Art. 695 – Codice civile – Diritti dei creditori personali dell’istituito

I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti [820 c.c.] dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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