Art. 695 – Codice civile – Diritti dei creditori personali dell’istituito
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti [820 c.c.] dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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