Art. 742 – Codice civile – Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione [147] e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [809].
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1263/2025
Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegue che qualora sia dedotto un rapporto di procacciamento d'affari, oggetto della prova non è un contratto ma il fatto dell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contratti stipulati nell'interesse dell'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico, per il quale non è prevista alcun necessaria prova documentale.
Cass. civ. n. 23345/2024
La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza, ai fini della prova del diritto alla provvigione, della determina amministrativa di assegnazione al preponente dei lotti di fornitura di presidi medici, in difetto della prova dell'utilità ed essenzialità dell'attività prestata dall'agente e della successiva conclusione dei contratti ad essi relativi).
Cass. civ. n. 23214/2024
Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
Cass. civ. n. 29422/2023
In tema di contratto di agenzia, l'art. 1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem, postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto.
Cass. civ. n. 18814/2023
Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla "de cuius" durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.
Cass. civ. n. 13528/2023
Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio.
Cass. civ. n. 28878/2022
Nel rapporto di agenzia, ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente.
Cass. civ. n. 31345/2022
Il patto denominato "appendice di vincolo" - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso - ha la funzione di garantire un creditore dell'assicurato al pari della "surrogazione dell'indennità alla cosa", dalla quale differisce, sia perché prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori; ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo.
Cass. civ. n. 29164/2021
Nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, in particolare, quelle relative all'ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia -affinché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti - che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato nell'intervenuta riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato all'agente - con conseguente necessità di rimodulazione dell'attività di impresa di quest'ultima, da focalizzare esclusivamente sull'acquisizione di nuova clientela - un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza del proponente, tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto).
Cass. civ. n. 27259/2017
In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
Cass. civ. n. 5165/2015
Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 1742, secondo comma, cod. civ., come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, sicché è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la prova del contratto di agenzia potesse ricavarsi dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto).
Cass. civ. n. 20322/2013
La configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano.
Cass. civ. n. 19828/2013
Il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto.
Cass. civ. n. 3655/2013
La cosiddetta "surrogazione reale" dell'indennità alla cosa assicurata, prevista dall'art. 2742 c.c., ha l'effetto di imporre all'indennizzo assicurativo un vincolo di destinazione a favore del creditore dell'assicurato titolare di un diritto di prelazione sulla cosa distrutta, ma non legittima affatto il suddetto creditore ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo.
Cass. civ. n. 1824/2013
La forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta "ad probationem" con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni. Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l'esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova orale (o per prestazioni) al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione della parte mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole.
Cass. civ. n. 16603/2009
In tema di attività svolte fuori dall'azienda, gli elementi fondamentali che distinguono il rapporto di lavoro subordinato del rappresentante o viaggiatore di commercio (o piazzista) dal rapporto di lavoro autonomo di rappresentanza ad agenzia (e simili) sono costituiti dall'obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore, dalla mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dall'itinerario prestabilito dall'imprenditore stesso, dal rischio a carico del datore di lavoro, dalla mancanza di un proprio ufficio o di una propria organizzazione e dall'uso di quella del datore di lavoro, nonché dalla prestazione esclusiva, o almeno prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell'imprenditore, dovendosi, per contro, escludere che l'esistenza d'istruzioni e l'obbligo correlativo di assecondarle costituisca, di per sé, un elemento decisivo per la qualificazione del rapporto che riguardi un lavoratore la cui attività si svolga in modo autonomo nei confronti della ditta preponente. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro, poiché il lavoratore era obbligato a svolgere l'attività senza usufruire di libertà nella scelta degli itinerari e nell'organizzazione del suo tempo di lavoro, con turni di riposo predeterminati ed obbligo di avvertire in caso di assenza, e restava assoggettato ad un sistema di penetranti controlli, restando invece privo di rilievo che l'esito degli stessi non avesse dato luogo a contestazioni).
Cass. civ. n. 9696/2009
L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art gennaio 746 c.c. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di un rapporto di subordinazione atteso che, da un lato, svolgendo l'interessato attività di propagandista o promotore per la vendita di apparecchiature didattiche per la scuola e le università, i suoi orari dovevano necessariamente coincidere con quelli di apertura di tali istituzioni e non costituivano un indice decisivo, mentre, dall'altro, il medesimo si era più volte qualificato, nel corso del rapporto, come agente e non dipendente, il suo contratto era stato concluso per sostituire un altro precedente agente e non aveva alcun obbligo di giustificare le proprie assenze).
Cass. civ. n. 18686/2008
L'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite ed andati a buon fine. Va conseguentemente escluso il diritto alle provvigioni ove i prodotti della preponente vengano offerti a enti e soggetti pubblici, nella specie, strutture ospedaliere o aziende sanitarie pubbliche, non essendo ipotizzabile un convincimento ad ordinare il prodotto, ma mera propaganda, atteso il vincolo delle procedure amministrative di evidenza pubblica in materia di conclusione di contratti.
Cass. civ. n. 13629/2005
Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo ; invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella piú limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni ; mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni ) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle di legge o di contratto che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto ).
Cass. civ. n. 6482/2004
Nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. In ogni caso, perché possa configurarsi un contratto di agenzia non occorre che l'agente abbia la possibilità di fissare prezzi e sconti e comunque quella di modulare le condizioni del servizio alle peculiari esigenze dei clienti del servizio stesso, potendo la standardizzazione delle condizioni di vendita rendere preminente l'azione di propaganda rispetto a quella di preparazione e allestimento del contratto. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un contratto di agenzia tra la Hertz, società avente quale attività il servizio di autonoleggio su tutto il territorio nazionale, e i soggetti da essa incaricati della vendita del servizio stesso, attribuendo rilievo a circostanze, quali la predisposizione delle tariffe e la individuazione dei requisiti previsti agli utenti del servizio da parte della società, di per sé non indispensabili per la configurazione di un rapporto di agenzia, ed escludendo invece, senza logica e congrua motivazione, un collegamento diretto tra la conclusione dei contratti e il complesso dell'opera svolta dagli incaricati, omettendo altresì di considerare se questi avessero o meno svolto un'azione efficiente nella promozione e incremento degli affari della società).
Cass. civ. n. 12756/2003
Al fine di distinguere tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di agenzia deve considerarsi che elementi peculiari di quest'ultimo sono rappresentati dall'organizzazione, da parte dell'agente, di una struttura imprenditoriale, anche a livello soltanto embrionale, e dall'assunzione da parte dello stesso (e non già del preponente) del rischio per l'attività promozionale svolta, che si manifesta nell'autonomia dell'agente nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto secondo il disposto dell'art. 1746 cod. civ delle istruzioni ricevute dal preponente, ancorché con la predeterminazione solo indicativa degli itinerari, mensili o settimanali, da percorrere ovvero del numero dei clienti da visitare, e dell'obbligo di giornaliera informazione relativa.
Cass. civ. n. 11794/2003
Ai fini della qualificabilità di un rapporto come contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 c.c., non incidono le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell'agente, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti sia con la loro ricerca attiva attraverso visite personali sia a mezzo delle reti telefoniche o telematiche, ed anche mediante la gestione di un punto vendita delle merci del preponente, in quanto anche attraverso la vendita può esser diffusa la conoscenza del produttore e dei suoi prodotti, dandosi impulso ed incremento al relativo commercio. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto sussistente un rapporto di agenzia tra il soggetto incaricato di gestire lo spaccio di un consorzio agrario; e il consorzio stesso). .
Cass. civ. n. 7087/2002
L'elemento essenziale e caratterizzante del rapporto di agenzia si sostanzia nella realizzazione da parte dell'agente di un'attività economica organizzata, rivolta ad un risultato di lavoro che questi svolge autonomamente nell'interesse, per conto ed eventualmente anche in nome del preponente cui compete il limitato potere di impartire all'agente istruzioni generali di massima, oltre il diritto di pretendere ogni informazione utile per la valutazione della convenienza dei singoli affari, ricadendo il rischio economico e giuridico dell'attività suddetta esclusivamente sull'agente medesimo e differenziandosi perciò tale rapporto da quello di lavoro subordinato, del quale è elemento essenziale la prestazione di energie lavorative con soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e nell'ambito di un'organizzazione di cui il rischio e il risultato fanno capo esclusivamente a quest'ultimo, con conseguente irrilevanza, ai fini della riconduzione di una determinata fattispecie all'uno o all'altro tipo rapporto, di elementi marginali quali l'orario di lavoro e l'appartenenza dei mezzi o strumenti di produzione all'una o all'altra delle parti contraenti.
