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Art. 732 — Diritto di prelazione

Art. 732 — Diritto di prelazione

Il coerede, che vuol alienare [ 15421547 c.c. ] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione . Questo diritto deve essere esercitato nel termine [ 2964 c.c. ] di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [ 1501 ss. c.c. ].

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1358/2017

In tema di comunione ereditaria, la cd. “denuntiatio” della vendita, per essere conforme all’art. 732 c.c., deve risultare tale da permettere al destinatario di comprendere concretamente il tenore dell’offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza, per stabilire se esercitare, o meno, il diritto di prelazione.

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Cass. civ. n. 17520/2016

L’azione di divisione giudiziale della comunione ereditaria proposta anche nei confronti degli acquirenti di una quota non osta alla proposizione nei confronti di costoro, nelle more del primo giudizio, anche della domanda di retratto ex art. 732 c.c., atteso che entrambe le azioni sottendono la validità dell’atto traslativo e l’eventuale giudicato formatosi sulla domanda divisoria non preclude l’esame dell’istanza del retrattante, il cui accoglimento determina un fenomeno di surrogazione soggettiva legale, con efficacia “ex tunc”, assimilabile “quoad effectum”, rispetto agli esiti del giudizio divisionale, ad una sorta di confusione, appartenendo i beni da dividere, in ragione dell’accoglimento della domanda di retratto, ad un unico soggetto.

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Cass. civ. n. 16314/2016

Il coerede può rinunciare alla prelazione ex art. 732 c.c. non solo dopo la “denuntiatio”, che si traduce, più propriamente, nel mancato esercizio del diritto rispetto ad una specifica proposta notificatagli, ma anche preventivamente e, dunque, in epoca precedente rispetto ad un’alienazione solo genericamente progettata, giacché egli acquisisce il diritto di retratto unitamente alla qualità di erede. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in ipotesi di alienazione in favore di persona da nominare, la mancata tempestiva “electio amici” possa caducare gli effetti della preventiva rinuncia al diritto di prelazione da parte del coerede).

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Cass. civ. n. 8692/2016

In tema di retratto successorio, ove uno degli eredi alieni ad un estraneo la quota indivisa dell’unico cespite ereditario, si presume che l’alienazione concerna la quota che lo riguarda, intesa come porzione ideale dell'”universum ius defuncti”, sicché il coerede può esercitare il diritto di prelazione ex art. 732 c.c., salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi concreti della fattispecie ed intrinseci al contratto (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto con l’entità dei beni venduti), che la vendita ha, invece, ad oggetto un bene a sé stante, mentre non assume alcun rilievo il comportamento del retraente, estraneo al contratto medesimo.

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Cass. civ. n. 5865/2016

La “denuntiatio” dell’alienazione della quota al coerede, effettuata ai sensi dell’art. 732 c.c., costituisce una proposta contrattuale nei confronti dello stesso e, pertanto, va realizzata in forma scritta e notificata con modalità idonee a documentarne il giorno della ricezione da parte del destinatario, ai fini dell’esercizio della prelazione.

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Cass. civ. n. 15032/2015

L’art. 732 c.c., che prevede il diritto di prelazione e di riscatto dei coeredi, non è applicabile quando il testatore abbia effettuato direttamente la divisione, ancorché assegnando ad un gruppo di discendenti un bene in comunione, in quanto tale comunione è diversa da quella ereditaria, traendo la sua origine non dalla successione a causa di morte, ma dall’atto dispositivo-attributivo con effetti reali posto in essere dal testatore stesso.

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Cass. civ. n. 2159/2014

La disposizione dell’art. 732 cod. civ., sulla prelazione del coerede, derogando al principio di libertà negoziale, non può essere estesa alle donazioni, nelle quali, peraltro, si manifesta l’ “animus donandi”, espressione solidaristica della personalità. Le facoltà che l’art. 732 cod. civ. attribuisce al coerede sono disponibili, ma l’alienazione onerosa di una porzione della quota ereditaria, di per sé, non implica rinuncia alle stesse.

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Cass. civ. n. 3465/2013

Il retratto successorio di cui all’art. 732 c.c. è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, decorrenti dalla data della vendita della quota ereditaria compiuta in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi, ancorché permanga lo stato di comunione ereditaria.

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Cass. civ. n. 17673/2012

Il principio dell’intrasmissibilità del diritto di prelazione fra coeredi, previsto dall’art. 732 c.c., non impedisce che, una volta esercitato il riscatto, con instaurazione del relativo giudizio, la domanda conservi i propri effetti, nonostante la sopravvenuta morte del retraente, la quale implica la successione nel processo dei suoi eredi, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.

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Cass. civ. n. 4277/2012

Il diritto di prelazione previsto dall’art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale ed intrasmissibile, e non una qualità intrinseca alla quota, o una situazione giuridica autonoma, che possa essere trasferita da sola. Ne consegue che tale diritto di prelazione non può circolare neppure per successione “mortis causa”, e non spetta, pertanto, all’erede del coerede.

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Cass. civ. n. 9744/2010

I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall’art. 732 cod. civ in favore del coerede postulano che l’alienazione compiuta da un altro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell”‘universum ius defuncti”, e vanno perciò esclusi quando, attraverso un’adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all’erede nella comunione ereditaria e che l’oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario. Il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell’acquirente di quota ereditaria, previsto dall’art. 732 cod. civ a favore dei coeredi, viene ad esistenza solo con la manifestazione di volontà che può essere espressa pure con l’atto introduttivo del giudizio, sempre che tale manifestazione sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sua sottoscrizione di tale atto, o con il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell’atto o in calce allo stesso; né può assumere rilievo, in senso contrario, il fatto che la procura speciale sia stata conferita, con il medesimo atto, per lo scioglimento della comunione dei beni e, solo incidentalmente, per l’esercizio del retratto stesso.

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Cass. civ. n. 3470/2010

Il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell’acquirente di quota ereditaria, previsto dall’art. 732 c.c., può essere esercitato in giudizio anche dal difensore, poiché il conferimento del mandato alle liti lo abilita ad esprimere la volontà negoziale in nome dei suoi rappresentati.

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Cass. civ. n. 20561/2008

Il diritto di prelazione ereditaria, previsto dall’art. 732 cod. civ., non può essere esercitato dai coeredi quando la vendita effettuata da uno o più dei coeredi stessi non riguardi una o più quote ereditarie, ma abbia ad oggetto quote di un bene determinato, in parte assoggettato alla comunione ereditaria ed in parte costituente un’autonoma comunione ordinaria, in quanto in questa particolare ipotesi non si verifica il subingresso di un estraneo nella comunione ereditaria, che l’art. 732 cod. civ tende ad impedire, ma solo il trasferimento di una “res” come bene a sé stante.

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Cass. civ. n. 16642/2008

Il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall’art. 732 c.c., e prevalente, ove anche il coerede sia coltivatore diretto, sul diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, conformemente a quanto previsto dall’art. 8, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, presuppone una situazione in cui la maggior parte delle varie componenti dell’asse ereditario si trovi ancora nello stato di indivisione quale risultante al momento dell’apertura della successione, sicché, ove siano state compiute operazioni divisionali che abbiano portato ad eliminare l’anzidetto stato, la comunione residuale sugli immobili ereditari si trasforma in comunione ordinaria, senza possibilità di applicazione del menzionato art. 732 c.c.

