Art. 746 – Codice civile – Collazione d’immobili

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura [748 c.c.] o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce [2645 c.c.].

Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione [747, 749 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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