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Art. 661 — Prelegato

Art. 661 — Prelegato

Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8284/1999

Nella successione testamentaria, il prelegato è il legato a favore di un coerede ed a carico dell’eredità, mentre il sublegato si configura quando onerato di esso è un legatario e onorato è un terzo o un erede.

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Cass. civ. n. 1834/1973

La pluralità di eredi non costituisce un presupposto necessario del prelegato, il quale è perciò configurabile anche nell’ipotesi di erede unico.

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Cass. civ. n. 2006/1967

Il prelegato è un legato disposto a favore dell’erede e a carico di tutta l’eredità. Ai sensi dell’art. 661 c.c. esso ha, carattere di legato per l’intero ammontare e cioè anche per la quota che graverebbe sull’onorato quale erede. Il generico intento preferenziale manifestato dal testatore con la disposizione del prelegato non è sufficiente a sottrarre i beni che ne formano oggetto all’azione di riduzione dei legittimari.

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