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Cass. civ. n. 4224/2007

In tema di divisione ereditaria, il retratto successorio, avendo la finalità di impedire l’intromissione di estranei nello stato di indivisione determinato dall’apertura della successione mortis causa si applica soltanto alle comunioni ereditarie, atteso che l’art. 732 c.c., derogando al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, non può trovare applicazione fuori dei casi espressamente previsti ed in particolare alla situazione di comunione ordinaria fra alcuni condividendi creatosi a seguito della divisione per la congiunta attribuzione ad essi di un bene. D’altra parte, tenuto conto che in materia di comunione ordinaria vige il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 1103 c.c., ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, l’art. 732 c.c. non potrebbe operare in virtù del rinvio di cui all’art. 1116 c.c., che estende alla divisione ordinaria le norme sulla divisione ereditaria, essendo escluse dall’estensione le norme incompatibili con quelle tipiche della comunione ordinaria.

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Cass. civ. n. 25041/2006

L’art. 732 c.c., che fa obbligo di notificare al coerede la proposta di alienzione della quota ereditaria, al fine di consentirgli di esercitare il diritto di prelazione, prevede che l’accettazione di essa da parte del suo destinatario determini, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà, il formarsi dell’accordo negoziale e, quindi la conclusione del contratto di compravendita; detta proposta, pertanto, deve assumere gli estremi di una vera e propria proposta contrattuale, così come delineata dall’art. 1326 c.c., e, nel caso in cui la quota ereditaria comprenda beni immobili, deve, per poter produrre i suoi effetti, essere fatta per iscritto.

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Cass. civ. n. 1852/2006

I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall’art. 732 c.c. in favore del coerede postulano un’adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l’entità delle cose vendute, il dato oggettivo assumendo peraltro preponderante rilievo in caso alienazione di quota indivisa dell’unico cespite ereditario (tale rimasto anche a seguito di divisione parziale dei beni ereditari), poiché in tal caso insorge una presunzione di alienazione della quota, intesa come porzione ideale dell’
universum ius defuncti sicché il coerede può esercitare il retratto successorio.

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Cass. civ. n. 9522/2005

La comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, nè per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformità alle norme sulla divisione ereditaria. Solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell’asse ereditario, indiviso al momento dell’apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio, di cui all’art. 732 c.c., che postula la persistenza dello stato di comunione dell’eredità.

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Cass. civ. n. 6320/2003

In tema di comunione ereditaria, le prescrizioni di cui all’art. 732 c.c. si intendono adempiute se il destinatario della [ i ]denuntiatio/i ] abbia avuto la concreta possibilità di comprendere il tenore dell’offerta e di valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza al fine di stabilire se esercitare o meno il diritto di prelazione e, nel caso di mancato esercizio di tale diritto, è poi ininfluente la circostanza della vendita delle quote in comunione sebbene nella [ i ]denuntiatio/i ] fosse preannunziato solo il promovimento di una azione di divisione.

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Cass. civ. n. 15482/2001

L’art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti ad una comunione ereditaria due distinti diritti, lo ius prelationis — in base al quale, perdurando il regime di comunione, se uno dei partecipanti ad essa voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la relativa proposta, onde consentire loro di avvalersi della preferenza accordata, sì che non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativo previsto — e lo ius retractionis — esercitabile dal partecipante nei confronti del terzo acquirente della quota ereditaria nel caso che sia stato violato il diritto di prelazione, per mancato compimento della predetta notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l’esercizio positivo di tale diritto. Si tratta, pertanto, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto diverso e soggetti passivi differenti, ognuno dei quali da considerarsi «terzo» rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell’alienante nei giudizi di riscatto.

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Cass. civ. n. 981/2000

In tema di divisione ereditaria, la qualità di «estraneo» cui si richiama l’art. 732 c.c. non si riferisce alla famiglia dell’autore dell’eredità nel senso che non può considerarsi tale, ai fini dell’esperibilità, nei suoi confronti, del retratto successorio, il figlio ex filio del de cuius, sicché è estraneo non solo chi non sia legato da parentela con i coeredi del de cuius, ma anche chi non partecipa all’eredità di cui fa parte la quota ceduta.

