Art. 655 – Codice civile – Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15637/2024
In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità, applicabile anche nella fase di esecuzione del vincolo mediante l'ordine di sgombero emesso dal pubblico ministero, non comporta, in assenza di impulso di parte, la rivalutazione, da parte del giudice cautelare, della sussistenza del requisito del "periculum in mora", posto che, ove ciò fosse consentito, si determinerebbe una sua indebita invasione in prerogative dell'organo requirente, preposto all'esecuzione del provvedimento.
Cass. civ. n. 6317/1991
Il legato di somma di danaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato indicato nel testamento, si configura quale legato di cosa da prendersi da certo luogo, disciplinato dell'art. 655 c.c. con la conseguenza che lo stesso è inefficace se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del de cuius verso la banca) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se ivi materialmente esistente sia privo di efficacia per essere già stato estinto il credito verso la banca.