Art. 732 – Codice civile – Diritto di prelazione

Il coerede, che vuol alienare [1542-1547 c.c.] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine [2964 c.c.] di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [1501 ss. c.c.].

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 59/2025

In tema di comunione ereditaria, l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti lo "ius prelationis", in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto ex lege e, altresì, lo "ius retractionis", esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto; si tratta, dunque, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto.

Cass. civ. n. 25443/2024

In caso di acquisto di quota di eredità avente ad oggetto, tra l'altro, un fondo agricolo, il diritto di prelazione del coerede, di cui all'art. 732 c.c. prevale sul diritto di prelazione, ex art. 8, l. n. 590 del 1965, del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante.

Cass. civ. n. 5874/2024

In tema di retratto successorio, la cd. denuntiatio della vendita della quota, per essere conforme all'art. 732 c.c., deve risultare tale da permettere al coerede di comprendere concretamente il tenore dell'offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza, così che si possa configurare una eventuale valida rinuncia al diritto di prelazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto espressione di una implicita rinuncia al diritto di prelazione da parte del coerede quella afferente ad un preliminare di vendita diverso, quanto all'oggetto e al prezzo, al definitivo concluso dai coeredi, promittenti venditori).

Cass. civ. n. 1358/2017

In tema di comunione ereditaria, la cd. "denuntiatio" della vendita, per essere conforme all’art. 732 c.c., deve risultare tale da permettere al destinatario di comprendere concretamente il tenore dell’offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza, per stabilire se esercitare, o meno, il diritto di prelazione.

Cass. civ. n. 17520/2016

L'azione di divisione giudiziale della comunione ereditaria proposta anche nei confronti degli acquirenti di una quota non osta alla proposizione nei confronti di costoro, nelle more del primo giudizio, anche della domanda di retratto ex art. 732 c.c., atteso che entrambe le azioni sottendono la validità dell'atto traslativo e l'eventuale giudicato formatosi sulla domanda divisoria non preclude l'esame dell'istanza del retrattante, il cui accoglimento determina un fenomeno di surrogazione soggettiva legale, con efficacia "ex tunc", assimilabile "quoad effectum", rispetto agli esiti del giudizio divisionale, ad una sorta di confusione, appartenendo i beni da dividere, in ragione dell'accoglimento della domanda di retratto, ad un unico soggetto.

Cass. civ. n. 8692/2016

In tema di retratto successorio, ove uno degli eredi alieni ad un estraneo la quota indivisa dell'unico cespite ereditario, si presume che l'alienazione concerna la quota che lo riguarda, intesa come porzione ideale dell'"universum ius defuncti", sicché il coerede può esercitare il diritto di prelazione ex art. 732 c.c., salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi concreti della fattispecie ed intrinseci al contratto (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto con l'entità dei beni venduti), che la vendita ha, invece, ad oggetto un bene a sé stante, mentre non assume alcun rilievo il comportamento del retraente, estraneo al contratto medesimo.

Cass. civ. n. 5865/2016

La "denuntiatio" dell'alienazione della quota al coerede, effettuata ai sensi dell'art. 732 c.c., costituisce una proposta contrattuale nei confronti dello stesso e, pertanto, va realizzata in forma scritta e notificata con modalità idonee a documentarne il giorno della ricezione da parte del destinatario, ai fini dell'esercizio della prelazione.

Cass. civ. n. 16314/2016

Il coerede può rinunciare alla prelazione ex art. 732 c.c. non solo dopo la "denuntiatio", che si traduce, più propriamente, nel mancato esercizio del diritto rispetto ad una specifica proposta notificatagli, ma anche preventivamente e, dunque, in epoca precedente rispetto ad un'alienazione solo genericamente progettata, giacché egli acquisisce il diritto di retratto unitamente alla qualità di erede. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in ipotesi di alienazione in favore di persona da nominare, la mancata tempestiva "electio amici" possa caducare gli effetti della preventiva rinuncia al diritto di prelazione da parte del coerede).

Cass. civ. n. 15032/2015

L'art. 732 c.c., che prevede il diritto di prelazione e di riscatto dei coeredi, non è applicabile quando il testatore abbia effettuato direttamente la divisione, ancorché assegnando ad un gruppo di discendenti un bene in comunione, in quanto tale comunione è diversa da quella ereditaria, traendo la sua origine non dalla successione a causa di morte, ma dall'atto dispositivo-attributivo con effetti reali posto in essere dal testatore stesso.

