Art. 743 – Codice civile – Società contratta con l’erede

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società [2247 c.c.] contratta senza frode [1344 c.c.] tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa [2704 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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