Art. 661 – Codice civile – Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9282/2024
La competenza funzionale a decidere in materia di revoca della detenzione domiciliare spetta, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al magistrato di sorveglianza.
Cass. civ. n. 4847/2013
In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius".
Cass. civ. n. 8284/1999
Nella successione testamentaria, il prelegato è il legato a favore di un coerede ed a carico dell'eredità, mentre il sublegato si configura quando onerato di esso è un legatario e onorato è un terzo o un erede.
Cass. civ. n. 1834/1973
La pluralità di eredi non costituisce un presupposto necessario del prelegato, il quale è perciò configurabile anche nell'ipotesi di erede unico.
Cass. civ. n. 2006/1967
Il prelegato è un legato disposto a favore dell'erede e a carico di tutta l'eredità. Ai sensi dell'art. 661 c.c. esso ha, carattere di legato per l'intero ammontare e cioè anche per la quota che graverebbe sull'onorato quale erede. Il generico intento preferenziale manifestato dal testatore con la disposizione del prelegato non è sufficiente a sottrarre i beni che ne formano oggetto all'azione di riduzione dei legittimari.