Art. 749 – Codice civile – Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato [746 c. 2 c.c.] dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente [art. 556 del c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18942/2024
In materia di contratto di agenzia, il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c., come risultante dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale, dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza.
Cass. civ. n. 6760/2024
L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio.
Cass. civ. n. 9064/2023
In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
Cass. civ. n. 12544/2019
In tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.
Cass. civ. n. 20707/2018
In materia di contratto di agenzia, il diritto dell'agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art. 1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall'azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata respinta la richiesta di un agente che, avendo agito per le provvigioni e l'indennità di fine rapporto, pretendeva ex art. 1749 c.c. informazioni sul rapporto sulla base di una generica deduzione dell'inadempimento del preponente).
Cass. civ. n. 25544/2018
In tema di contratto di agenzia, l'inserimento della provvigione nel conto provvigionale, il cui diritto sorge allorquando l'affare sia andato a buon fine o la mancata conclusione del contratto sia imputabile al preponente, non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma mera ricognizione di debito, avente effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che comporta l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo ma non impedisce al preponente di sottrarsi al pagamento, dimostrando che al contratto non è stata data esecuzione per fatti a lui non imputabili.
Cass. civ. n. 19319/2016
In materia di contratto di agenzia, il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c., come risultante dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale, dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l'invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto), e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza.
Cass. civ. n. 21445/2007
In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell'art. 1749 c.c., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall'art. 4 del D.L.vo n. 65 del 1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l'art. 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto.
Cass. civ. n. 3925/2001
In tema di rapporto di agenzia, l'esercizio legittimo, da parte della società preponente, del potere di recesso ad nutum non integra gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza, anche se il recesso stesso abbia comportato dei danni per l'agente, poiché, nel detto rapporto, la violazione delle norme di correttezza presuppone un abuso del potere di recesso ad nutum da parte del soggetto preponente, ovvero un affidamento incolpevole dell'agente.
Cass. civ. n. 2997/1999
Gli interessi, prodotti dai crediti assistiti da privilegio (speciale o generale), per il tempo successivo all'instaurarsi della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, fallimento) non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l'art. 55, primo comma, legge fallimentare, nel riconoscere tali interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, e non anche l'art. 2749 in tema di crediti privilegiati. È, al riguardo, manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alle norme richiamate con riferimento agli interessi su crediti vantati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, atteso che la Corte costituzionale, nel dichiararne la illegittimità con riferimento esclusivo agli interessi dovuti sui crediti dei lavoratori dipendenti nelle varie procedure concorsuali (sentenze nn. 300/86, 204/89, 408/89, 567/89), ne ha escluso la incostituzionalità con riferimento ad altri soggetti (ordinanze 27/89 e 226/89), sul presupposto che il regime degli interessi così come disegnato dal combinato disposto dalle norme del codice civile e della legge fallimentare sopra richiamate fosse incompatibile soltanto in relazione all'esigenza di protezione dei lavoratori di cui all'art. 38 della Costituzione. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, ancora, precisato che l'interesse pubblico alla sussistenza di regolari fonti di finanziamento per l'Inps poteva ritenersi connesso solo mediatamente e strumentalmente con l'interesse dei lavoratori alla fruizione del trattamento previdenziale ed assistenziale).
Cass. civ. n. 11003/1997
È nulla - per indeterminatezza dell'oggetto (ex artt. 1346 e 1418 c.c.) - la clausola di un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa unilateralmente, con il solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali, salva la facoltà di recesso dell'agente in caso di mancata accettazione di tale modifica dell'originaria pattuizione negoziale, dovendo escludersi che la determinazione di un elemento essenziale del contratto (quale la controprestazione dell'attività dell'agente, costituita dalle provvigioni) sia rimessa al mero arbitrio del preponente, senza che possa in tale evenienza supplire (in via analogica) il disposto dell'art. 2225 c.c., che, con riferimento al rapporto di lavoro autonomo, prevede criteri suppletivi di quantificazione del corrispettivo, ove non determinato dalle parti.
Cass. civ. n. 7396/1983
Dopo l'apertura della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), anche i crediti assistiti da privilegio generale, quali i crediti di lavoro, continuano a produrre interessi, questi, peraltro, cessano di decorrere gradualmente e proporzionalmente in corrispondenza della graduale liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore, e non decorrono, quindi, in corrispondenza di quella parte di attivo che viene acquisita già originariamente liquida all'esecuzione concorsuale.
Cass. civ. n. 1670/1982
Gli interessi prodotti dai crediti assistiti da privilegio speciale, ovvero da privilegio generale, come i crediti di lavoro, per il tempo successivo all'instaurarsi di procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l'art. 55 primo comma della legge fallimentare, nel riconoscere detti interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, non anche l'art. 2749 c.c. in tema di crediti privilegiati.