Art. 438 – Codice civile – Misura degli alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti [445] solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [440, 441] di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale [51, 435, 439, 446, 660, 1881].
Il donatario [437] non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10490/2025
Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti si deve tenere conto dei mutamenti delle circostanze verificatisi in corso di causa che, in base all'art. 440 c.c., possono incidere sulla quantificazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, nel quantificare l'assegno dovuto dal coniuge separato e donatario, aveva tenuto conto della condotta aggressiva tenuta dall'altro coniuge).
Cass. civ. n. 2710/2024
E' inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d'appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell'art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.
Cass. civ. n. 31229/2023
In caso di pagamento con assegno bancario postdatato, l'eventuale incasso prima della scadenza non costituisce un illecito giuridico in quanto gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista per cui il patto di postdatazione é nullo ed improduttivo di effetti giuridici.
Cass. civ. n. 33789/2022
Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, per cui deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. Inoltre lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga ed è ben distinto dallo stato di difficoltà economica compatibile con un'occupazione intermittente.
Cass. civ. n. 41271/2021
Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata - con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso.
Cass. civ. n. 15647/2020
La deliberazione di aumento del capitale sociale di una s.r.l. è legittimamente assunta senza che ne siano esplicitate le ragioni, perché, nel diritto societario, costituiscono un numero limitato le decisioni degli organi sociali soggette per legge all'obbligo di motivazione e, sebbene in via interpretativa ne possano essere individuate altre in cui essa è comunque necessaria (quali le deliberazioni di interruzione del rapporto sociale, gestorio o sindacale), la regola è che tali decisioni, ivi compresa quella prevista dall'art. 2438 c.c., non richiedono una specifica motivazione.
Cass. civ. n. 9415/2017
Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, tanto che ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.
Cass. civ. n. 20305/2015
In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.
Cass. civ. n. 25248/2013
Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 c.c., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.
Cass. civ. n. 9680/2013
In materia di società, la minaccia del socio di far valere il proprio diritto di voto contro l'approvazione del bilancio in caso di mancata dismissione della partecipazione ad altro socio può essere causa di annullabilità della vendita delle azioni, conclusa fra i soci stessi, solo ove sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti, dovendosi escludere che siano tali quelli meramente correlati all'interesse del venditore ad uscire dalla società, atteso che il diritto di voto è funzionale all'interesse individuale del socio ed incontra il limite dell'interesse sociale solo quando possa danneggiare la società, fermo restando che la prospettiva di poter vendere le azioni non costituisce un elemento estraneo, rispetto alle scelte relative all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
Cass. civ. n. 25731/2011
La disposizione di cui all'art. 2438 c.c., anche nel testo anteriore alle modifiche del d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, secondo la quale "non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate", va interpretata nel senso che è la sola esecuzione della delibera di aumento di capitale a non essere consentita fino a quando le azioni emesse in precedenza non siano integralmente liberate, con la conseguenza che la mancata liberazione delle azioni emesse in occasione di una precedente delibera di aumento del capitale non comporta la nullità di quella successiva, ma solo la sua ineseguibilità, come precisato, in funzione sostanzialmente interpretativa, dalla cit. novella, che fa salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione, privando di valenza pubblicistica il divieto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'obbligazione assunta con la sottoscrizione dell'aumento di capitale fosse valida e si fosse trasferita all'acquirente delle azioni non liberate, con corrispondente diritto del curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 150 legge fall., ad ingiungerne l'adempimento).
Cass. civ. n. 13035/2003
L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza e l'idoneità della minaccia a coartare la volontà di una persona si traduce in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di rinvio, il quale, a fronte di una decisione rescindente nella quale si stabiliva che incombeva sui lavoratori l'onere di provare la minaccia al fine d'invalidare le dimissioni incentivate, aveva ritenuto che tale onere probatorio non fosse stato soddisfatto e che in particolare non ci fosse prova certa in ordine alla asserita strumentalizzazione da parte del datore di lavoro delle trasferte al fine di piegare la volontà dei ricorrenti ed indurli a rassegnare le dimissioni).
Cass. civ. n. 9946/1996
L'incidenza sulla determinazione volitiva della minaccia — che può integrare la violenza morale comportante l'annullabilità di un contratto se sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso ed inoltre, nei caso in cui abbia ad oggetto l'esercizio di un diritto, sia ingiusta perché perseguente un vantaggio esorbitante e iniquo — deve essere valutata, a norma dell'art. 1438 codice civile, con riferimento alle condizioni della vittima, e l'apprezzamento del giudice di merito sull'esistenza della minaccia e sulla sua efficacia si risolve in un giudizio di fatto incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, in caso di induzione di una donna all'alienazione di un immobile di sua proprietà mediante la minaccia di denuncia per truffa del marito che aveva venduto lo stesso immobile senza precisare di non esserne proprietario, aveva ritenuto esistente l'incidenza causale della minaccia e abnorme il vantaggio conseguito dall'acquirente in danno della donna).
Cass. civ. n. 9432/1994
Al fine del riconoscimento e della quantificazione del diritto agli alimenti, nonché della ripartizione del relativo onere in presenza di più obbligati, il raffronto fra le rispettive condizioni economiche va effettuato con riferimento alla situazione in atto, e, quindi, deve prescindere da vicende future, quale la probabile riscossione di crediti, le quali potranno avere influenza, al loro verificarsi, per un'eventuale revisione di dette statuizioni, ai sensi dell'art. 440 c.c.
Cass. civ. n. 2958/1993
L'aumento del capitale di una società per azioni, in rispondenza del passaggio al capitale medesimo di un fondo di riserva straordinario, è «a titolo gratuito», e, quindi, può essere attuato mediante incremento del valore nominale delle azioni in circolazione, non anche mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai soci.
Cass. civ. n. 1099/1990
Poiché il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di alimenti della moglie, cui era stata addebitata la separazione, sul presupposto che la medesima, oltre a disporre di beni redditizi, era in grado, per età e salute, di svolgere attività contadina, di agevole accesso e confacente alle sue condizioni sociali ed abitudini di vita).
Cass. civ. n. 656/1977
Ai fini del riconoscimento del diritto agli alimenti, lo stato di bisogno ben può dipendere da uno stato transitorio di malattia, purché non si tratti di un'indisposizione passeggera.
Cass. civ. n. 1239/1975
L'attribuzione, ad uno dei coniugi, dell'assegno di cui all'art. 5 L. 1° dicembre 1970, n. 898, quando sia disposta solo in considerazione delle condizioni economiche del coniuge stesso, non va contenuta nei limiti propri di una obbligazione alimentare, assolvendo detto assegno anche una funzione assistenziale in senso lato. Anche quando venga riconosciuto il contributo di attività e di denaro apportato dalla moglie alla conduzione della vita familiare e, di riflesso, all'acquisto, fatto dal marito, della casa ex coniugale, l'assegno che a favore della moglie venga disposto deve consistere nell'attribuzione di una somma e non può essere accolta la pretesa della concessione di continuare ad abitare la casa stessa.