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Articolo 749 Codice di procedura civile — Procedimento per la fissazione dei termini

Articolo 749 Codice di procedura civile — Procedimento per la fissazione dei termini

L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto [ c.c. 481, 485, 487, 488, 500, 620, 645, 650, 702 ], se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso [ 125 ] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [ c.c. 456 ].

Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.

Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell’articolo 739 . Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso [ 154 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1521/2005

È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo ex art. 749 c.p.c., disponga la revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c. all’erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell’erede medesimo (per la previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle menzionate operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto e legatari.

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Cass. civ. n. 1301/1998

L’art. 749 c.p.c., nel prevedere che a conoscere dell’istanza per la fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto — nel caso in cui esso non sia proposto nel corso del giudizio — sia competente il pretore, presuppone, ai fini della deroga a tale ultima competenza in favore di quella del giudice presso il quale pende il detto giudizio, che l’adempimento di cui trattasi rilevi nel giudizio stesso in guisa tale da istituirne una connessione necessaria col procedimento diretto alla fissazione del termine. (Nella specie, la S.C., sancendo il principio di cui in massima, ha negato che sussiste una connessione di siffatto tipo fra giudizio di pagamento del legato e procedimenti di fissazione di un termine agli eredi per rendere conto dell’amministrazione dell’eredità).

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Cass. civ. n. 920/1977

Nel procedimento promosso contro il chiamato all’eredità, la richiesta di fissazione di un termine, entro il quale il convenuto debba accettare o rinunciare all’eredità medesima (art. 481 c.c.), non può essere avanzata per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.).

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