Cass. civ. n. 4791/2001
Sia nell'ipotesi regolata dall'art. 2742 c.c. sia nella diversa fattispecie della stipulazione a favore del creditore assistito da privilegio, pegno o ipoteca, della clausola di cosiddetto «vincolo di polizza», il creditore munito di causa di prelazione che, nell'inerzia del proprietario della cosa assicurata, agisce per ottenere il pagamento dell'indennità dall'assicuratore, è tenuto a dimostrare non soltanto l'avvenuta realizzazione del rischio dedotto in assicurazione, ma anche l'entità del credito per consentire all'assicuratore la liquidazione.
Cass. civ. n. 11264/2001
Il rapporto di agenzia — che è di natura autonoma — non è incompatibile con la soggezione dell'attività lavorativa dell'agente a direttive e istruzioni nonché a controlli, amministrativi e tecnici, più o meno penetranti, in relazione alla natura dell'attività ed all'interesse del preponente, né con l'obbligo dell'agente di visitare e di istruire altri collaboratori, né con l'obbligo del preponente medesimo di rimborsare talune spese sostenute dall'agente e neppure con l'obbligo di quest'ultimo di riferire quotidianamente al preponente. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia ancorché le clausole del contratto stipulato e le concrete modalità del rapporto avessero evidenziato la presenza delle predette circostanze e, in particolare, che l'agente doveva dar conto giornalmente del lavoro svolto e doveva seguire un itinerario preordinato dalla ditta preponente).
Cass. civ. n. 754/2000
In base alle disposizioni di cui all'art. 2742 c.c. ed all'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, che prevedono la surrogazione dell'indennità assicurativa al veicolo sottratto soggetto ad ipoteca, il vincolo dell'indennità a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennità. Pertanto, l'azione del creditore ipotecario intesa ad ottenere il pagamento della suddetta indennità soggiace al termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2952 c.c.
Cass. civ. n. 1078/1999
Mentre l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.), il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità (a differenza dell'agente) e in via del tutto occasionale anche se, poi, per la disciplina del rapporto può farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva qualificato quello dedotto in giudizio come rapporto di agenzia, in contrasto con la qualificazione contenuta nella lettera di incarico e al fine di stabilire se il rapporto era ancora in essere al momento della promozione di un determinato affare, perché detto rapporto era stato preordinato alla promozione di una serie indeterminata di possibili affari e non si limitava invece a contemplare occasionali e libere iniziative dell'incaricato).
Cass. civ. n. 2722/1998
Sulla qualificabilità di un contratto come agenzia a norma dell'art. 1742 c.c. non incidono le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell'agente, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti tanto con la loro ricerca attiva attraverso visite personali ovvero a mezzo delle reti telefoniche o telematiche, quanto mediante la gestione di un punto di vendita delle merci del preponente, nel quale ultimo caso la zona assegnata resta, seppur indirettamente, determinata dalla localizzazione dell'esercizio.
Cass. civ. n. 5372/1998
Caratteri distintivi del contratto di agenzia nel quale il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente non escluse ex post dalla esiguità del numero degli affari conclusi di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d'affari che ha carattere atipico, anche se per la relativa regolamentazione può farsi ricorso analogico a quella dettata per il contratto di agenzia, salvo che per la disciplina del preavviso che presuppone un incarico stabile e predeterminato si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutta episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
Cass. civ. n. 1/1997
La norma di cui all'art. 742 c.c. che dispensa dalla collazione le liberalità e le spese in essa previste non pone un principio inderogabile che non possa essere superato dalla volontà contraria del testatore, dovendosi riconoscere a questi la facoltà di imporre la collazione anche nei casi previsti dalla norma cit., quale strumento per incidere sulla misura dell'attribuzione patrimoniale a favore dell'erede. La suddetta facoltà incontra il solo limite posto dall'ordinamento, con gli articoli 536 e segg. c.c., alla libertà del de cujus di disporre dei propri beni dopo la sua morte, a tutela dei diritti dei congiunti più stretti. (Nella specie trattavasi di clausola testamentaria prescrivente la collazione di ordinarie spese nuziali, ritenuta valida dai giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C.).
Cass. civ. n. 10130/1995
In tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del proponente, da adempiersi, conformemente ai criteri di cui all'art. 1176 c.c., usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell'attività esercitata, si concreta in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela, con la conseguenza che ove non abbia svolto tale attività l'agente deve considerarsi inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti di notevole entità e perfino se abbia raggiunto il volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore.
