Art. 666 – Codice civile – Trasmissione all’erede della facoltà di scelta
Tanto nel legato di genere [653 c.c.] quanto in quello alternativo [665 c.c.], se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile [1286 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19343/2022
Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.
Cass. civ. n. 13132/2003
In tema di appalto, la norma di cui all'art. 1666, comma secondo, c.c. si riferisce specificamente ai contratti relativi ad opere da eseguire per partite, nei quali sia la verifica, sia il pagamento, sia, infine, l'accettazione della (parte di) opera — che può anche avere una sua autonomia funzionale e che, comunque, forma oggetto di autonoma consegna, sebbene rientrante nell'oggetto generale del contratto — riguardano le singole partite, delle quali, una volta eseguito il pagamento da parte del committente, si presume l'accettazione senza riserve da parte di costui, e non si applica, per converso, agli appalti che (come nella specie) non risultano essere stati convenuti ed eseguiti per partito.
Cass. civ. n. 12609/2002
Qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell'opera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all'obbligazione di corrispondere i singoli acconti non può fondatamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso art. 1460 c.c. esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell'exceptio inadimpleti contractus salva l'ipotesi, nella specie non dedotta né comunque ricorrente, del pericolo di perdere la controprestazione.
Cass. civ. n. 8752/1993
L'appalto di opera da eseguire per partite ex art. 1666 c.c., che postula che l'opera sia scomponibile per volontà delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotata ciascuna di una propria individualità, non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite ai sensi dell'art. 1666 c.c.
Cass. civ. n. 160/1977
L'esercizio di attività corrispondenti ad un diritto reale limitato (nella specie, servitù), da parte di chi abbia acquistato tale diritto con atto valido non trascritto, diviene lesivo dell'altrui diritto poziore e, perciò comporta responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., dal momento in cui il bene immobile, su cui esso si esplica, venga trasferito ad un terzo con atto prevalente, perché trascritto, non enunciante il precedente atto traslativo-costitutivo. Nell'ipotesi, è ravvisabile una condotta omissiva quanto meno colposa del primo acquirente che, invece di provvedere egli stesso alla trascrizione dell'atto del proprio acquisto, abbia confidato nell'impegno dell'alienante di comunicare l'alienazione al successivo acquirente dell'immobile, assumendo con ciò a suo rischio e pericolo l'eventualità — prevedibile con la comune diligenza — che l'alienante non tenga fede a tale impegno.