Art. 713 – Codice civile – Facoltà di domandare la divisione

I coeredi possono sempre domandare la divisione [715, 1111 c.c.].

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età [2 c.c.], il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato [715 c.c.].

Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se più persone ereditano insieme, nessuno è davvero libero: nasce una comunione ereditaria che limita l'uso dei beni fino alla divisione.
  • La divisione può avvenire in via amichevole o giudiziale. La prima è più rapida ed economica; la seconda può richiedere anni e comportare costi rilevanti.
  • Gli immobili indivisibili rappresentano uno dei principali problemi: in mancanza di accordo, possono essere venduti e il ricavato distribuito tra gli eredi.
  • I debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi, ma i creditori possono agire nei confronti di ciascuno per l'intero, con successivo diritto di regresso.

Massime correlate

Cass. civ. n. 10499/2025

Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.

Cass. civ. n. 9869/2025

Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.

Cass. civ. n. 9309/2025

L'azienda ereditaria è oggetto di comunione tra tutti i coeredi finché questi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, mentre quando essa viene esercitata da uno o da alcuni dei coeredi, la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi, materiali e immateriali, esistenti al momento dell'apertura della successione.

Cass. civ. n. 5920/2024

Il giudizio di divisione, in quanto volto ad accertare un diritto comune a tutte le parti in causa su determinati beni, presuppone l'appartenenza di quest'ultimi alla comunione; appartenenza che deve sussistere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che abbiano perso il carattere della proprietà comune, per essere stati oggetto di acquisto da parte di un terzo nel corso del giudizio.

Cass. civ. n. 5632/2024

In tema d'imposta di registro, la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, atteso che l'adempimento di tale prestazione, con cui si persegue l'obiettivo di perequare il valore delle rispettive quote, non ne costituisce condizione di efficacia e, in caso d'inadempimento, gli altri condividenti possono azionare i normali mezzi di soddisfazione del credito.

Cass. civ. n. 25462/2023

In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.

Cass. civ. n. 9255/2023

La domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato.

Cass. civ. n. 6228/2023

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.

Cass. civ. n. 1635/2020

Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.

Cass. civ. n. 5993/2020

Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, avendo riguardo ad ogni elemento incidente sul valore di mercato, sicché, qualora "lite pendente" sia disposta un'espropriazione per pubblica utilità su immobili della massa comune, occorre tener conto, tra le componenti da dividere, del diritto di credito all'indennità di espropriazione in luogo del bene non più in proprietà dei condividenti.

Cass. civ. n. 15764/2020

Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa.

Cass. civ. n. 15926/2019

Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.

Cass. civ. n. 25021/2019

Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Cass. civ. n. 27645/2018

Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.

Cass. civ. n. 2951/2018

Il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Con riferimento alla prima fase l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 785 c.p.c., disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all'ultimo inciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa sul diritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficacia di giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, in quanto la non contestazione attribuisce all'esito finale del procedimento, che si concluda con l'ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/09/2012).

Cass. civ. n. 27160/2017

Non sussiste un vincolo di pregiudizialità tecnica, tale da determinare la sospensione necessaria del processo, tra l'azione di riduzione e la domanda di retratto proposta dal legittimario pretermesso avverso l'alienazione dei beni ereditari compiuta dal soggetto che, allo stato, riveste la qualità di erede, giacché le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia fino alla pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, momento anteriormente al quale difetta, pertanto, uno stato di comunione tra erede e legittimario leso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/12/2015).

Cass. civ. n. 6931/2016

Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse.

Cass. civ. n. 3933/2016

In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e sono stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti seppure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l'individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, sicché qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, produce il relativo effetto nei confronti dell'ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.

Cass. civ. n. 22977/2013

In materia di comunione ereditaria, è consentito ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale.

Cass. civ. n. 7881/2011

In tema di divisione immobiliare, il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia.

Cass. civ. n. 13112/2010

Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili soggetti al regime tavolare di pubblicità, incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. il giudice che - in presenza di un'espressa richiesta delle parti - ometta di provvedere alla divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, perché in tal modo viene lasciata la redazione di quei documenti, necessari all'intavolazione dei diritti nascenti dalla sentenza, ad una successiva fase stragiudiziale che potrebbe richiedere un accordo tra le parti.

Cass. civ. n. 6134/2010

In tema di divisione ereditaria, rientra nei poteri del giudice di merito, ed è perciò incensurabile in cassazione, accertare se, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri.

Cass. civ. n. 3385/2007

In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento — neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre in caso diverso la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.

Cass. civ. n. 15583/2005

Un progetto di divisione di comunione, redatto da un terzo, cui sia stato affidato tale compito, ove si presenti di contenuto tale da integrare gli elementi della proposta e dell'accettazione della divisione e venga sottoscritto per adesione da tutti i condividenti, è idoneo a determinare l'incontro di volontà dei medesimi e quindi la conclusione del contratto di divisione.

Cass. civ. n. 18351/2004

Tenuto conto che la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; in tal caso, poiché la comproprietà che ancora residui su alcuni beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, non ricorrono le condizioni per l'esercizio del retratto successorio, previsto dall'art. 732 c.c. esclusivamente in presenza di una comunione ereditaria.

Cass. civ. n. 17881/2003

In tema di divisione negoziale, in relazione alla quale fra l'altro non trova applicazione la norma dettata dall'art. 784 c.p.c. — per la divisione giudiziale — sul litisconsorzio processuale, la partecipazione (di natura sostanziale) al negozio da parte del contitolare della comunione ereditaria, è necessaria soltanto se lo scioglimento concerna la contitolarità del medesimo diritto (comunione omogenea) e non invece allorché sullo stesso bene concorrano diritti reali di tipo differente come ad esempio usufrutto e proprietà (comunione impropria). Ne consegue che non è affetto da nullità l'accordo stipulato dai comproprietari per lo scioglimento della relativa comunione nonostante che nella divisione negoziale non sia intervenuto il coniuge superstite titolare del diritto di usufrutto e partecipe — quale legatario ex lege — della comunione ereditaria dal momento dell'apertura della successione.

Cass. civ. n. 7129/2001

In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e siano stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti se pure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l'individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, onde qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, si verifica a vantaggio o in danno dell'ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più minimamente influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.

Cass. civ. n. 8693/1998

Il principio secondo il quale non ricorre alcuna ipotesi di evizione nell'ipotesi di nullità del negozio giuridico traslativo del diritto in contestazione (poiché in tal caso il bene oggetto del trasferimento non entra a far parte del patrimonio dell'avente causa) deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di nullità della divisione giudiziale tra coeredi, vizio genetico dell'atto del tutto ostativo alla produzione dei suoi effetti tipici (all'assegnazione, cioè, di beni determinati a ciascuno dei condividenti), ed in conseguenza del quale, esclusa l'ammissibilità del rimedio dell'evizione tra condividenti, sorge, per converso, la necessità di procedere ad una nuova divisione. (Nella specie, il giudice di merito, accertata l'erronea inclusione, in un progetto divisionale tra coeredi, di due fondi oggetto di dominio civico destinati ad alcuni condividenti, e dichiarata, conseguentemente, la nullità dell'intera divisione, aveva escluso, con sentenza confermata dalla S.C., l'esperibilità, per gli assegnatari dei predetti beni, del rimedio di cui agli artt. 758 e 759 c.c. in tema di evizione subita da un coerede, affermando la necessità di procedere ad una nuova divisione).

Cass. civ. n. 10220/1994

Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è un principio assoluto o inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse.

Cass. civ. n. 5484/1993

Provvedutosi convenzionalmente allo scioglimento di una comunione, il ripristino di tale comunione può essere effettuato contestualmente nello stesso atto in cui si proceda ad una nuova e diversa divisione della medesima comunione, senza che occorra previamente provvedere con un distinto ed autonomo atto, alla ricostruzione di questa.

Cass. civ. n. 6225/1987

A differenza della divisione ereditaria, la quale, determinando lo scioglimento della comunione fra tutti i coeredi con assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli beni in relazione alle rispettive quote, richiede la partecipazione di tutti i coeredi (e, ove abbia ad oggetto anche diritti reali immobiliari, la stipulazione per atto pubblico a pena di nullità), la convenzione di attribuzione frazionata del godimento separato di un bene o diritto comune ereditario, non comportando direttamente lo scioglimento della comunione, è immediatamente vincolante non solo per le parti contraenti, ma è efficace anche nei confronti delle parti che abbiano espresso adesione all'accordo, sottoscrivendo l'atto, se presenti, oppure, se assenti, mediante consenso preventivo espresso anche verbalmente.

Cass. civ. n. 2231/1985

Poiché i beni di una comunione ben possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti, può essere oggetto di divisione giudiziale la quota indivisa di un bene già in comunione.

Cass. civ. n. 3182/1982

La sopravvenuta alienazione, totale o parziale, dei beni oggetto di comunione non osta a che i partecipanti, a prescindere da eventuali ed autonome pretese risarcitone, possano proporre domanda di divisione, al fine di realizzazione i propri rispettivi diritti, in tutto od in parte, mediante equivalente in denaro, previa ricostruzione, sia pur fittizia, della massa dividenda, con formazione delle relative quote.

Cass. civ. n. 3014/1981

In mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, diretta alla formazione di un'unica massa, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni. Alla pluralità dei titoli corrisponde, quindi, una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori e indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisibilità dei beni immobili che vi sono inclusi.

Cass. civ. n. 4105/1981

La vendita di un bene ereditario operata da un coerede prima della divisione acquista efficacia (retroattiva) solo se il bene sia assegnato all'alienante a seguito di divisione ereditaria, per cui, fino a tale assegnazione il bene continua a far parte della massa comune da dividere.

Cass. civ. n. 533/1978

E di ostacolo alla proponibilità di una domanda di divisione ereditaria secondo le norme della successione legittima solo la positiva risultanza ma non anche la mera possibile sussistenza di ulteriori eredi, di un testamento e di ulteriori beni, oltre quelli oggetto della domanda.

Cass. civ. n. 3451/1977

L'esistenza di una divisione di fatto non fa venir meno l'interesse giuridico di tutte le parti — coeredi o condomini — alla divisione giudiziale, per ottenere un titolo che sia trascrivibile a norma dell'art. 2646 c.c., e questo interesse comune è sufficiente a giustificare che le spese del giudizio di divisione siano poste a carico della massa.

Cass. civ. n. 1145/1977

Qualora la divisione, per volontà delle parti, abbia ad oggetto solo alcuni dei beni del patrimonio comune, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, con la conseguenza che tale ultima porzione, salvo patto contrario, va determinata attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale.

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