Art. 748 – Codice civile – Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione [456, 1150 c.c.].
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie [1150] da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa 1150, 1152 c.c.].
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile [746 c.c.] in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti [749, 975, 985, 1152, 2040 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23345/2024
La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza, ai fini della prova del diritto alla provvigione, della determina amministrativa di assegnazione al preponente dei lotti di fornitura di presidi medici, in difetto della prova dell'utilità ed essenzialità dell'attività prestata dall'agente e della successiva conclusione dei contratti ad essi relativi).
Cass. civ. n. 12816/2024
Ai fini del riconoscimento all'agente della provvigione in misura ridotta, ex art. 1748, comma 5, c.c., è sufficiente che il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto, restando irrilevanti le modalità con cui tale accordo è stato concluso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che la transazione con cui preponente e terzo avevano convenuto di non dare esecuzione a un contratto di somministrazione determinasse un nuovo regolamento di interessi, tale da escludere il diritto dell'agente alla provvigione ridotta per la parte ineseguita del precedente contratto).
Cass. civ. n. 34690/2023
In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c., sussistendo il diritto dell'agente ad ottenerne l'esibizione anche nel caso in cui egli pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette.
Cass. civ. n. 13528/2023
Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio.
Cass. civ. n. 9064/2023
In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
Cass. civ. n. 7358/2022
In tema di contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., il diritto alla provvigione cd. indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva dell'agente o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere, sicché anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell'agente con una società che, a sua volta, provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti nell'ambito territoriale riservato all'agente, costituisce violazione della zona di esclusiva, ove vi concorra il preponente.
Cass. civ. n. 17575/2022
In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.
Cass. civ. n. 28878/2022
Nel rapporto di agenzia, ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente.
Cass. civ. n. 9291/2020
Nel contratto di agenzia, il diritto di esclusiva è connaturato al rapporto e dispiega i suoi effetti sia durante la permanenza dello stesso che nel periodo successivo alla sua cessazione; all'agente spettano, quindi, anche provvigioni postume, sempre che la conclusione dell'affare, avvenuta dopo la cessazione del contratto, sia il frutto della prevalente attività promozionale da questi svolta durante il mandato, senza che rilevino, in considerazione del vincolo di esclusiva, gli eventuali interventi della società preponente finalizzati alla conclusione dell'affare.
Cass. civ. n. 17572/2020
In tema di contratto di agenzia, il conferimento dell'incarico di riscossione all'atto della stipula del contratto fa presumere - attesa la natura corrispettiva del rapporto - che il compenso per tale attività sia compreso nella provvigione pattuita, che va riferita al complesso dei compiti affidati, mentre essa va separatamente compensata se il relativo incarico sia conferito nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente.
Cass. civ. n. 30723/2019
In materia ambientale, l'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997 impone al proprietario, autore dell'inquinamento, l'onere reale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate che grava anche su chi, non autore della violazione, acquisti in seguito la proprietà o il possesso delle medesime; quest'ultimo subentra, altresì, negli obblighi derivanti da detto onere reale, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica, se intende evitare le conseguenze dei vincoli previsti dal successivo comma 11, secondo cui le spese sostenute per tali interventi realizzati d'ufficio dal Comune o dalla Regione - qualora i responsabili non provvedano o non siano individuabili - sono assistite da privilegio speciale immobiliare ex art. 2748, comma 2, c.c. sulle stesse aree, esercitabile sul ricavato di una eventuale vendita forzata pure in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che, facendo corretta applicazione dell'enunciato principio, aveva respinto la domanda delle pubbliche amministrazioni attrici poiché esse avevano agito per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno ambientale nei confronti della impresa convenuta, subentrata quando l'inquinamento si era già verificato, e non già per far valere il credito assistito da privilegio speciale immobiliare.
Cass. civ. n. 25544/2018
In tema di contratto di agenzia, l'inserimento della provvigione nel conto provvigionale, il cui diritto sorge allorquando l'affare sia andato a buon fine o la mancata conclusione del contratto sia imputabile al preponente, non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma mera ricognizione di debito, avente effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che comporta l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo ma non impedisce al preponente di sottrarsi al pagamento, dimostrando che al contratto non è stata data esecuzione per fatti a lui non imputabili.
Cass. civ. n. 2288/2017
In tema di contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., il diritto alla provvigione cd. indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere, sicché, anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell'agente, con una società che, a sua volta, provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclusiva, ove vi concorra il preponente (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con accertamento non sindacabile, aveva ritenuto sussistente la sottrazione della clientela di zona attraverso l'intervento della preponente capogruppo, che si era consapevolmente avvalsa dell'attività del proprio agente operante nella zona della capogruppo, per soddisfare gli ordinativi di merce dei vari esercizi commerciali affiliati, operanti nelle zone di altri agenti).
