Art. 696 – Codice civile – Devoluzione al sostituito
L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7201/2015
L'art. 1696 cod. civ., nel testo modificato con l'art. 10 del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non trova applicazione ai contratti di trasporto stipulati ed eseguiti in data anteriore alla sua entrata in vigore (24 gennaio 2006), trattandosi di norme limitative del diritto al risarcimento dei danni, il quale, in base ai principi generali dell'ordinamento ed in mancanza di espressa previsione contraria, deve essere attribuito al contraente non inadempiente in forma integrale (art. 1223 cod. civ.), salvo il limite previsto dall'art. 1225 cod. civ. circa l'irrisarcibilità dei danni imprevedibili.
Cass. civ. n. 9305/2015
In tema di contratto di trasporto, agli effetti dell'art. 1693 cod. civ., ove sia restituita dal vettore una parte soltanto della merce affidatagli, l'obbligazione risarcitoria di questo permane, fatto salvo il diritto dello stesso di dimostrare la sussistenza di cause di esclusione della sua responsabilità per perdita o avaria, allo scopo di limitare il risarcimento dovuto, da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 1696 cod. civ., provando quali e quante cose siano state riconsegnate regolarmente.
Cass. civ. n. 16554/2015
Ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate.
Cass. civ. n. 18657/2013
In forza del principio sancito dall'art. 11 delle preleggi e in ragione della necessità che le relative deroghe - come affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - trovino razionale ed adeguata giustificazione in motivi imperativi di interesse generale, i limiti alla responsabilità del vettore previsti dall'art. 1696, secondo comma, c.c., come novellato dall'art. 10 del d.l.vo 21 novembre 2005, n. 286, non trovano applicazione in relazione a fattispecie contrattuali perfezionate nei loro elementi e consumate nella loro esecuzione anteriormente all'entrata in vigore di detto "ius superveniens".
Cass. civ. n. 11968/2004
Per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 238, secondo comma, della legge 19 maggio 1975 n. 151 — a norma della quale sono salve le sostituzioni fedecommissarie anteriori alla data di entrata in vigore di essa legge — e per il principio del favor testamenti alla sostituzione fidecommissaria contenuta in un testamento redatto prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, si applica l'art. 696 c.c. nella formulazione previgente, ancorché l'apertura della successione avvenga dopo l'abrogazione della medesima, e pertanto, ai sensi del quarto comma di detta norma, se il primo beneficiato rinunzi all'istituzione o non ne sia degno, o sia incapace a riceverla, o sia premorto al testatore e questi non modifichi o non revochi la disposizione a suo favore, l'eredità si devolve al sostituito.
Cass. civ. n. 5700/1999
Il trasportatore obbligato ex recepto a risarcire il danno al destinatario della merce perché sottratta nei suoi magazzini ove l'aveva messa a sua disposizione per il ritiro deve corrispondergli anche l'Iva versata al venditore non potendo più egli riversarla sull'acquirente finale.
Cass. civ. n. 641/1990
La norma dell'art. 1696 c.c., per la quale il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo dalla riconsegna, non importa che l'obbligazione del vettore sia per ciò sottratta al principio dell'adeguamento dell'indennizzo al diminuito potere di acquisto della moneta.
Cass. civ. n. 4732/1986
Per stabilire lo stato, il valore ed il danno della merce, conseguenti alla perdita o all'avaria delle cose trasportate dal vettore marittimo, le perizie sulle condizioni del carico all'arrivo, benché redatte, ai fini del rapporto assicurativo, da tecnici di fiducia dell'assicuratore (cosiddetti commissari di avaria), possono essere utilizzate dal giudice del merito come fonte del proprio convincimento, purché il vettore o il suo raccomandatario siano intervenuti alla constatazione dei danni o siano stati messi in grado d'intervenire mediante tempestivo avviso. Il valore della merce, in tal caso, può ben essere desunto dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario della merce, stante la presunzione semplice che nei normali rapporti tra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato (nella specie trattavasi di balle di cotone, le cui quotazioni risultano da mercuriali o da contrattazioni largamente generalizzate). .
Cass. civ. n. 289/1985
Nel caso di perdita, per colpa del vettore, di cosa individuata di cui non sia stato indicato il valore e che non abbia un prezzo corrente, cioè determinato in base a tariffe fissate dalla pubblica autorità oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, il danno va calcolato non a norma dell'art. 1696 cod. civ., ma con riferimento al valore effettivo della cosa trasportata.
Cass. civ. n. 5793/1980
La disposizione dell'art. 1696 c.c., secondo cui il danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente di queste nel luogo e nel tempo della riconsegna, collega la liquidazione del danno emergente ad un criterio sicuro ed univoco — con la conseguente esclusione (per tale tipo di danno) di ogni altro diverso criterio, pure astrattamente ammissibile — ma non esclude la risarcibilità, secondo i principi generali di cui all'art. 1223 c.c., dell'eventuale ulteriore danno costituito dal lucro cessante, e cioè dal mancato guadagno che l'avente diritto contava di ritrarre dalle cose trasportate, sempre che esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore.
Cass. civ. n. 1466/1978
Per la liquidazione del danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate non si applica la disciplina stabilita in via generale dell'art. 1223 c.c., neppure nell'ipotesi di dolo o di colpa grave del vettore, bensì la disciplina dell'art. 1696 c.c., la quale impone una valutazione da condurre sulla base di dati obbiettivamente accertabili (prezzo corrente delle cose nel luogo e nel tempo della riconsegna), senza alcuna possibilità di ricorrere ad elementi desumibili dalla violazione dell'interesse del creditore, quali quelli attinenti al danno emergente e al lucro cessante: tale criterio obiettivo non resta escluso neppure quando si tratti di cose il cui prezzo non risulti da listini di borsa o di mercato (mercuriali) o non sia stabilito per atto della pubblica autorità (art. 1515 c.c.), poiché, anche in tal caso, il danno deve essere calcolato sulla base di elementi obbiettivi, ossia desumendo il valore delle cose perdute o avariate dal raffronto che, secondo le particolari circostanze del caso concreto, sia possibile effettuare con i prezzi effettivamente pagati nel luogo della prestazione per cose della stessa natura.