Art. 674 – Codice civile – Accrescimento tra coeredi
Quando più eredi [675] sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni [588 c.c.], senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa [459, 462, 463 c.c.] o non voglia [519 c.c.] accettare, la sua parte si accresce agli altri [642, 675 ss., 773 c. 2 c.c.].
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima [588 c.c.].
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore [523, 688 ss. c.c.].
È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione [467 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 31114/2024
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente la sua idoneità ad offendere, imbrattare o molestare persone, né tale attitudine dev'essere necessariamente accertata mediante perizia, posto che il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, sempreché le stesse non si risolvano nell'espressione di valutazioni soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a veicolare quanto oggettivamente percepito dal propalante. (Fattispecie in tema di emissioni odorigene pregiudizievoli derivanti dalla gestione di un impianto di biogas correlato a residui fecali e a sversamenti di digestato). (Conf.: n. 5215 del 1995, Rv 201195-01).
Cass. civ. n. 22955/2024
Nel procedimento di esecuzione, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto "ex officio" la revoca della sospensione condizionale della pena, nell'ambito del procedimento attivato dal condannato per l'applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze).
Cass. civ. n. 21603/2024
Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.
Cass. civ. n. 26721/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di appello non può revocare "ex officio" il beneficio che altra sentenza, diversa da quella impugnata, abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., trattandosi di statuizione che presuppone che si accerti, in fatto, se le cause ostative fossero o meno documentalmente emerse nel corso di quel giudizio.
Cass. civ. n. 2144/2023
È illegittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 20593/2022
In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, la misura applicata fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell'impugnazione della sentenza, configurando un errore di giudizio la cui emenda in sede esecutiva comporterebbe un'inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell'intangibilità del giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevando l'originaria insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aveva revocato la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato del condannato).
Cass. civ. n. 29146/2022
La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione dell'eredità fissato, ai sensi dell'art. 481 c.c., all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante; una volta concesso il termine, infatti, l'accrescimento può realizzarsi solo dopo lo spirare di esso e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione.
Cass. civ. n. 6747/2018
La legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria e, quindi, anche al coerede che potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l'eredità.
Cass. civ. n. 8021/2012
I fatti costitutivi del diritto di accrescimento - rinunzia di un erede, con acquisto "ipso iure" della sua quota da parte dei coeredi - prescindono dall'esistenza di un altrui diritto di rappresentazione, che, ai sensi dell'art. 522 c.c. ("salvo il diritto di rappresentazione"), si configura quale mero fatto impeditivo, rilevante in forma di eccezione; tale eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma rientra nella disponibilità della parte, in quanto il sistema successorio dispiega in ogni caso i propri effetti, consolidando l'intero compendio ereditario o in capo ai beneficiari dell'accrescimento o in capo a chi succede per rappresentazione.
Cass. civ. n. 604/1976
I requisiti, ai quali il codice civile vigente e quello abrogato subordinano l'accrescimento sia fra coeredi che fra collegatari, costituiscono presupposti legali necessari, in mancanza dei quali il diritto all'accrescimento non sorge anche nel caso in cui il testatore lo abbia espressamente disposto. In mancanza dei detti requisiti, ricorrono altri istituti giuridici e divengono operanti i divieti ed i limiti imposti o le specifiche regole dettate per tali istituti. In particolare, nel caso di chiamata di più collegatari nello stesso usufrutto ma in parti diseguali, l'espressa disposizione del testatore, secondo cui uno dei legatari venga a mancare dopo l'acquisto del godimento, integra gli estremi dell'usufrutto successivo esplicitamente vietato sia dall'art. 901 c.c. abrogato, sia dall'art. 698 c.c. vigente.