Art. 628 – Codice civile – Disposizione a favore di persona incerta
È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata [625 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33365/2024
In tema di impugnazioni, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che, all'esito del giudizio di rinvio, abbia confermato l'assoluzione disposta dalla sentenza di primo grado già vittoriosamente impugnata "per saltum" dal pubblico ministero, può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606, cod. proc. pen., non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 29083/2024
In caso di annullamento con rinvio, per vizio motivazionale, di sentenza di appello confermativa della condanna pronunciata in primo grado, è legittima, in assenza della parte civile e delle statuizioni ad essa relative ex art. 578 cod. proc. pen., la declaratoria del giudice del rinvio di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, pur a fronte di uno specifico "mandato" integrativo disposto dalla Cassazione, ove non emergano "ictu oculi" circostanze idonee al proscioglimento nel merito.
Cass. civ. n. 28061/2024
In tema di rapina, l'agire professionale, violento e organizzato non è sufficiente "ex se" per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso. (In motivazione, la Corte ha individuato gli indici idonei ad ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso nella consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, negli espliciti richiami all'appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere).
Cass. civ. n. 25445/2024
In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).
Cass. civ. n. 24553/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.
Cass. civ. n. 23395/2024
In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile - sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto -, e non può automaticamente farsi coincidere con una rapina, ove le circostanze di tempo e di luogo in cui quest'ultima si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la rapina subita dal sub-vettore inidonea ad integrare il caso fortuito ex art. 1693 c.c., in considerazione del fatto che era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un'altra partita di merce da parte dello stesso vettore).
Cass. civ. n. 21616/2024
In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non è associato.
Cass. civ. n. 20320/2024
In tema di estorsione, l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., può concorrere con quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., posto che la prima presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, mentre la seconda postula la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento delle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate mercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa.
Cass. civ. n. 19938/2024
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio la nullità della sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norma riguardante la determinazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo nel caso in cui, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità).
Cass. civ. n. 18883/2024
Il delitto di pirateria, alla luce del combinato disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. nav. e della definizione contenuta nell'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689, è integrato da atti di depredazione, le cui connotazioni sono ricavabili dalle condotte descritte agli artt. 628 e 629 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di pirateria della condotta estrinsecatasi nella sottrazione del motore di un barchino, effettuata, con manovra di abbordaggio, da membri dell'equipaggio di un motopeschereccio che navigava in acque internazionali contigue al mare territoriale italiano).
Cass. civ. n. 15429/2024
In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato.
Cass. civ. n. 14655/2024
Le attenuanti che concorrono sia con aggravanti soggette a giudizio di comparazione che con un'aggravante che non lo consente in modo assoluto (circostanza "privilegiata" o a blindatura forte) devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, ove questo si concluda con valutazione di equivalenza, trova applicazione la pena comminata per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata".
Cass. civ. n. 14652/2024
In tema di rapina, il giudice, nel caso in cui due o più aggravanti speciali, di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., concorrono con una o più aggravanti comuni, determina la pena base all'interno della cornice edittale prevista dall'art. 628, comma quarto, cod. pen. ed opera successivamente gli aumenti obbligatori per le ulteriori aggravanti comuni, entro i limiti di cui agli artt. 63 e 66 cod. pen.
Cass. civ. n. 10202/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa per la quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, una volta disposta la trasmissione degli atti, il pubblico ministero diviene nuovamente "dominus" dell'azione penale con la conseguente facoltà di contestare ulteriori aggravanti, essendogli precluso il solo esercizio dell'azione penale per il reato come originariamente qualificato).
Cass. civ. n. 8012/2024
E'affetto da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottato in carenza di potere ed idoneo a cagionare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento, emesso fuori udienza, con cui il presidente di sezione del tribunale, senza essersi pronunziato sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza e di giudizio direttissimo, restituisce gli atti al pubblico ministero sul rilievo che non era stato previsto un turno per la celebrazione collegiale del richiesto giudizio direttissimo.
