Art. 732 – Codice civile – Diritto di prelazione
Il coerede, che vuol alienare [1542-1547 c.c.] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine [2964 c.c.] di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [1501 ss. c.c.].
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 59/2025
In tema di comunione ereditaria, l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti lo "ius prelationis", in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto ex lege e, altresì, lo "ius retractionis", esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto; si tratta, dunque, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto.
Cass. civ. n. 25443/2024
In caso di acquisto di quota di eredità avente ad oggetto, tra l'altro, un fondo agricolo, il diritto di prelazione del coerede, di cui all'art. 732 c.c. prevale sul diritto di prelazione, ex art. 8, l. n. 590 del 1965, del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante.
Cass. civ. n. 12685/2024
La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.
Cass. civ. n. 5874/2024
In tema di retratto successorio, la cd. denuntiatio della vendita della quota, per essere conforme all'art. 732 c.c., deve risultare tale da permettere al coerede di comprendere concretamente il tenore dell'offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza, così che si possa configurare una eventuale valida rinuncia al diritto di prelazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto espressione di una implicita rinuncia al diritto di prelazione da parte del coerede quella afferente ad un preliminare di vendita diverso, quanto all'oggetto e al prezzo, al definitivo concluso dai coeredi, promittenti venditori).
Cass. civ. n. 5945/2023
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.
Cass. civ. n. 5945/2023
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.
Cass. civ. n. 38626/2021
L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.
Cass. civ. n. 17716/2020
La confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato.
Cass. civ. n. 1654/2019
L'alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, non è passibile di retratto successorio, giacché tale istituto costituisce una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione e, pertanto, la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto in questione essere esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/11/2013).
Cass. civ. n. 4831/2019
La vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest'ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest'ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità - intesa come "universitas" e, dunque, di per sé già alienabile - al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della "res" alienata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/04/2014).
Cass. civ. n. 14515/2019
La dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale che esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente di quota ereditaria, previsto dall'art. 732 c.c. a favore dei coeredi, può essere espressa anche con l'atto introduttivo del giudizio ed è in esso validamente manifestata quando sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sottoscrizione di tale atto o il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell'atto o in calce allo stesso, dal momento che in tal caso, per effetto di siffatta procura, l'atto introduttivo del giudizio è direttamente riferibile alla parte, anche nel punto in cui contenga la suddetta manifestazione di volontà negoziale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2014).
Cass. civ. n. 15271/2018
Qualora una quota di eredità sia stata alienata a persona, non facente parte della comunione, che sia, però, sposata, in regime di comunione legale, con uno dei coeredi, l'acquirente non può essere considerato soggetto estraneo ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 732 c.c. poiché tale quota rientra automaticamente ex art. 177 c.c. nella suddetta comunione legale e, pertanto, il regime proprietario conseguente alla cessione è identico a quello che sarebbe derivato se il cessionario fosse stato il coniuge coerede. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/04/2016).
Cass. civ. n. 1358/2017
In tema di comunione ereditaria, la cd. "denuntiatio" della vendita, per essere conforme all’art. 732 c.c., deve risultare tale da permettere al destinatario di comprendere concretamente il tenore dell’offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza, per stabilire se esercitare, o meno, il diritto di prelazione.
Cass. civ. n. 5754/2017
Il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria e non anche ordinaria, trova tuttavia applicazione laddove una porzione di immobile della quota ereditaria si trovi già in comunione ordinaria, ipotesi in cui, essendo il retratto esercitato per l'intera quota ereditaria, l'erede subentra, tramite l'acquisto della quota, nella situazione preesistente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/02/2011).
Cass. civ. n. 22460/2017
Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione.
Cass. civ. n. 13234/2017
Il condominio, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio intervenuto tra un condomino e l'ex amministratore, ove deduca la simulazione delle quietanze relative all'avvenuto pagamento degli oneri condominiali è da considerarsi "terzo" rispetto a quell'accordo, con la conseguenza che può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del'art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia tramite presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario ed il preteso simulato acquirente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/03/2015).
