Art. 654 – Codice civile – Legato di cosa non esistente nell’asse

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare [513, 649 c.c.], o una cosa determinata soltanto nel genere [664] da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte [651, 653 c.c.].

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova [652 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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