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 51673/2023
In tema di rapina, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. sussiste anche nel caso in cui lo stato di incapacità di agire, procurato alla vittima, perduri per il solo tempo strettamente necessario a consentire all'agente di impossessarsi dei beni, non rilevando la successiva reazione della persona offesa. (Conf.: n. 14937 del 1977,
Cass. civ. n. 51324/2023
In tema di estorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi.
Cass. civ. n. 49940/2023
Il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in "malam partem" al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione).
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 47183/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628-bis, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui, disponendo che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione sia trattata in camera di consiglio, non prevede che le parti possano discutere oralmente dinanzi alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 46221/2023
L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).
Cass. civ. n. 46210/2023
In caso di concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l'aggravante ad effetto speciale più grave, opera, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale e, all'esito, effettua gli eventuali aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti di cui all'art. 66 cod. pen. (Fattispecie in tema di rapina pluriaggravata, commessa anteriormente alla modifica dell'art. 628 cod. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).
Cass. civ. n. 46208/2023
In tema di rapina, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.3-bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta sia tenuta all'interno di un capannone adibito a rimessa di automezzi aziendali o del titolare dell'azienda.
Cass. civ. n. 43364/2023
Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale sia strumentale anche al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza sia nota all'agente.
Cass. civ. n. 39836/2023
In tema di estorsione, nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., la cui configurabilità è correlata alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria, ma non quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, che postula un'ulteriore esternazione, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato.
Cass. civ. n. 39801/2023
La richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen., può avere ad oggetto la sentenza penale di condanna o il decreto penale di condanna e non anche, invece, i provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza che, in quanto adottati "rebus sic stantibus", consentono all'interessato di riproporre la questione con una nuova domanda.
Cass. civ. n. 38288/2023
L'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. sussiste nel caso in cui il fatto sia commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa senza necessariamente impedirla, essendo sufficiente che questa sia anche solo ostacolata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la mancata consumazione della rapina conseguente alla pronta reazione della persona offesa non è idonea a provocare un'automatica esclusione dell'aggravante in oggetto).
Cass. civ. n. 37070/2023
In tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità.
Cass. civ. n. 30775/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità.
Cass. civ. n. 23931/2023
In tema di competenza per territorio relativa a delitto tentato, l'ultimo atto diretto a commettere il reato, cui è necessario far riferimento ex art. 8, comma 4, cod. proc. pen., deve essere inteso nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o l'evento non si è verificato, restando indifferente la circostanza che esso sia astrattamente riconducibile ad un'autonoma figura di reato. (Fattispecie in tema di tentata rapina, in cui l'ultimo atto diretto alla sua commissione integrava, "ex se", il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo).
Cass. civ. n. 22906/2023
concorso di persone nel reato continuato - Prova dell'associazione anche attraverso i reati scopo - Fattispecie. Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, in cui la Corte ha ritenuto carente la motivazione della decisione di condanna per non aver individuato, con specificità, né gli indicatori dell'autonomia dell'associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie, nè il ruolo dei singoli partecipi al sodalizio).
Cass. civ. n. 22614/2023
Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.
Cass. civ. n. 21089/2023
La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel quale l'imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all'azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale).
Cass. civ. n. 4244/2023
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-octies, cod. pen. non è necessario che la condotta del soggetto agente sia determinata da motivi attinenti all'esercizio dell'attività professionale del sanitario o presupponga un rapporto tra quest'ultimo e il paziente, essendo sufficiente che l'aggressione violenta o minacciosa sia realizzata contestualmente all'esercizio in atto dell'anzidetta attività. (Fattispecie relativa a rapina commessa in danni di due farmaciste durante lo svolgimento della loro attività professionale).
Cass. civ. n. 30488/2022
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.
