Art. 625 – Codice civile – Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione
Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata [1433], la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare [625 c.c.].
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi [632 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 8899/2013
In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 c.c., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore.