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Art. 674 — Accrescimento tra coeredi

Art. 674 — Accrescimento tra coeredi

Quando più eredi [ 675 ] sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni [ 588 c.c. ], senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa [ 459, 462, 463 c.c. ] o non voglia [ 519 c.c. ] accettare, la sua parte si accresce agli altri [ 642, 675 ss., 773 c. 2 c.c. ].

Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima [ 588 c.c. ].

L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore [ 523, 688 ss. c.c. ].

È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione [ 467 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8021/2012

I fatti costitutivi del diritto di accrescimento – rinunzia di un erede, con acquisto “ipso iure” della sua quota da parte dei coeredi – prescindono dall’esistenza di un altrui diritto di rappresentazione, che, ai sensi dell’art. 522 c.c. (“salvo il diritto di rappresentazione”), si configura quale mero fatto impeditivo, rilevante in forma di eccezione; tale eccezione non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma rientra nella disponibilità della parte, in quanto il sistema successorio dispiega in ogni caso i propri effetti, consolidando l’intero compendio ereditario o in capo ai beneficiari dell’accrescimento o in capo a chi succede per rappresentazione.

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Cass. civ. n. 604/1976

I requisiti, ai quali il codice civile vigente e quello abrogato subordinano l’accrescimento sia fra coeredi che fra collegatari, costituiscono presupposti legali necessari, in mancanza dei quali il diritto all’accrescimento non sorge anche nel caso in cui il testatore lo abbia espressamente disposto. In mancanza dei detti requisiti, ricorrono altri istituti giuridici e divengono operanti i divieti ed i limiti imposti o le specifiche regole dettate per tali istituti. In particolare, nel caso di chiamata di più collegatari nello stesso usufrutto ma in parti diseguali, l’espressa disposizione del testatore, secondo cui uno dei legatari venga a mancare dopo l’acquisto del godimento, integra gli estremi dell’usufrutto successivo esplicitamente vietato sia dall’art. 901 c.c. abrogato, sia dall’art. 698 c.c. vigente.

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