Art. 667 – Codice civile – Accessioni della cosa legata
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze [817 ss. c.c.], deve essere prestata al legatario [649 c.c.] nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo [934 ss. c.c.], sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica [846 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24084/2024
In tema di esecuzione, le questioni attinenti alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto relative al titolo esecutivo, sono trattate con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen., essendo tassativamente indicate le materie in cui trova applicazione la procedura "de plano" di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 16144/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro è consentito solo il rimedio dell'incidente di esecuzione, introdotto con le forme dell'opposizione da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento.
Cass. civ. n. 13408/2024
In tema di esecuzione, rientrano tra le questioni che il giudice definisce senza formalità, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento nei confronti del quale è esperibile opposizione, anche quelle relative alle concrete modalità di attuazione del diritto alla restituzione e all'individuazione del destinatario di essa, in quanto comunque afferenti alla restituzione dei beni in sequestro.
Cass. civ. n. 1095/2024
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta, avanzata dal titolare del bene dissequestrato, di restituzione delle somme anticipate per liquidare i compensi del collaboratore dell'amministratore giudiziario deve essere riqualificato come opposizione ex artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente "in executivis". (In motivazione, la Corte ha precisato che alla conversione deve procedersi quand'anche il provvedimento impugnato sia stato emesso a seguito di udienza camerale partecipata, anziché "de plano").
Cass. civ. n. 51692/2023
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, ma natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti, che possono essere fatti valere nel giudizio civile.
Cass. civ. n. 47113/2023
In tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, laddove questi coincidano con i reati satelliti, è necessario fare riferimento alla pena inflitta, in concreto, a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.
Cass. civ. n. 44669/2023
La competenza funzionale a dichiarare, con ordinanza "de plano", l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., depositata telematicamente in conformità al disposto dell'art. 111-bis cod. proc. pen., appartiene al giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Cass. civ. n. 26336/2023
Esula dalla competenza del magistrato di sorveglianza l'accertamento dell'eventuale prescrizione della pena, trattandosi di questione che rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 25375/2023
Il provvedimento con cui la corte di appello decide - "de plano" o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione. (In applicazione del principio, la Corte, riqualificato come opposizione il ricorso presentato avverso detto provvedimento, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice "a quo").
Cass. civ. n. 17772/2023
Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale.
Cass. civ. n. 16830/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza delegato all'adozione dell'ordinanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare componga il collegio del Tribunale di sorveglianza nell'eventuale giudizio di opposizione, non avendo quest'ultimo natura impugnatoria e risolvendosi nella valutazione dell'istanza di ammissione alla misura alternativa, all'esito del pieno contraddittorio, nella seconda fase del procedimento di primo grado.
Cass. civ. n. 15636/2023
In tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché "de plano", deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 14779/2023
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le
Cass. civ. n. 5955/2023
Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).
Cass. civ. n. 3063/2023
Il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".