Cass. civ. n. 27160/2017
Non sussiste un vincolo di pregiudizialità tecnica, tale da determinare la sospensione necessaria del processo, tra l'azione di riduzione e la domanda di retratto proposta dal legittimario pretermesso avverso l'alienazione dei beni ereditari compiuta dal soggetto che, allo stato, riveste la qualità di erede, giacché le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia fino alla pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, momento anteriormente al quale difetta, pertanto, uno stato di comunione tra erede e legittimario leso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/12/2015).
Cass. civ. n. 23246/2017
La promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza; è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988c.c.
Cass. civ. n. 17520/2016
L'azione di divisione giudiziale della comunione ereditaria proposta anche nei confronti degli acquirenti di una quota non osta alla proposizione nei confronti di costoro, nelle more del primo giudizio, anche della domanda di retratto ex art. 732 c.c., atteso che entrambe le azioni sottendono la validità dell'atto traslativo e l'eventuale giudicato formatosi sulla domanda divisoria non preclude l'esame dell'istanza del retrattante, il cui accoglimento determina un fenomeno di surrogazione soggettiva legale, con efficacia "ex tunc", assimilabile "quoad effectum", rispetto agli esiti del giudizio divisionale, ad una sorta di confusione, appartenendo i beni da dividere, in ragione dell'accoglimento della domanda di retratto, ad un unico soggetto.
Cass. civ. n. 8692/2016
In tema di retratto successorio, ove uno degli eredi alieni ad un estraneo la quota indivisa dell'unico cespite ereditario, si presume che l'alienazione concerna la quota che lo riguarda, intesa come porzione ideale dell'"universum ius defuncti", sicché il coerede può esercitare il diritto di prelazione ex art. 732 c.c., salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi concreti della fattispecie ed intrinseci al contratto (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto con l'entità dei beni venduti), che la vendita ha, invece, ad oggetto un bene a sé stante, mentre non assume alcun rilievo il comportamento del retraente, estraneo al contratto medesimo.
Cass. civ. n. 5865/2016
La "denuntiatio" dell'alienazione della quota al coerede, effettuata ai sensi dell'art. 732 c.c., costituisce una proposta contrattuale nei confronti dello stesso e, pertanto, va realizzata in forma scritta e notificata con modalità idonee a documentarne il giorno della ricezione da parte del destinatario, ai fini dell'esercizio della prelazione.
Cass. civ. n. 9777/2016
Ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero. (In applicazione dell'anzidetto prinicpio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui, a fronte di una dichiarazione confessoria riguardante l'allegazione agli atti di affidamento dei lavori della documentazione relativa ad un subappalto, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto dedurre l'errore inficiante quella ammissione, indicandone ragioni e circostanze, e non già la mera reticenza della controparte).
Cass. civ. n. 16314/2016
Il coerede può rinunciare alla prelazione ex art. 732 c.c. non solo dopo la "denuntiatio", che si traduce, più propriamente, nel mancato esercizio del diritto rispetto ad una specifica proposta notificatagli, ma anche preventivamente e, dunque, in epoca precedente rispetto ad un'alienazione solo genericamente progettata, giacché egli acquisisce il diritto di retratto unitamente alla qualità di erede. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in ipotesi di alienazione in favore di persona da nominare, la mancata tempestiva "electio amici" possa caducare gli effetti della preventiva rinuncia al diritto di prelazione da parte del coerede).
Cass. civ. n. 15032/2015
L'art. 732 c.c., che prevede il diritto di prelazione e di riscatto dei coeredi, non è applicabile quando il testatore abbia effettuato direttamente la divisione, ancorché assegnando ad un gruppo di discendenti un bene in comunione, in quanto tale comunione è diversa da quella ereditaria, traendo la sua origine non dalla successione a causa di morte, ma dall'atto dispositivo-attributivo con effetti reali posto in essere dal testatore stesso.
Cass. civ. n. 19888/2014
La quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c. c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza. La quietanza "atipica" contenuta nella dichiarazione di vendita di autoveicolo ex art. 13 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, invece, essendo indirizzata al conservatore del pubblico registro automobilistico affinché non iscriva il privilegio legale per il prezzo, non è prova piena, ma, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di "revoca" della confessione sanciti dall'art. 2732 c. c.
Cass. civ. n. 2159/2014
La disposizione dell'art. 732 cod. civ., sulla prelazione del coerede, derogando al principio di libertà negoziale, non può essere estesa alle donazioni, nelle quali, peraltro, si manifesta l'"animus donandi", espressione solidaristica della personalità.
Cass. civ. n. 3465/2013
Il retratto successorio di cui all'art. 732 c.c. è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, decorrenti dalla data della vendita della quota ereditaria compiuta in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi, ancorché permanga lo stato di comunione ereditaria.
Cass. civ. n. 17673/2012
Il principio dell' intrasmissibilità del diritto di prelazione fra coeredi, previsto dall'art. 732 c.c., non impedisce che, una volta esercitato il riscatto, con instaurazione del relativo giudizio, la domanda conservi i propri effetti, nonostante la sopravvenuta morte del retraente, la quale implica la successione nel processo dei suoi eredi, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
Cass. civ. n. 4277/2012
Il diritto di prelazione previsto dall'art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale ed intrasmissibile, e non una qualità intrinseca alla quota, o una situazione giuridica autonoma, che possa essere trasferita da sola. Ne consegue che tale diritto di prelazione non può circolare neppure per successione "mortis causa", e non spetta, pertanto, all'erede del coerede.
Cass. civ. n. 3470/2010
Il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente di quota ereditaria, previsto dall'art. 732 c.c., può essere esercitato in giudizio anche dal difensore, poiché il conferimento del mandato alle liti lo abilita ad esprimere la volontà negoziale in nome dei suoi rappresentati.
Cass. civ. n. 9744/2010
I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 cod. civ in favore del coerede postulano che l'alienazione compiuta da un altro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell"'universum ius defuncti", e vanno perciò esclusi quando, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario.
Cass. civ. n. 14780/2009
A norma dell'art. 2732 c.c., l'invalidazione della confessione postula la dimostrazione, da parte del confitente, della non veridicità della dichiarazione e del fatto che la stessa è stata determinata da errore o da violenza; pertanto, poiché non può parlarsi di revoca nel senso stretto del termine, per togliere efficacia alla confessione non è necessaria una manifestazione di volontà negoziale o la proposizione di un'espressa domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 20561/2008
Il diritto di prelazione ereditaria, previsto dall'art. 732 cod. civ., non può essere esercitato dai coeredi quando la vendita effettuata da uno o più dei coeredi stessi non riguardi una o più quote ereditarie, ma abbia ad oggetto quote di un bene determinato, in parte assoggettato alla comunione ereditaria ed in parte costituente un'autonoma comunione ordinaria, in quanto in questa particolare ipotesi non si verifica il subingresso di un estraneo nella comunione ereditaria, che l'art. 732 cod. civ tende ad impedire, ma solo il trasferimento di una "res" come bene a sé stante.
Cass. civ. n. 16642/2008
Il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 c.c., e prevalente, ove anche il coerede sia coltivatore diretto, sul diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, presuppone una situazione in cui la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario si trovi ancora nello stato di indivisione quale risultante al momento dell'apertura della successione, sicché, ove siano state compiute operazioni divisionali che abbiano portato ad eliminare l'anzidetto stato, la comunione residuale sugli immobili ereditari si trasforma in comunione ordinaria, senza possibilità di applicazione del menzionato art. 732 c.c.
Cass. civ. n. 4224/2007
In tema di divisione ereditaria, il retratto successorio, avendo la finalità di impedire l'intromissione di estranei nello stato di indivisione determinato dall'apertura della successione mortis causa si applica soltanto alle comunioni ereditarie, atteso che l'art. 732 c.c., derogando al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, non può trovare applicazione fuori dei casi espressamente previsti ed in particolare alla situazione di comunione ordinaria fra alcuni condividendi creatosi a seguito della divisione per la congiunta attribuzione ad essi di un bene. D'altra parte, tenuto conto che in materia di comunione ordinaria vige il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 1103 c.c., ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, l'art. 732 c.c. non potrebbe operare in virtù del rinvio di cui all'art. 1116 c.c., che estende alla divisione ordinaria le norme sulla divisione ereditaria, essendo escluse dall'estensione le norme incompatibili con quelle tipiche della comunione ordinaria.