Art. 611 – Codice civile – Testamento a bordo di nave
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto [612 c.c.] a bordo della nave dal comandante di essa [171 n. 5, 174, 203 c.n. 612, 615, 619 c.c.].
Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio [203, 296, 321, 322 c.n.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4308/2025
In tema di trattenimento amministrativo dei richiedenti protezione internazionale ai sensi della legge 9 dicembre 2024, n. 187, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che, sui ricorsi avverso i decreti di convalida o di proroga del trattenimento adottati dalle corti d'appello, la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del Procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione.
Cass. civ. n. 14865/2024
L'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurare alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare. (In motivazione la Corte ha chiarito che, ove venisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per violazione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di impugnazione delle decisioni di legittimità).
Cass. civ. n. 7140/2024
Nel procedimento trattato, in sede di legittimità, con il cd. "rito Covid", i documenti nuovi o, comunque, non presenti in atti che la difesa intende produrre per chiederne la formale acquisizione in funzione dell'utilizzazione a fini decisori devono essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo posta elettronica certificata, improrogabilmente "entro il quinto giorno antecedente l'udienza", in quanto tale termine, previsto, per il deposito delle conclusioni, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, "in parte qua" senza modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (e più favorevole di quello di "quindici giorni prima dell'udienza" previsto, per il deposito di motivi nuovi e memorie, dall'art. 611 cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha natura generale, in assenza di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali. (Fattispecie relativa alla produzione, da parte del difensore, di documenti di varia natura, non presenti in atti, avvenuta con due separati inoltri a mezzo PEC, rispettivamente due giorni prima e un giorno prima dell'udienza di trattazione orale).
Cass. civ. n. 49289/2023
Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato nelle forme del rito cartolare secondo la disciplina emergenziale pandemica di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogata, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine dilatorio di cinque giorni prima della data fissata per la trattazione del processo.
Cass. civ. n. 47183/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628-bis, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui, disponendo che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione sia trattata in camera di consiglio, non prevede che le parti possano discutere oralmente dinanzi alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 29340/2023
È inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista, considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, senza che detto "deficit" possa essere sanato dalla proposizione di motivi nuovi e memorie, ex art. 611 cod. proc. pen., da parte di difensore iscritto al predetto albo, trattandosi di vizio radicale inficiante i motivi originari, per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di proposizione dell'istanza.
Cass. civ. n. 26764/2023
Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione).
Cass. civ. n. 24690/2022
In tema di giudizio di cassazione, la revoca del difensore che ha proposto ricorso non preclude al nuovo difensore, successivamente nominato dall'imputato, di depositare motivi nuovi nei termini di cui agli artt. 585, comma 4 e 611, comma 1, cod. proc. pen.