Art. 731 – Codice civile – Suddivisioni tra stirpi
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe [469 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 49799/2023
La sentenza straniera non riconosciuta per gli effetti previsti dal codice penale ex art. 731 cod. proc. pen., acquisita, su accordo delle parti, al fascicolo del dibattimento, può essere utilizzata, come documento, per la deliberazione, risultando la sua acquisizione legittima, perché non avvenuta in violazione del divieto di cui all'art. 191, comma 1, cod. proc. pen.