Art. 673 – Codice civile – Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore [651 c.c.].
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [1256 ss. c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4707/1977
In tema di appalto, i principi dettati dall'art. 1673 c.c., con riguardo alla ripartizione dei rischi per il caso di perimento o deterioramento dell'opera prima dell'accettazione, postulano che detti eventi siano dovuti a causa non imputabile ad alcuna delle parti, e, pertanto, non sono invocabili dal committente, al fine di ottenere una riduzione del corrispettivo per fatti a lui stesso ascrivibili. .
Cass. civ. n. 1575/1976
Il principio, secondo il quale nell'ipotesi di perimento della cosa per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il perimento stesso è a carico dell'appaltatore (art. 1673 c.c.), opera, a maggior ragione, nell'ipotesi che il perimento sia proprio a lui, in tutto o in parte, imputabile, senza che possa aver rilievo la circostanza che il perimento sia stato solo parziale. .