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Art. 748 — Miglioramenti, spese e deterioramenti

Art. 748 — Miglioramenti, spese e deterioramenti

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione [ 456, 1150 c.c. ].

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie [ 1150 ] da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa 1150, 1152 c.c. ].

Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile.

Il coerede che conferisce un immobile [ 746 c.c. ] in natura può ritenerne il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti [ 749, 975, 985, 1152, 2040 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24150/2015

In tema di collazione ereditaria d’immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell’art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.

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Cass. civ. n. 649/1991

In tema di collazione ereditaria, fra i miglioramenti apportati all’immobile dal donatario, che, a norma dell’art. 748 c.c., debbono essere detratti dal valore dell’immobile (sicché di essi non può tenersi conto nella riunione fittizia), deve ritenersi compresa l’affrancazione del fondo enfiteutico, sempreché il donatario provi (eventualmente anche a mezzo di presunzioni) di avervi provveduto a propria cura e spese.

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Cass. civ. n. 4009/1981

In tema di collazione della divisione ereditaria, l’art. 748 c.c., il quale prevede, in favore del donatario, la deduzione, oltre che delle spese straordinarie, delle migliorie, nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione, opera tanto con riguardo alle migliorie apportate direttamente dal donatario stesso, quanto con riguardo a quelle apportate da altri, e, quindi, anche dal donante, salva restando, in tale ultima ipotesi, l’eventuale ricorrenza di una successiva liberalità, suscettibile di distinta collazione nel concorso dei prescritti requisiti.

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Cass. civ. n. 2453/1976

Il coerede che ha goduto di un immobile del de cuius prima ancora di riceverlo in donazione, ha diritto, nella collazione per imputazione delle rendite relative, alla detrazione — dal valore imputabile — di quanto corrispondentemente da lui sborsato per tributi e spese di manutenzione.

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Cass. civ. n. 2621/1974

Il disposto dell’art. 748 c.c., secondo cui, agli effetti della collazione, si deve dedurre in tutti i casi a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo, nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione, è applicabile soltanto quando oggetto della donazione sia stata la proprietà piena dell’immobile, nella quale ipotesi il donatario, come deve essere rimborsato delle spese straordinarie da lui sostenute, così pure deve essere rimborsato delle migliorie apportate (da lui o da altro che abbia sostenuto il fondo), e queste devono essere valutate nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione, indipendentemente dal minore o maggior costo di esse. Nell’ipotesi in cui, invece, oggetto della donazione sia stata la nuda proprietà con riserva dell’usufrutto al de cuius, il donatario, non avendo, come tale, in nessun caso ancora goduto dell’immobile, e neppure essendo legittimato al possesso di esso, non ha, in tale qualità, alcun titolo per vantare diritto al rimborso di somme per spese o per miglioramenti. Al fine di identificare il concetto di miglioria tenuto presente dall’art. 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria a quell’opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori l’inefficienza; non può invece riconoscersi natura di miglioria a quell’opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione. La miglioria finisce quindi necessariamente per ripercuotersi in un miglioramento della cosa, in un suo aumento, e, quindi, in un aumento del suo valore, con la conseguenza che il valore della miglioria, ai fini dell’art. 748 c.c., non può che coincidere con l’aumento di valore della cosa migliorata.

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