Art. 673 – Codice civile – Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore [651 c.c.].

L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [1256 ss. c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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