Art. 628 – Codice civile – Disposizione a favore di persona incerta

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata [625 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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