Art. 438 – Codice civile – Misura degli alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti [445] solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [440, 441] di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale [51, 435, 439, 446, 660, 1881].
Il donatario [437] non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 25618/2025
In tema di divorzio, la componente compensativa dell'assegno non va riconosciuta in caso di mancato contributo - ancorché incolpevole, perché dipeso dallo stato di salute del richiedente - alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge; tuttavia, la circostanza che l'avente diritto soffra di patologie può incidere sul quantum della componente assistenziale, determinandone l'aumento in ragione di questa peculiare condizione e delle necessità ad essa connesse. (In applicazione di tali principi, la S.C., pur cassando con rinvio la sentenza della corte d'appello, che non aveva correttamente ricostruito la condizione economico-patrimoniale del soggetto obbligato, ha confermato il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, con esclusione di quella compensativa, dal momento che si trattava di una donna non più giovane, con invalidità al 75%, priva di competenze spendibili sul mercato del lavoro).
Cass. civ. n. 10490/2025
Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti si deve tenere conto dei mutamenti delle circostanze verificatisi in corso di causa che, in base all'art. 440 c.c., possono incidere sulla quantificazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, nel quantificare l'assegno dovuto dal coniuge separato e donatario, aveva tenuto conto della condotta aggressiva tenuta dall'altro coniuge).
Cass. civ. n. 2710/2024
E' inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d'appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell'art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.
Cass. civ. n. 33789/2022
Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, per cui deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. Inoltre lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga ed è ben distinto dallo stato di difficoltà economica compatibile con un'occupazione intermittente.
Cass. civ. n. 9415/2017
Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, tanto che ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.
Cass. civ. n. 25248/2013
Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 c.c., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.
Cass. civ. n. 9432/1994
Al fine del riconoscimento e della quantificazione del diritto agli alimenti, nonché della ripartizione del relativo onere in presenza di più obbligati, il raffronto fra le rispettive condizioni economiche va effettuato con riferimento alla situazione in atto, e, quindi, deve prescindere da vicende future, quale la probabile riscossione di crediti, le quali potranno avere influenza, al loro verificarsi, per un'eventuale revisione di dette statuizioni, ai sensi dell'art. 440 c.c.
Cass. civ. n. 1099/1990
Poiché il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di alimenti della moglie, cui era stata addebitata la separazione, sul presupposto che la medesima, oltre a disporre di beni redditizi, era in grado, per età e salute, di svolgere attività contadina, di agevole accesso e confacente alle sue condizioni sociali ed abitudini di vita).
Cass. civ. n. 656/1977
Ai fini del riconoscimento del diritto agli alimenti, lo stato di bisogno ben può dipendere da uno stato transitorio di malattia, purché non si tratti di un'indisposizione passeggera.
Cass. civ. n. 1239/1975
L'attribuzione, ad uno dei coniugi, dell'assegno di cui all'art. 5 L. 1° dicembre 1970, n. 898, quando sia disposta solo in considerazione delle condizioni economiche del coniuge stesso, non va contenuta nei limiti propri di una obbligazione alimentare, assolvendo detto assegno anche una funzione assistenziale in senso lato. Anche quando venga riconosciuto il contributo di attività e di denaro apportato dalla moglie alla conduzione della vita familiare e, di riflesso, all'acquisto, fatto dal marito, della casa ex coniugale, l'assegno che a favore della moglie venga disposto deve consistere nell'attribuzione di una somma e non può essere accolta la pretesa della concessione di continuare ad abitare la casa stessa.