Art. 622 – Codice civile – Comunicazione dei testamenti al tribunale

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico [603 c.c., 55].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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