Art. 651 – Codice civile – Legato di cosa dell’onerato o di un terzo
Il legato di cosa dell'onerato [649 c.c.] o di un terzo [652, 686 c.c.] è nullo [654, 673 c.c.], salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo [656, 669, 673 c.c.]. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido [656, [657, 686 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28880/2023
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
Cass. civ. n. 8590/2022
In tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa.
Cass. civ. n. 18502/2018
In tema di legato di cosa dell'onerato che sia coerede, qualora il beneficiario eserciti l'azione di rivendica del bene non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi, dovendo la domanda essere proposta solo contro il suddetto onerato poiché la sentenza, anche se emessa senza la partecipazione al giudizio degli altri successori, non è "inutiliter data".
Cass. civ. n. 4957/1988
L'esercizio del diritto di riscatto agrario, previsto dall'art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590 a favore del coltivatore diretto pretermesso nel caso di vendita del fondo, ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo d'acquisto ex nunc a favore del riscattante, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia. Conseguentemente, la pronuncia che decida affermativamente sul valido esercizio di tale potere, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento e non di condanna degli acquirenti a trasferire il fondo, e costituisce valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. quale sentenza da cui risulta acquistato il diritto di proprietà su un bene immobile.
Cass. civ. n. 3143/1974
Ove un bene, acquistato dal de cuius con patto di riservato dominio, sia oggetto di un legato, prima che ne sia stato pagato interamente il prezzo, si è in presenza del legato di cosa di terzo, previsto dall'art. 651 c.c., ed il pagamento delle rimanenti rate del prezzo costituisce debito degli eredi accettanti, quale debito dell'eredità verso i terzi creditori di essa e quale mezzo per l'adempimento del legato.
Cass. civ. n. 1351/1973
L'azione diretta a fare dichiarare la nullità dei legati di cosa determinata, per essere stati i beni, oggetto dei legati, intestati al de cuius in base a un atto nullo, inidoneo a farli entrare nel suo patrimonio (nella specie: donazione tra coniugi) — ove non risulti l'esistenza di creditori ereditari aventi diritto a fondare le eventuali garanzie del loro credito sui beni oggetto dei legati, nei cui confronti debba spiegare effetto la sentenza che dichiara la nullità del legato, né la presenza di eredi legittimati, a cui debba essere opposta l'eventuale nullità dei legati (per inesistenza dei beni nel patrimonio del de cuius) ai fini della determinazione della loro quota di riserva — deve essere esperita nei confronti dei soli legatari, essendo costoro gli unici soggetti che abbiano interesse a contraddire alla domanda. Nella suddetta ipotesi non è neppure configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi, ricorrendo questo, oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge, solo quando la sentenza abbia valore costitutivo e risulti inutiliter data se non sia pronunciata nei confronti di tutti i soggetti del rapporto, e non anche quando essa si limiti ad accertare la idoneità o meno del negozio a produrre effetti nel rapporto tra litiganti e sia perciò, relativamente ad esso, suscettibile di pratica attuazione: e ciò anche se la pronuncia possa poi restare inopponibile — in attuazione dei limiti soggettivi della cosa giudicata — nei confronti di altri soggetti che, ancorché abbiano preso parte al negozio o siano titolari di posizioni incompatibili con la situazione accertata nel processo, siano rimasti estranei al giudizio.
Cass. civ. n. 2081/1969
Sia nell'ipotesi di legato di cosa dell'onerato o di un terzo, sia in quella di cosa solo in parte del testatore, la consapevolezza del testatore di legare cosa in tutto od in parte non propria, esclude la nullità totale o parziale del legato. L'accertamento di detta consapevolezza, attraverso il testamento od altre risultanze equipollenti, spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae a sindacato in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da errori. (Nella specie, il de cuius aveva nominato erede universale la propria moglie e legato ad un nipote terreni e fabbricati specificamente indicati, avvertendo che essi appartenevano ad esso disponente, in forza di una divisione dell'asse ereditario paterno fatta di comune accordo con la propria sorella molti anni prima, ma non tradotta in atto pubblico, né trascritta, e precisando che al rispetto di detta divisione doveva ritenersi tenuta l'erede onerata. I giudici di merito avevano ritenuto la consapevolezza del testatore della parziale alienità delle cose legate e affermata la validità del legato. Il Supremo Collegio ha trovato esatto tale apprezzamento e precisato il principio che precede).