Art. 653 – Codice civile – Legato di cosa genericamente determinata

È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte [654, 664, 666 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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