Art. 660 – Codice civile – Legato di alimenti
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'articolo 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [670 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9282/2024
La competenza funzionale a decidere in materia di revoca della detenzione domiciliare spetta, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al magistrato di sorveglianza.
Cass. civ. n. 40033/2023
Non integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone l'invio di messaggi mediante le applicazioni "instagram" e "facebook", le cui notifiche, in quanto disattivabili con i sistemi di "alert" o "preview", dipendono da una scelta del destinatario, che può sottrarsi all'interazione immediata con il mittente.
Cass. civ. n. 28725/2023
L'iscrizione a ruolo della convalida di sfratto, se eseguita in via telematica senza produrre la relata di notifica, non impedisce all'intimante di completare la propria costituzion nella successiva udienza, attraverso il deposito in quella sede dell'originale cartaceo dell'atto di citazione con le relate di notifica, potendo comunque beneficiare del disposto dell'art. 660, comma 5, c.p.c. e non ostandovi l'art. 16-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 179 del 2012, ratione temporis vigente.
Cass. civ. n. 17772/2023
Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale.
Cass. civ. n. 5955/2023
Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).
Cass. civ. n. 6772/2012
Il legato di alimenti è condizionato, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, in quanto l'art. 660 c.c. stabilisce che tale legato "comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto", e l'art. 438 c.c. rapporta la misura degli alimenti non soltanto alle necessità di vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale, ma anche al "bisogno" di quest'ultimo, sicché, se lo stato di bisogno non sussiste, manca lo stesso presupposto per richiedere gli alimenti.
Cass. civ. n. 6727/1987
Perché possa parlarsi di legato alimentare, come tale subordinato, per l'an e per il quantum, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, stante il richiamo fatto dall'art. 660 c.c. all'art. 438 dello stesso codice, è necessario che esso abbia ad oggetto la sola somministrazione degli alimenti, cioè di quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario, nel qual caso il corrispondente diritto di quest'ultimo, oltre ad essere non cedibile e non compensabile, è anche insuscettibile di rinunzie o transazioni, giusta il disposto dell'art. 447 c.c. Qualora, invece, il legato comprenda la più ampia ed estesa prestazione del mantenimento, si è fuori di detta ipotesi ed il diritto del legatario può ben formare oggetto di un accordo transattivo ed essere sostituito con quello ad una semplice prestazione periodica di danaro in misura non variabile né in rapporto ad eventuali mutamenti delle condizioni delle parti, né in rapporto all'eventuale sopravvenire di fenomeni inflazionistici o deflazionistici, e perciò assoggettata al principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie.