Art. 621 – Codice civile – Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione [749 c.p.c.].
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 21865/2025
Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. in relazione all'esposizione in bilancio di enunciati valutativi, è configurabile qualora, sulla base di una valutazione "ex ante" delle norme tecniche e legali esistenti al momento del fatto, si accerti che l'agente ha disatteso criteri di valutazione normativamente fissati o criteri tecnici generalmente accettati, indiscussi e indiscutibili già all'atto di redazione del bilancio, discostandosi consapevolmente dagli stessi, senza fornire adeguata informazione giustificativa.
Cass. civ. n. 7816/2025
Risponde di bancarotta impropria da falso in bilancio, l'amministratore che, in caso di perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, anziché provvedere "senza indugio" alla convocazione dell'assemblea perché deliberi la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società, rappresenti in bilancio falsamente attività e passività. (In motivazione la Corte ha affermato che la mancanza di un termine decadenziale per la delibera di ripianamento del capitale sociale esclude soltanto che la stessa possa essere ritenuta illegittima qualora adottata oltre l'esercizio di riferimento e non, invece, che possa essere adottata in ogni tempo).
Cass. civ. n. 10160/2024
Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell'amministratore che, procedendo alla rivalutazione dei beni giustificata da "casi eccezionali" - di cui all'art. 2423, comma quinto, cod. civ. - che, però, non hanno inciso effettivamente sul valore al rialzo di quei beni, eviti che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita, così determinando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione arbitraria e strumentale di cespiti immobiliari effettuata al fine di compensare le rilevanti perdite di esercizio subite dalla società in conseguenza dell'incendio di un suo capannone).
Cass. civ. n. 47900/2023
In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.
Cass. civ. n. 27970/2023
Integra il delitto di false comunicazioni sociali l'appostazione in bilancio, alla voce di ricavo straordinario da "sopravvenienze attive", di un importo pari all'ammontare di un debito tributario, precedentemente iscritto al passivo, quando questo sia ancora oggetto di contenzioso essendo stata emessa sentenza pur favorevole al debitore, ma non ancora definitiva.
Cass. civ. n. 18667/2022
Il conduttore che agisca in giudizio per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di opere eccedenti l'ordinaria manutenzione è tenuto a provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la necessità degli stessi per assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l'uso pattuito e la relativa quantificazione, nonché di aver avvisato il locatore ovvero che questi sia rimasto inerte rispetto alla sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di fare su di lui gravante; compete, invece, al locatore che eccepisca l'avvenuta conclusione di un patto per la corrispondente riduzione del canone l'onere di dimostrare che l'obbligazione restitutoria risulti già estinta mediante la concessione di tale riduzione.
Cass. civ. n. 16437/2021
In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 1577 c.c. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz'altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del rapporto il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest'ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Cass. civ. n. 7574/2020
In tema di contratto d'affitto, la "ratio" sottesa all'art. 1621 c.c. è quella di colmare eventuali carenze del regolamento negoziale in ordine alla ripartizione degli oneri delle riparazioni, sicché la predetta disposizione ha carattere dispositivo e può essere derogata convenzionalmente, non ostando a ciò alcun pubblico interesse.
Cass. civ. n. 27170/2018
Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 cod. civ. si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci, sicché la competenza per territorio si determina in relazione a tale luogo, rimanendo irrilevante il luogo (ed il tempo) di deposito del bilancio presso la sede della società.
Cass. civ. n. 22474/2016
Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo riformulato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.
Cass. civ. n. 6916/2016
In tema di false comunicazioni sociali, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato - eliminando l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai "fatti materiali non rispondenti al vero" - una successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto escluse dall'effetto parzialmente abrogativo l'esposizione di crediti materialmente falsi perché indicati con un valore difforme dal dato reale e perché descritti come certi, laddove, invece, essi avevano natura solo potenziale in quanto oggetto di contenzioso).
Cass. civ. n. 3229/2013
In tema di false comunicazioni sociali, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l.vo n. 61 del 2002 la punibilità è esclusa se la condotta incriminata non altera in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ovvero, in via alternativa, non determina una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al cinque per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento, ferma restando ai fini della configurabilità del reato l'irrilevanza di valutazioni estimative che singolarmente considerate non differiscano in misura non superiore al dieci per cento rispetto a quella corretta.
Cass. civ. n. 15062/2011
I fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società non costituiscono un'ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano l'autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, con la conseguenza che i termini di prescrizione iniziano a decorrere non dalla consumazione delle singole condotte presupposte ma dalla data della declaratoria del fallimento.
Cass. civ. n. 18556/2011
La contravvenzione di false comunicazioni sociali e il delitto di truffa possono concorrere tra loro non sussistendo alcun rapporto di specialità tra le rispettive fattispecie.
Cass. civ. n. 11194/2005
In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 1577 cod. civ. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz'altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del rapporto il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest'ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha rigettato il ricorso affermando che correttamente i giudici di merito avevano -implicitamenterigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute per ricostituire gli oggettivi requisiti produttivi del fondo agricolo detenuto in affitto, pregiudicati dalle alluvioni verificatesi negli anni 1991 e 1993, in difetto di deduzione e prova, da parte del conduttore, che si trattava di riparazioni urgenti "ex" art. 1577, secondo comma, cod. civ., e di contestuale avviso ai concedenti).
Cass. civ. n. 23449/2002
Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., nella formulazione introdotta dal D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, non presenta differenze strutturali rispetto alla fattispecie descritta nella precedente formulazione della norma incriminatrice, identici essendo rimasti l'interesse protetto, l'indicazione dei soggetti attivi del reato e l'esigenza del dolo specifico, precedentemente espressa con la parola «fraudolentemente» ed attualmente con le parole «intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto» (dizione più puntuale e specifica rispetto al vecchio testo). Le differenze risultano quindi limitate alle soglie di punibilità, all'intensità della pena ed a vari elementi circostanziali del reato, per cui, essendovi continuità tra le due fattispecie, va applicata, per i fatti pregressi, quella più favorevole al reo, previa verifica che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione.
Cass. civ. n. 23449/2002
Il reato previsto dall'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all'art. 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori. Ne consegue che, mentre l'art. 2621 c.c. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.
Cass. civ. n. 754/1991
Nell'affitto di fondi rustici le riparazioni straordinarie della casa di abitazione che insiste sul fondo sono a carico del locatore, ai sensi dell'art. 1621 c.c. non abrogato dalla disposizione speciale dell'art. 16 L. n. 11 del 1971, il quale consente l'esecuzione diretta di riparazioni urgenti ed indispensabili della casa rurale da parte dell'affittuario solo in caso di inadempienza del locatore preventivamente interpellato a soddisfare l'obbligazione primaria di esecuzione delle dette opere. Conseguentemente l'affittuario che abbia eseguito i lavori senza provvedere agli adempimenti prescritti dalla norma citata (avviso al locatore e richiesta del preventivo parere dell'ufficio tecnico o sanitario comunale) non è legittimato a richiedere il rimborso delle spese relative.