Cass. civ. n. 17320/2022
La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che ricorre l'aggravante dell'età della vittima di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen. nel caso di rapina commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne, senza che sia necessaria una specifica indagine sull'effettiva incidenza dell'età della parte lesa sulla consumazione della condotta criminosa, ovvero senza possibilità di dimostrare l'irrilevanza, nel caso specifico, del dato anagrafico).
Cass. civ. n. 14489/2022
In tema di rapina, benché l'ambito di operatività dell'art. 61, n. 5, cod. pen., di portata più ampia, coincida con quello dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis) cod. pen. allorché la condotta avvenga in un «luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa», l'aggravante prevista dall'art. 628 prevale, in quanto speciale, su quella comune di cui all'art. 61, n. 5, avendo inteso il legislatore, per il delitto di rapina, sanzionare più gravemente una condotta ritenuta particolarmente negativa.
Cass. civ. n. 16079/2020
Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2017).
Cass. civ. n. 17868/2019
L'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito "ex re certa", va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l'indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base a precise indicazioni fornite dal testatore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/10/2013).
Cass. civ. n. 17481/2018
In tema di legato in favore di ente di assistenza che sia stato soppresso dopo l'apertura della successione e le cui funzioni amministrative e relativo patrimonio siano stati trasferiti "ex lege" ad altri enti, l'espressa definizione, ad opera del testatore, dello scopo perseguito dal predetto legato, imprimendo un vincolo di destinazione alle somme di denaro derivanti dalla vendita dei cespiti immobiliari che ne sono oggetto, può efficacemente assumere connotazione modale decisiva per l'individuazione dell'ente legittimamente chiamato alla successione, perché deputato ad assolvere tale scopo nel più ampio quadro dei propri fini istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in favore della quale era stato legato un immobile perché, col ricavato della sua vendita, venisse realizzata una struttura a tutela della maternità e dell'infanzia, fosse succeduto, ai sensi dell'art. 5 l. n. 698 del 1975, il Comune, rientrando tra le sue attribuzioni le funzioni relative agli asili nido e ai consultori familiari). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/12/2013).
Cass. civ. n. 8899/2013
In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 c.c., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore.
Cass. civ. n. 5131/2011
Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 c.c., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in "chi mi curerà", ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o più persone che si fossero prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua morte).
Cass. civ. n. 5897/1987
In tema di istituzione di erede o di legatario, se la persona o le persone favorite non sono in alcun modo determinabili, la nullità della disposizione a norma dell'art. 628 c.c. non trova deroga nelle norme di cui agli artt. 629 (disposizioni a favore dell'anima) e 630 (disposizioni a favore dei poveri) c.c. che non costituiscono eccezioni al principio enunciato dall'art. 628 ma hanno valore integrativo o suppletivo; con la conseguenza che non è vietato all'interprete applicare il principio enunciato all'art. 628 (che la determinabilità della persona favorita, raggiungibile con i mezzi ermeneutici consentiti per i testamenti, impedisce la declaratoria di nullità) anche ad ipotesi che abbiano con quelle contemplate dagli artt. 629 e 630 una qualche somiglianza. (Nella specie la Corte Suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito con cui era stata ritenuta valida la disposizione del de cuius che lasciava i suoi buoni fruttiferi, postali e bancari «alle opere missionarie», poiché anche sulla base delle norme di diritto canonico l'ente istituito era individuabile nella Sacra congregazione propaganda fede).
Cass. civ. n. 1681/1975
È sufficiente, per escludere la nullità di una disposizione a causa di morte per indeterminatezza del beneficiario (art. 628 c.c.), che questi sia stato indicato, anche se non per nome, con riferimento a univoci dati obiettivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto valido un testamento, in cui la testatrice aveva dichiarato di lasciare la sua casa alle figlie nubili, con l'aggiunta, che «però, in caso di stretto bisogno, vi rientri qualunque altro dei figli», ravvisandovi un'istituzione di eredi in favore delle figlie nubili ed un legato di partecipazione alle rendite della casa, condizionato all'evento futuro e incerto dello stato di bisogno, in favore degli altri figli).