Cass. civ. n. 2159/2014

La disposizione dell'art. 732 cod. civ., sulla prelazione del coerede, derogando al principio di libertà negoziale, non può essere estesa alle donazioni, nelle quali, peraltro, si manifesta l'"animus donandi", espressione solidaristica della personalità.

Cass. civ. n. 3465/2013

Il retratto successorio di cui all'art. 732 c.c. è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, decorrenti dalla data della vendita della quota ereditaria compiuta in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi, ancorché permanga lo stato di comunione ereditaria.

Cass. civ. n. 17673/2012

Il principio dell' intrasmissibilità del diritto di prelazione fra coeredi, previsto dall'art. 732 c.c., non impedisce che, una volta esercitato il riscatto, con instaurazione del relativo giudizio, la domanda conservi i propri effetti, nonostante la sopravvenuta morte del retraente, la quale implica la successione nel processo dei suoi eredi, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.

Cass. civ. n. 4277/2012

Il diritto di prelazione previsto dall'art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale ed intrasmissibile, e non una qualità intrinseca alla quota, o una situazione giuridica autonoma, che possa essere trasferita da sola. Ne consegue che tale diritto di prelazione non può circolare neppure per successione "mortis causa", e non spetta, pertanto, all'erede del coerede.

Cass. civ. n. 3470/2010

Il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente di quota ereditaria, previsto dall'art. 732 c.c., può essere esercitato in giudizio anche dal difensore, poiché il conferimento del mandato alle liti lo abilita ad esprimere la volontà negoziale in nome dei suoi rappresentati.

Cass. civ. n. 9744/2010

I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 cod. civ in favore del coerede postulano che l'alienazione compiuta da un altro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell"'universum ius defuncti", e vanno perciò esclusi quando, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario.

Cass. civ. n. 20561/2008

Il diritto di prelazione ereditaria, previsto dall'art. 732 cod. civ., non può essere esercitato dai coeredi quando la vendita effettuata da uno o più dei coeredi stessi non riguardi una o più quote ereditarie, ma abbia ad oggetto quote di un bene determinato, in parte assoggettato alla comunione ereditaria ed in parte costituente un'autonoma comunione ordinaria, in quanto in questa particolare ipotesi non si verifica il subingresso di un estraneo nella comunione ereditaria, che l'art. 732 cod. civ tende ad impedire, ma solo il trasferimento di una "res" come bene a sé stante.

Cass. civ. n. 16642/2008

Il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 c.c., e prevalente, ove anche il coerede sia coltivatore diretto, sul diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, presuppone una situazione in cui la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario si trovi ancora nello stato di indivisione quale risultante al momento dell'apertura della successione, sicché, ove siano state compiute operazioni divisionali che abbiano portato ad eliminare l'anzidetto stato, la comunione residuale sugli immobili ereditari si trasforma in comunione ordinaria, senza possibilità di applicazione del menzionato art. 732 c.c.

Cass. civ. n. 4224/2007

In tema di divisione ereditaria, il retratto successorio, avendo la finalità di impedire l'intromissione di estranei nello stato di indivisione determinato dall'apertura della successione mortis causa si applica soltanto alle comunioni ereditarie, atteso che l'art. 732 c.c., derogando al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, non può trovare applicazione fuori dei casi espressamente previsti ed in particolare alla situazione di comunione ordinaria fra alcuni condividendi creatosi a seguito della divisione per la congiunta attribuzione ad essi di un bene. D'altra parte, tenuto conto che in materia di comunione ordinaria vige il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 1103 c.c., ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, l'art. 732 c.c. non potrebbe operare in virtù del rinvio di cui all'art. 1116 c.c., che estende alla divisione ordinaria le norme sulla divisione ereditaria, essendo escluse dall'estensione le norme incompatibili con quelle tipiche della comunione ordinaria.

Cass. civ. n. 25041/2006

L'art. 732 c.c., che fa obbligo di notificare al coerede la proposta di alienazione della quota ereditaria, al fine di consentirgli di esercitare il diritto di prelazione, prevede che l'accettazione di essa da parte del suo destinatario determini, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà, il formarsi dell'accordo negoziale e, quindi la conclusione del contratto di compravendita; detta proposta, pertanto, deve assumere gli estremi di una vera e propria proposta contrattuale, così come delineata dall'art. 1326 c.c., e, nel caso in cui la quota ereditaria comprenda beni immobili, deve, per poter produrre i suoi effetti, essere fatta per iscritto.