Cass. civ. n. 84/1993
Il criterio distintivo fondamentale tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che oggetto del primo è lo svolgimento a favore di un'impresa di un'attività economica esercitata con organizzazione di mezzi propri dell'agente, che sopporta il rischio del risultato del lavoro e che è legato da un semplice rapporto di collaborazione verso il preponente al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari; oggetto del secondo è invece la prestazione, in regime di subordinazione, di energie di lavoro la cui organizzazione ed il risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera economico-giuridica dell'imprenditore. In relazione alla qualificazione del rapporto ad opera del giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali applicati, mentre costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha ravvisato le caratteristiche del lavoro subordinato nell'attività di vendita cosiddetta porta a porta svolta nell'ambito di gruppi di addetti coordinati da un dipendente della società datrice di lavoro, con l'assegnazione quotidiana degli incarichi da svolgere nella giornata e l'obbligo di consegnare ogni giorno un rapporto sull'attività svolta, nonché di giustificare eventuali assenze o ritardi).
Cass. civ. n. 6291/1990
L'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine, e che è configurabile l'obbligo (a carico dell'agente medesimo) allo star del credere. Pertanto, quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limita a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente (giacché i farmaci non sono acquistati dagli stessi medici) gli affari del preponente, tale ausiliare, comunque venga definito dalle parti, non è un agente ma un propagandista scientifico, la cui attività può formare oggetto di lavoro subordinato od autonomo, a seconda che siano riscontrabili o no i caratteri della subordinazione.
Cass. civ. n. 696/1988
Con riguardo al contratto di agenzia che secondo la definizione prevista dall'art. 1742 cod. civ., dall'accordo economico collettivo del 1938 e dalla L. 12 marzo 1968 n. 316 (sull'istituzione del ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio) ha ad oggetto l'attività, con carattere di stabilità, dell'agente di promuovere per conto del preponente la conclusione di contratti in una zona determinata, rientrano nella promozione molteplici attività, di impulso e di agevolazione, finalizzate a suscitare, sostenere, incrementare e convogliare verso l'acquisto la domanda del prodotto offerto dall'impresa preponente ovvero ad interessare al prodotto e ad orientare i soggetti interessati alla decisione di acquisto in termini conformi alle istruzioni eventualmente impartite dal preponente. Nell'ambito di tale attività di impulso la propaganda destinata a persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola dell'esistenza del prodotto ed illustrandone le caratteristiche intrinseche o commerciali pur non potendo di per se sola costituire l'attività tipica dell'agente, integra tuttavia il presupposto della promozione della conclusione dei contratti ove si accompagni ad ulteriori compiti, risultanti dalla disciplina complessiva del rapporto, che evidenziano il ruolo dell'agente quale intermediario tra l'impresa ed i suoi clienti e quale fiduciario cui fa capo l'organizzazione del collocamento dei prodotti del preponente in uno specifico mercato. (Nella specie la S. C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto integrati i presupposti del contratto di agenzia nell'ipotesi in cui un soggetto aveva avuto l'incarico dalla società produttrice di propagandare in una determinata zona le specialità farmaceutiche di quest'ultima presso medici, ospedali e cliniche, di favorire l'incremento delle vendite delle stesse, di visitare i grossisti per accertare che fossero riforniti delle specialità medesime).
Cass. civ. n. 2382/1987
Nel rapporto di agenzia, le prestazioni dell'agente hanno per oggetto l'applicazione, in una zona determinata, di un'attività professionale diretta a promuovere la conclusione di contratti fra il preponente ed i terzi nonché, eventualmente, a concludere tali contratti per conto ed in rappresentanza del preponente. Pertanto, con tale rapporto — cui è connaturale che gli effetti degli affari conclusi per il tramite dell'agente si producano direttamente nei confronti del preponente — è incompatibile la diversa fattispecie in cui un soggetto abbia assunto ed eseguito in prevalenza, oltre ad una secondaria attività di procacciatore di affari, l'obbligo di acquistare e rivendere in proprio nome e per proprio conto i prodotti fornitigli dall'altra parte, atteso che l'agente ha un interesse meramente economico alla conclusione dei contratti che procura al preponente, essendo ad essi commisurata la provvigione, ma non ne è mai parte in senso sostanziale.
Cass. civ. n. 35/1984
I1 contratto di agenzia, nella sua tipicità, è destinato ad attuare, con carattere di stabilità (nel senso di un incarico riferito a tutti gli affari possibili con esso previsti), una collaborazione professionale autonoma (promozione, verso corrispettivo, della conclusione di affari tra preponente e terzi nell'ambito di una determinata zona), che si concreta in un risultato posto in essere dall'agente a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dai preponente.