Cass. civ. n. 21994/2016
Nel contratto di agenzia, il patto dello star del credere in misura eccedente il massimo previsto dal contratto collettivo tempo per tempo vigente è legittimo, quale espressione dell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c., ove assunto in modo spontaneo e autonomo dall'agente, in vista della stipulazione di un contratto con un cliente reputato non solvibile dal preponente, che si è determinato alla conclusione per la sola garanzia così prestata, senza imposizione di un vincolo coercitivo che interferisca o alteri l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni tipiche del rapporto.
Cass. civ. n. 486/2016
In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva adeguatamente valutato gli estratti conto del rapporto e il prospetto riepilogativo delle provvigioni, prodotti in giudizio dall'agente con il ricorso introduttivo della causa in primo grado e non tempestivamente contestati dalla società preponente).
Cass. civ. n. 21219/2015
In tema di contratto di agenzia, l'omesso invio degli estratti conto provvisionali da parte del preponente giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente, derivando essa dall'inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte dell'inadempimento del preponente dell'obbligo informativo, aveva ritenuto che correttamente il tribunale avesse disposto consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del credito dell'agente).
Cass. civ. n. 17270/2014
Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 cod. civ., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 della legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente - nella specie, avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare - benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.
Cass. civ. n. 25023/2013
Nel giudizio per l'accertamento del diritto alla provvigione, l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione. (Principio affermato in fattispecie soggetta "ratione temporis" all'art. 1748 c.c. nel testo anteriore alla sostituzione ex art. 3 del d.l.vo 15 febbraio 1999, n. 65).
Cass. civ. n. 14968/2011
Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi; è peraltro legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 del d.l.vo n. 303 del 1991, che, nel riconoscere - in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n. 653 - il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile "aliunde" e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti è rimessa al giudice di merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 10821/2011
La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto l'onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti.
Cass. civ. n. 15069/2008
In materia di rapporto di agenzia, il preponente non può operare, con continuità, nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, secondo comma, c.c., ha solamente la facoltà di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione «breve» ex art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 18586/2007
L'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 del D.L.vo n. 303 del 1991, ha riconosciuto il diritto dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate. Conseguentemente, in relazione a tale precisa garanzia normativa, non appare conforme a diritto la reiezione, come nella specie, dell'istanza dell'agente mirante, indipendentemente dall'espletamento di consulenza tecnica, all'acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa all'aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni; né è imputabile alla parte la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, derivando dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente.
Cass. civ. n. 17197/2003
Il privilegio speciale previsto dall'art. 2775 bis c.c. per il credito del promissario acquirente sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare.
Cass. civ. n. 84/2003
Nel rapporto d'agenzia, la clausola «tutto subito» — che consente all'agente di optare per la percezione immediata delle provvigioni di incasso relative a tutta la durata del contratto di assicurazione, anziché percepire la provvigione di incasso anno per anno, — nel prevedere il diritto da parte della società di ripetere le provvigioni anticipate sui premi non incassati dall'agente, perché maturati dopo la cessazione del rapporto, non incide sull'equilibrio contrattuale delle parti e non può pertanto essere considerata vessatoria, atteso che il risultato conseguito non contrasta con il sistema di pagamento provvigionale anno per anno.
Cass. civ. n. 8310/2002
Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente stesso ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, non potendosi supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta alla contropare di esibizione di documenti, (che per poter essere presa in considerazione deve comunque essere specifica e concernere documenti individuati) e la cui inosservanza da parte del preponente configura un argomento di prova ex art. 116 c.p.c., liberamente valutabile dal giudice di merito.
Cass. civ. n. 8310/2002
Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente stesso ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, non potendosi supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti (che per poter essere presa in considerazione deve comunque essere specifica e concernente documenti individuati) e la cui inosservanza da parte del preponente configura un argomento di prova ex art. 116 c.p.c., liberamente valutabile dal giudice di merito.
Cass. civ. n. 11197/2001
Il diritto dell'agente a conseguire le provvigioni per le vendite concluse direttamente dal preponente nella zona riservata allo stesso agente, ex art. 1748, secondo comma, c.c., presuppone che si tratti di vendite concluse da un soggetto, appunto il preponente, in immediato rapporto con la controparte acquirente, nelle quali, cioè, lo scambio fra le prestazioni corrispettive avvenga in maniera immediata e diretta tra le due parti, senza l'intervento di soggetti interposti e senza ulteriori passaggi intermedi. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la provvigione in relazione a vendite effettuate da un grossista, che aveva acquistato i prodotti commerciati presso il preponente e li aveva successivamente posti in vendita al dettaglio mediante propri venditori).
Cass. civ. n. 5467/2000
Anche in base alla normativa di attuazione della direttiva comunitaria 86/653 (del 18 dicembre 1986) sugli agenti di commercio indipendenti e, in particolare, alla disciplina dettata dall'art. 1748 c.c., nel testo di cui al D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65 di maggior tutela del diritto dell'agente alle provvigioni sia per quanto riguarda sia il momento genetico che l'onere probatorio l'agente ha l'onere di precisare e provare i fatti costitutivi del suo diritto alle provvigioni, e quindi, in particolare, la conclusione dei contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi.