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Cass. civ. n. 13704/1999

Il diritto di retratto riconosciuto ai coeredi dalla norma di cui all’art. 732, primo comma, c.c. può attuarsi soltanto nel caso di alienazione (onerosa) della quota ereditaria, o di parte di essa, e non anche quando sia stato alienato un cespite determinato. Una tale limitazione, tuttavia, non ostacola l’esercizio del diritto in questione nel caso in cui gli elementi concreti che caratterizzano la fattispecie evidenzino, comunque, l’intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo, al coerede alienante, e di considerare pertanto, in vista di una tale finalità, il bene, o i beni, oggetto della traslazione, in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota o di parte di essa; ciò in quanto anche la traslazione di un solo bene finisce per individuare, nel caso in questione, la fattispecie presa in considerazione dall’art. 732 cit.

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Cass. civ. n. 2387/1998

La domanda di riscatto proposta dal coerede ex art. 732 c.c. costituendo un atto dispositivo di diritti deve necessariamente provenire dalla parte e non dal suo difensore munito di ordinaria procura alle liti. Pertanto la formulazione di tale domanda da parte del difensore, senza uno specifico mandato, equivalendo a mancata proposizione della stessa, comporta che se la domanda sia riproposta in grado d’appello essa, avendo carattere di novità, debba essere dichiarata inammissibile.

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Cass. civ. n. 3049/1997

Se un erede aliena ad un estraneo la quota indivisa dell’unico cespite ereditario, si presume l’alienazione della sua corrispondente quota, intesa come porzione ideale dell’universum ius defuncti, e perciò il coerede può esercitare il retratto successorio (art. 732 c.c.), salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi concreti della fattispecie ed intrinseci al contratto (volontà delle parti, scopo perseguito, consistenza del patrimonio ereditario e raffronto con l’entità dei beni venduti), con esclusione del comportamento del retraente, estraneo al contratto medesimo, che invece la vendita ha ad oggetto un bene a sé stante.

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Cass. civ. n. 3745/1994

Lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno dei coeredi non ne modifica la natura e non fa venir meno, conseguentemente, il diritto di prelazione che, ai sensi dell’art. 732 c.c., spetta agli altri coeredi nei confronti di quello che vuole alienare, in tutto o in parte, la sua quota, senza che al riguardo possa influire la circostanza che la cessione riguardi soltanto quella quota che si è aggiunta per effetto della precedente esclusione di uno dei soci della comunione, dato che anche tale quota continua a fare parte di una comunione ereditaria, rispetto alla quale non sono mutate, a causa della uscita di un socio, le esigenze che giustificano l’istituto della prelazione in favore dei coeredi.

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Cass. civ. n. 8259/1993

Per stabilire, ai fini del diritto di prelazione e retratto del coerede (art. 732 c.c.), se la promessa di vendita da parte di altro coerede della propria quota di comproprietà di un bene ereditario abbia ad oggetto una quota di un bene determinato o la quota ereditaria del promittente, la circostanza che l’immobile, la cui quota è oggetto del preliminare, costituisca l’unico bene dell’eredità giustifica la presunzione (iuris tantum) dell’alienazione della quota di eredità, che può tuttavia essere vinta da altri elementi sintomatici di una diversa volontà delle parti desunti dal tenore letterale della convenzione, quali la mancanza di ogni riferimento alla consistenza del compendio ereditario o all’accollo di eventuali passività.

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Cass. civ. n. 5374/1993

Non è soggetta a retratto l’alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, potendo ritenersi soggetta a retratto la sola alienazione a titolo oneroso che il coerede faccia della quota di comunione che ha acquistato quale erede del de cuius. Poiché l’esercizio del retratto successorio comporta la sostituzione all’acquirente del coerede che lo abbia esercitato, non è consentito a costui il riscatto parziale non essendo permesso a quest’ultimo di modificare il contenuto della compravendita, né di ledere il diritto dell’acquirente del bene riscattato, con il porlo nella condizione di conservare la proprietà di una parte del bene stesso, ancorché a tale residuo egli non abbia interesse.

