Art. 665 – Codice civile – Scelta nel legato alternativo
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato [666 c.c.], a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo [1286 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.