Cass. civ. n. 1852/2006

I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 c.c. in favore del coerede postulano un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l'entità delle cose vendute, il dato oggettivo assumendo peraltro preponderante rilievo in caso alienazione di quota indivisa dell'unico cespite ereditario (tale rimasto anche a seguito di divisione parziale dei beni ereditari), poiché in tal caso insorge una presunzione di alienazione della quota, intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti sicché il coerede può esercitare il retratto successorio.

Cass. civ. n. 9522/2005

La comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, nè per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformità alle norme sulla divisione ereditaria. Solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio, di cui all'art. 732 c.c., che postula la persistenza dello stato di comunione dell'eredità.

Cass. civ. n. 6320/2003

In tema di comunione ereditaria, le prescrizioni di cui all'art. 732 c.c. si intendono adempiute se il destinatario della [i]denuntiatio/i] abbia avuto la concreta possibilità di comprendere il tenore dell'offerta e di valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza al fine di stabilire se esercitare o meno il diritto di prelazione e, nel caso di mancato esercizio di tale diritto, è poi ininfluente la circostanza della vendita delle quote in comunione sebbene nella [i]denuntiatio/i] fosse preannunziato solo il promovimento di una azione di divisione.

Cass. civ. n. 15482/2001

L'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti ad una comunione ereditaria due distinti diritti, lo ius prelationis — in base al quale, perdurando il regime di comunione, se uno dei partecipanti ad essa voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la relativa proposta, onde consentire loro di avvalersi della preferenza accordata, sì che non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativo previsto — e lo ius retractionis — esercitabile dal partecipante nei confronti del terzo acquirente della quota ereditaria nel caso che sia stato violato il diritto di prelazione, per mancato compimento della predetta notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto. Si tratta, pertanto, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto diverso e soggetti passivi differenti, ognuno dei quali da considerarsi «terzo» rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto.

Cass. civ. n. 981/2000

In tema di divisione ereditaria, la qualità di «estraneo» cui si richiama l'art. 732 c.c. non si riferisce alla famiglia dell'autore dell'eredità nel senso che non può considerarsi tale, ai fini dell'esperibilità, nei suoi confronti, del retratto successorio, il figlio ex filio del de cuius, sicché è estraneo non solo chi non sia legato da parentela con i coeredi del de cuius, ma anche chi non partecipa all'eredità di cui fa parte la quota ceduta.

Cass. civ. n. 13704/1999

Il diritto di retratto riconosciuto ai coeredi dalla norma di cui all'art. 732, primo comma, c.c. può attuarsi soltanto nel caso di alienazione (onerosa) della quota ereditaria, o di parte di essa, e non anche quando sia stato alienato un cespite determinato. Una tale limitazione, tuttavia, non ostacola l'esercizio del diritto in questione nel caso in cui gli elementi concreti che caratterizzano la fattispecie evidenzino, comunque, l'intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo, al coerede alienante, e di considerare pertanto, in vista di una tale finalità, il bene, o i beni, oggetto della traslazione, in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota o di parte di essa; ciò in quanto anche la traslazione di un solo bene finisce per individuare, nel caso in questione, la fattispecie presa in considerazione dall'art. 732 cit.

Cass. civ. n. 3049/1997

Se un erede aliena ad un estraneo la quota indivisa dell'unico cespite ereditario, si presume l'alienazione della sua corrispondente quota, intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti, e perciò il coerede può esercitare il retratto successorio (art. 732 c.c.), salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi concreti della fattispecie ed intrinseci al contratto (volontà delle parti, scopo perseguito, consistenza del patrimonio ereditario e raffronto con l'entità dei beni venduti), con esclusione del comportamento del retraente, estraneo al contratto medesimo, che invece la vendita ha ad oggetto un bene a sé stante.

Cass. civ. n. 5374/1993

Non è soggetta a retratto l'alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, potendo ritenersi soggetta a retratto la sola alienazione a titolo oneroso che il coerede faccia della quota di comunione che ha acquistato quale erede del de cuius.

Cass. civ. n. 5181/1992

Il principio della intrasmissibilità del diritto di prelazione fra coeredi, previsto dall'art. 732 c.c., non impedisce che, una volta esercitato il riscatto, con instaurazione del relativo giudizio, la domanda conservi i propri effetti, nonostante la sopravvenuta morte del retraente, la quale implica la successione nel processo dei suoi eredi, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.