Cass. civ. n. 14767/2000
Qualora un contratto di agenzia contenga una clausola secondo cui il conto provvigionale si intende approvato se non contestato entro trenta giorni, l'approvazione dell'estratto conto preclude l'impugnabilità della validità e dell'efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli accrediti; infatti, un'approvazione non può avere un'efficacia maggiore di una dichiarazione «saldo» apposta dall'agente in calce ai conteggi predisposti unilateralmente dal preponente sulle provvigioni spettantegli, non essendo idonea a esprimere la rinuncia a diritti diversi da quelli inerenti alle provvigioni classificate e percepite, né dimostrando la consapevolezza dell'esistenza di altri diritti e la convinzione di abdicare ad essi.
Cass. civ. n. 1361/2000
In tema di rapporto d'agenzia, la consulenza tecnica può costituire mezzo di prova quando la parte non possa dimostrare il proprio assunto; lo è comunque quando si tratti di fatti riscontrabili solo attraverso particolari conoscenze tecniche, come nel caso di registrazioni contabili relative a rapporti assicurativi conclusi direttamente dalla compagnia assicuratrice.
Cass. civ. n. 5441/1999
Nel rapporto di agenzia, il patto cosiddetto dello star del credere (per cui l'agente, in relazione agli affari non andati a buon fine, non solo non percepisce alcuna provvigione, ma partecipa anche al rischio di impresa sopportando in parte le perdite subite dall'imprenditore preponente, come conseguenza dell'inadempimento dei clienti da lui procurati) prescinde da qualsiasi negligenza, colpa o dolo dell'agente sicché — avendo tale obbligo di garanzia carattere oggettivo — l'agente non può sottrarvisi dimostrando di aver tenuto un comportamento diligente nello scegliere il cliente e di aver provveduto ad informare la società preponente in ordine ad eventuali dubbi di insolvenza. Quest'ultima però non può imporre all'agente di curare o concludere affari che egli reputi dannosi se non esonerandolo dalla garanzia stessa.
Cass. civ. n. 1153/1998
In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dall'AEC 18 dicembre 1974 e conservata dagli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale, ed è pertanto dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o per relationem, dai detti accordi.
Cass. civ. n. 10063/1998
Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni dirette ed indirette sugli affari conclusi, è legittimo l'ordine di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 del D.L.vo 10 settembre 1991 n. 303, che, nel riconoscere — in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 — il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Tuttavia, poiché l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma secondo, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione nel merito o dell'ammissione di una consulenza tecnica per gli accertamenti contabili, anche perché anche l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito e non può essere inteso come un mezzo che esoneri la parte dall'onere della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio.
Cass. civ. n. 9802/1998
In tema di rapporto di agenzia, qualora il preponente abbia concluso affari direttamente nella zona dell'agente, ovvero quando non abbia comunicato all'agente il buon fine degli affari da lui promossi, l'agente che invoca il pagamento delle provvigioni può richiedere l'esibizione delle scritture contabili del preponente e la consulenza tecnica sulle stesse, per accertare la conclusione e il buon fine degli affari conclusi per il suo tramite.
Cass. civ. n. 4887/1998
In materia di contratto di agenzia, in caso di conclusione da parte del mandante, a seguito di iniziative dell'agente e con l'assistenza del medesimo nel momento della stipulazione, di un contratto di concessione di vendita in esclusiva nella zona di pertinenza dell'agente, va annullata per vizio di motivazione e violazione della disposizione dell'art. 1748, comma 2, c.c. sul diritto alle cosiddette provvigioni indirette, la sentenza con cui il giudice di merito ritenga risolto il rapporto di agenzia per implicita volontà delle stesse parti ed insussistente il diritto dell'agente a provvigioni per gli affari conclusi con tale concessionario, sulla sola base della stipulazione di tale contratto di esclusiva e del non dimostrato assioma che il medesimo avesse di fatto comportato la totale estromissione dell'agente nei rapporti tra preponente ed esclusivista. (Nella specie il contratto di agenzia, stipulato a termine con clausola di tacito rinnovo, non era stato mai disdetto; la S.C. ha rilevato anche contraddittorietà di motivazione per il riconoscimento di provvigioni per un periodo successivo alla ritenuta risoluzione del contratto, inoltre, annullando con rinvio la sentenza impugnata, ha rilevato che il giudice di rinvio avrebbe anche dovuto, se del caso, verificare l'applicabilità — anche sotto il profilo temporale - del comma 3 dell'art. 1748, c.c., introdotto dall'art. 2 del D.L.vo n. 303 del 1991, che prevede il diritto dell'agente alla provvigione sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto se la loro conclusione «è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta».