Art. 731 – Codice civile – Suddivisioni tra stirpi
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe [469 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 23084/2024
Ai fini dell'applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, il passaggio dei beni dal committente al commissionario non è escluso dalla circostanza che quest'ultimo procede alla rivendita dei beni su un sito di vendita on-line, negoziando in proprio la cessione e il prezzo dei beni.
Cass. civ. n. 1520/2024
Il giuramento decisorio non può essere deferito o riferito nei confronti del soggetto che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione da lui organicamente rappresentata, poiché egli non ne ha la libera e autonoma disponibilità.
Cass. civ. n. 8130/2022
Il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha la capacità di disporre dei diritti dell'impresa, sicché, ai sensi dell'art. 2731 c.c., alle dichiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria.
Cass. civ. n. 4509/2019
Ai sensi dell'art. 2731 c. c., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo.
Cass. civ. n. 3403/2016
Nel caso di fornitura, da parte di una cooperativa concessionaria di servizi del mercato ittico, di cassette monouso per contenere il pescato messo in vendita, le somme richieste ai fruitori della prestazione si fondano sul rapporto di commissione con questi ultimi configurabile, sia pure concluso per "facta concludentia", e, quindi, vanno imputate a titolo di provvigione, nella misura in cui questa è stabilita dalle parti, dagli usi o dalle tariffe.
Cass. civ. n. 15570/2015
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo (nel regime cd. intermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006), il fallito, per quanto destinatario della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non assume la qualità di parte del giudizio e non può, quindi, rendere interrogatorio formale sui fatti oggetto della domanda, né gli è deferibile il giuramento suppletorio o decisorio.
Cass. civ. n. 25286/2013
Le deduzioni del curatore fallimentare in un giudizio civile sono prive di qualsiasi valore confessorio, stante la sua qualità di terzo rispetto all'imprenditore fallito.
Cass. civ. n. 28711/2008
L'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo alla controversia in questione. Conseguentemente, ove provenga da un rappresentante, occorre che il rapporto di rappresentanza sia in vita nel momento in cui è resa la confessione, dovendosi escludere, in mancanza, l'efficacia confessoria delle dichiarazioni rilasciate. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni rese dal segretario del sindacato FILCA CISL Federazione del Molise, in carica all'epoca dei fatti attesa l'avvenuta cessazione dall'incarico al momento dell'interrogatorio reso in udienza).
Cass. civ. n. 8512/2004
Il contratto di commissione, essendo un sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza, si distingue dal mandato con rappresentanza per l'assenza della contemplatio domini (cioè della spendita del nome del mandante), cosicché mentre il negozio concluso dal mandatario con rappresentanza produce i suoi effetti direttamente in capo al mandante, quello posto in essere dal commissionario produce i suoi effetti giuridici nel patrimonio dello stesso commissionario, occorrendo un ulteriore atto giuridico per riversarli nel patrimonio del committente. Inoltre, quando la commissione abbia ad oggetto il mandato ad alienare, il contratto si atteggia in modo che l'effetto traslativo reale del bene, derivante dal consenso manifestato, non si verifica immediatamente, ma è sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene medesimo da parte del mandatario o commissionario. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, con riferimento ad un commissionario per la vendita di autovetture legato da un accordo con società di leasing, aveva escluso che fosse da ritenere provato attraverso una fattura di cessione di un autoveicolo da una concessionaria d'auto all'acquirente che la vendita fosse avvenuta per il tramite del commissionario).
Cass. civ. n. 6687/1998
La dichiarazione a contenuto confessorio resa da soggetto incapace (nella specie, minore) ha valore di mero indizio, e può essere valutata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al giudizio.
Cass. civ. n. 11683/1997
Nel contratto di commissione, essendo l'oggetto del contratto, l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente, la provvigione anche quando ë previsto un diritto di esclusiva, è più specificamente legata agli affari direttamente conclusi dal mandatario piuttosto che all'attività promozionale dello stesso. Consegue che a tale contratto è inapplicabile il disposto dell'art. 1748, secondo comma relativo al contratto di agenzia e che l'eventuale violazione del patto di esclusiva non può dar luogo al diritto alla provvigione sugli affari conclusi dal mandante, ma solo ad una pretesa risarcitoria in relazione alla quale l'ammontare delle provvigioni perdute costituisce solo un elemento di danno da liquidare tenendo conto anche delle spese che, per la conclusione degli affari, il mandatario avrebbe dovuto sostenere.
Cass. civ. n. 4015/1995
L'art. 2731 c.c. che lega l'efficacia probatoria della confessione alla capacità di disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono, riguarda la capacità e la legittimazione ad agire e non la capacità processuale richiesta dall'art. 75 c.p.c., con la conseguenza chela capacità di stare in giudizio (con l'autorizzazione del giudice tutelare o senza, per le liti passive) del rappresentante del minore non implica la capacità di questo di rendere confessione di fatti sfavorevoli al minore e favorevoli all'altra parte.
Cass. civ. n. 8229/1994
L'efficacia piena ed incondizionata della confessione, superabile solo con la prova dell'errore di fatto o della violenza (art. 2732 c.c.), postula che essa non abbia avuto ad oggetto diritti indisponibili, atteso che, a norma dell'art. 2731 c.c., il confidente deve avere la capacità di disporre del diritto. Tale capacità non sussiste nel caso di una quietanza — che integra una ipotesi di confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore — sottoscritta dal lavoratore a favore del datore di lavoro, nella quale il primo affermi di aver percepito l'anticipazione dell'integrazione salariale, atteso che tale integrazione vale anche per l'anticipazione fattane dal datore di lavoro, quale adiectus solutionis causa o mandatario ex lege dell'istituto — costituisce una prestazione economica di natura previdenziale, in quanto tale indisponibile perché destinata al perseguimento di un interesse pubblico sul quale non possono prevalere interessi individuali.
Cass. civ. n. 1996/1981
Tenuto conto che il contratto di commissione, che costituisce una sottospecie del mandato senza rappresentanza, è caratterizzato dal fatto che la prestazione del mandatario è limitata alla stipulazione di un contratto di compravendita nell'interesse di un soggetto (committente) il quale, peraltro, resta estraneo al negozio concluso dal commissionario, con la conseguente necessità di un ulteriore atto giuridico per riversarne gli effetti nel patrimonio del committente, non concreta tale figura giuridica — bensì una compravendita — il contratto con il quale una delle parti si impegna a fornire all'altra un certo quantitativo di merce, entro un determinato termine e dietro pagamento del prezzo, stabilito al momento della stipula, senza che assuma rilievo la mancata disponibilità, in tale momento, della merce da parte del venditore, attinendo la consegna della cosa venduta all'esecuzione dell'obbligazione principale posta a carico del venditore.
Cass. civ. n. 1025/1981
Nel contratto di commissione avente ad oggetto cose mobili, l'eventuale consegna di queste al commissionario per il compimento della sua attività fa nascere in capo allo stesso un obbligo di custodia, strumentale rispetto a quello di compiere l'attività giuridica necessaria per la loro vendita in nome proprio e nell'interesse del committente — nel che si realizza la causa tipica del contratto di cui all'art. 1731 c.c. — con la conseguenza che, per determinare il grado di diligenza nella custodia del commissionario, e la conseguente responsabilità per perdita ed avaria della cosa, non devono adoperarsi i criteri validi per il contratto di deposito — del quale la custodia costituisce l'oggetto della prestazione del depositario, la cui diligenza deve essere adeguata alla funzione tipica, caratterizzante tale contratto — ma occorre commisurare quella diligenza alla funzione precipua del contratto di commissione, sicché i modi di conservazione delle cose ricevute sono solo quelli necessari per l'adempimento dell'obbligazione principale di vendita di esse, con conseguente applicabilità non dell'art. 1768, o degli artt. 1787 e 1789 (deposito nei magazzini generali), bensì della norma generale dell'art. 1176 c.c.
Cass. civ. n. 1323/1977
Il commissionario a vendere, il quale agisce per conto del committente, ma in nome proprio, assume, nei rapporti con il terzo acquirente, la veste di unico titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di compravendita, a cui rimane estraneo il committente. Pertanto, l'azione di garanzia per vizi, da parte del compratore di un autoveicolo a mezzo di commissionario, va proposta esclusivamente nei confronti del commissionario stesso, mentre rimane irrilevante la circostanza che il committente, in qualità di produttore, abbia assunto l'impegno di assicurare la funzionalità del mezzo e di rimuovere, con la propria organizzazione, gli eventuali vizi, ove tale impegno sia rimasto nell'ambito dei rapporti fra il committente medesimo ed il commissionario, e non si sia tradotto in una partecipazione del primo al contratto stipulato fra il secondo ed il compratore.