Cass. civ. n. 8304/1990

Le condizioni per l'esperibilità del retratto successorio ai sensi dell'art. 732 c.c. sussistono quando il coerede vende i diritti di comproprietà su tutti i beni immobili e mobili lasciati dal de cuius, giacché in tal caso è ravvisabile il trasferimento della quota, intesa come parte dell'universum ius. Qualora, invece, la vendita riguardi soltanto alcuni beni dell'eredità, poiché in tema di retratto successorio la regola è quella della sua esclusione, per potere ritenere che essa abbia ad oggetto la quota ereditaria, è necessario che colui che eserciti il diritto di riscatto provi la discordanza della dichiarazione negoziale rispetto alla reale volontà dei contraenti, nel senso che costoro abbiano voluto far subentrare l'acquirente, sia pure nei limiti dei singoli beni oggetto del trasferimento, in tutti i rapporti e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive della comunione ereditaria.

Cass. civ. n. 5042/1987

Il diritto di prelazione e di riscatto, che è previsto dall'art. 732 c.c. nell'ipotesi di alienazione della quota ereditaria o di frazione di essa, implicante, per la sua efficacia reale, l'ingresso dell'estraneo alla comunione ereditaria che la norma mira ad evitare, non sussiste allorquando l'atto di alienazione abbia per oggetto la quota ideale di beni indivisi specificamente determinati, sempre che il giudice del merito indagando sulla volontà delle parti, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie — quali il raffronto tra la consistenza della quota ereditaria e l'entità delle cose vendute, l'eventuale trasmissione immediata del compossesso che è connotato normale, anche se non inderogabile, della vendita ad effetti reali, l'interesse a liberarsi della gestione ereditaria e, in genere, il comportamento dei contraenti prima e dopo l'alienazione — non accerti che, malgrado la diversa forma dell'atto, si sia inteso ugualmente rendere partecipe l'acquirente di tutti i rapporti e di tutte le situazioni giuridiche che fanno capo alla comunione ereditaria, dovendo trovare applicazione anche in tal caso la disposizione dell'art. 732 c.c. sul retratto successorio.

Cass. civ. n. 369/1986

Il limite posto dall'art. 732 c.c. al diritto del coerede di disporre liberamente della quota, preordinato al fine di evitare che nei rapporti tra coeredi, il più delle volte legati da vincoli familiari, si intromettano estranei con fini speculativi, sussiste soltanto rispetto alle alienazioni di quota unitaria o di parte della medesima (intesa come frazione matematica), e non nel caso di alienazioni di uno o più beni determinati, le quali hanno effetti meramente obbligatori ed essendo condizionate all'attribuzione dei beni stessi, in sede di divisione, al coerede alienante, non consentono alcuna interferenza dell'acquirente nell'ambito della comunione. Tuttavia, l'indicazione di beni determinati nel contratto di alienazione non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, occorrendo accertare se l'acquirente sia stato o non introdotto nella comunione. A tal fine è necessaria l'indagine che si avvalga tanto del dato oggettivo della rappresentatività quantitativa del bene, quanto del dato soggettivo della volontà dei contraenti, desumibile anche dal comportamento successivo al negozio, con l'avvertenza che, nel caso di alienazione di quota indivisa dell'unico cespite ereditario, il criterio oggettivo acquista un peso particolare che costituisce una presunzione a favore degli altri coeredi i quali intendano esercitare il retratto.

Cass. civ. n. 246/1985

Oggetto dei diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 cod. civ. è la quota ereditaria, intesa come parte del patrimonio del defunto, cioè dell'universum ius, con la conseguenza che il retratto successorio non è applicabile quando la vendita abbia per oggetto cose determinate o quote ideali delle medesime, quando cioè si ritenga, in base alla valutazione degli elementi concreti della fattispecie, (volontà delle parti, consistenza del patrimonio ereditario, raffronto tra questo e l'entità delle cose vendute, immissione del compratore nel possesso delle cose ecc.) che i contraenti non intesero sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto fu considerato come cosa a sè stante e non come quota del patrimonio ereditario. L'indagine del giudice di merito diretta ad accertare se la vendita abbia per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Cass. civ. n. 4537/1982

Agli effetti di cui all'art. 732 c.c., la «notificazione» al coerede avente diritto a prelazione della proposta di alienazione di quota ereditaria è da ravvisare in qualsiasi forma di comunicazione, anche verbale, che tale coerede riceva dell'indicata proposta (comprensiva del prezzo), in modo da poter concretamente valutare il suo interesse a sostituirsi al terzo nell'acquisto, a nulla rilevando che siffatta «notificazione» sia effettuata da altro coerede o da terzi, incluso il propostosi acquirente, in quanto, in ogni caso, il coerede cui spetta la prelazione viene messo in condizione di evitare, ove lo voglia, che estranei entrino nella comunione ereditaria alla quale egli partecipa.

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