nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti [433], a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315 bis, sia venuto meno.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale [78 c.p.c.] nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la [potestà] responsabilità genitoriale [316, 317 bis, 34].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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