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Cass. civ. n. 8304/1990

Le condizioni per l’esperibilità del retratto successorio ai sensi dell’art. 732 c.c. sussistono quando il coerede vende i diritti di comproprietà su tutti i beni immobili e mobili lasciati dal de cuius, giacché in tal caso è ravvisabile il trasferimento della quota, intesa come parte dell’universum ius. Qualora, invece, la vendita riguardi soltanto alcuni beni dell’eredità, poiché in tema di retratto successorio la regola è quella della sua esclusione, per potere ritenere che essa abbia ad oggetto la quota ereditaria, è necessario che colui che eserciti il diritto di riscatto provi la discordanza della dichiarazione negoziale rispetto alla reale volontà dei contraenti, nel senso che costoro abbiano voluto far subentrare l’acquirente, sia pure nei limiti dei singoli beni oggetto del trasferimento, in tutti i rapporti e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive della comunione ereditaria. Per l’operatività della dichiarazione recettizia di riscatto ai sensi dell’art. 732 c.c., è sufficiente che questa pervenga al destinatario, mentre, non essendo l’obbligazione di pagamento del prezzo e delle eventuali spese della vendita in funzione causale al retratto, l’offerta reale (o il pagamento) delle somme di denaro dovute al retrattato può essere anche eseguita in un momento successivo a quello in cui viene resa la dichiarazione di riscatto.

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Cass. civ. n. 519/1988

Considerata la finalità della normativa dell’art. 732 c.c., di favorire il mantenimento della comunione ereditaria, la disposizione relativa alla facoltà di agire per il retratto in mancanza della prescritta notificazione ai coeredi della proposta di alienazione ad un estraneo pone la permanenza della comunione come presupposto per l’esercizio del diritto di riscatto, ma non sottrae alla prescrizione, che è istituto di carattere generale, tale diritto, il quale, pertanto, si estingue con il decorso di dieci anni dal momento in cui poteva essere fatto valere (e cioè da quello della conclusione del contratto di trasferimento della quota dell’estraneo) ancorché permanga lo stato di comunione.

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Cass. civ. n. 5042/1987

Il diritto di prelazione e di riscatto, che è previsto dall’art. 732 c.c. nell’ipotesi di alienazione della quota ereditaria o di frazione di essa, implicante, per la sua efficacia reale, l’ingresso dell’estraneo alla comunione ereditaria che la norma mira ad evitare, non sussiste allorquando l’atto di alienazione abbia per oggetto la quota ideale di beni indivisi specificamente determinati, sempre che il giudice del merito indagando sulla volontà delle parti, attraverso un’adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie — quali il raffronto tra la consistenza della quota ereditaria e l’entità delle cose vendute, l’eventuale trasmissione immediata del compossesso che è connotato normale, anche se non inderogabile, della vendita ad effetti reali, l’interesse a liberarsi della gestione ereditaria e, in genere, il comportamento dei contraenti prima e dopo l’alienazione — non accerti che, malgrado la diversa forma dell’atto, si sia inteso ugualmente rendere partecipe l’acquirente di tutti i rapporti e di tutte le situazioni giuridiche che fanno capo alla comunione ereditaria, dovendo trovare applicazione anche in tal caso la disposizione dell’art. 732 c.c. sul retratto successorio.

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Cass. civ. n. 4537/1982

Agli effetti di cui all’art. 732 c.c., la «notificazione» al coerede avente diritto a prelazione della proposta di alienazione di quota ereditaria è da ravvisare in qualsiasi forma di comunicazione, anche verbale, che tale coerede riceva dell’indicata proposta (comprensiva del prezzo), in modo da poter concretamente valutare il suo interesse a sostituirsi al terzo nell’acquisto, a nulla rilevando che siffatta «notificazione» sia effettuata da altro coerede o da terzi, incluso il propostosi acquirente, in quanto, in ogni caso, il coerede cui spetta la prelazione viene messo in condizione di evitare, ove lo voglia, che estranei entrino nella comunione ereditaria alla quale egli partecipa.

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