Art. 654 – Codice civile – Legato di cosa non esistente nell’asse
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare [513, 649 c.c.], o una cosa determinata soltanto nel genere [664] da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte [651, 653 c.c.].
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova [652 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21685/2006
Ai sensi dell'art. 654 c.c. il legato di cosa da prendere dal patrimonio del de cuius non ha effetto qualora la cosa non si trovi nel patrimonio del medesimo al momento della sua morte, mentre se la cosa si trovi a tale epoca non nella quantità determinata il legato ha effetto per la quantità esistente.
Cass. civ. n. 23628/2004
In tema di contratti agrari, all'esito della declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 legge n. 203 del 1982 (e delle norme dalle prime richiamate) per effetto della n. 138 del 2002 della Corte Cost. sono divenute prive d'effetto le tabelle per i canoni d'equo affitto e i redditi dominicali stabiliti, per effetto del suindicato art. 62 legge n. 203 del 1982, a norma del R.D.L. n. 589 del 1939R.D.L. 04/04/1939, n. 589, con la conseguenza che risultano legittimi, in mancanza di previsione normativa di livelli massimi d'equità (non potendo al riguardo nemmeno prospettarsi una "riviviscenza" della norma di cui all'art. 1, commi due e ss., legge n. 567 del 1962, a suo tempo abrogata, per incompatibilità, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, legge n. 203 del 1982), gli accordi liberamente intervenuti tra le parti - anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria - in ordine alla determinazione del canone d'affitto, e risulta conseguentemente priva di fondamento normativo la domanda di ripetizione, "ex" art. 28 legge n. 11 del 1971, delle somme corrisposte in eccedenza a detti livelli.
Cass. civ. n. 318/2002
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) in quanto prevedono un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto ancora basato, nonostante la intervenuta revisione degli estimi catastali, sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto - legge 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni) convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976.