Art. 627 – Codice civile – Disposizione fiduciaria
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito [590 c.c.] la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace [2034, 2039 c.c.].
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona [599 c.c.] a favore d'incapaci a ricevere [462, 595 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17835/2021
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, i versamenti effettuati dal titolare sui conti correnti aziendali risultanti in contabilità come "finanziamenti del titolare", in mancanza di dimostrazione della provenienza delle relative somme di denaro, sono elementi idonei a fondare l'accertamento analitico induttivo assistito dalla presunzione qualificata (grave, precisa e concordante) per la quale vanno considerati, se non diversamente giustificati dal contribuente, alla stregua di ricavi aziendali.
Cass. civ. n. 5627/1983
Ai sensi dell'art. 2 della L. 28 marzo 1957, n. 244, che deroga all'art. 1627 c.c., nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto non avviene il subentro automatico degli eredi, ma chi di essi intende conseguire il beneficio della proroga del contratto deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti voluti dalla legge, e cioè, oltre la condizione di coniuge o di erede legittimo dell'affittuario defunto, la qualità di coltivatore diretto e quella sua sufficiente forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.
Cass. civ. n. 4964/1983
L'art. 2 della L. 28 marzo 1957, n. 244 — il quale dispone che, in caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, sempre che siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa costituente almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo — è privo di efficacia retroattiva, avendo carattere innovativo, e non interpretativo, rispetto all'art. 1627 c.c., in quanto disciplina in modo del tutto nuovo la materia specifica della morte dell'affittuario coltivatore diretto (diversamente dall'art. 1627 cit., avente oggetto la morte di qualsiasi affittuario, anche se non coltivatore diretto), non solo stabilendo che il rapporto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, ma anche introducendo requisiti nuovi, cioè che questi soggetti siano pure essi coltivatori diretti e dispongano della forza lavorativa suindicata.
Cass. civ. n. 3976/1983
Nel caso di decesso del coltivatore diretto, affittuario del fondo rustico, e di subentro degli eredi di costui nella conduzione e coltivazione, il giudizio instaurato dal concedente per la cessazione del rapporto agrario a norma dell'art. 1627 c.c. ha quali litisconsorti necessari soltanto quegli eredi che siano effettivamente subentrati nella conduzione del fondo, senza che di conseguenza sia necessaria, in sede di gravame, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti dell'erede che, ancorché parte nel giudizio di primo grado, non abbia interesse alla controversia per non essere dedito alla detta coltivazione.
Cass. civ. n. 6580/1981
Derogando all'art. 1627 c.c., l'art. 2 della L. 28 marzo 1957, n. 244 (in materia di proroga dei contratti agrari) stabilisce che, «in caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo». Tuttavia, poiché tale norma condiziona il diritto degli eredi dell'affittuario deceduto a prenderne il posto nella conduzione del fondo al possesso del requisito della forza lavorativa nella misura suddetta, qualora nel contratto già facente capo all'affittuario deceduto sia di fatto subentrata soltanto la moglie, comportatasi in concreto per anni come unica titolare del rapporto, è da escludere che, al giudizio contro questa promosso dal concedente al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, debbano prendere parte, come litisconsorti necessari, anche i figli della convenuta.