Art. 767 – Codice civile – Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione [763 c.c.] può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati [1450 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5172/2010
Il privilegio di cui all'art. 2767 c.c., avente ad oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore all'assicurato e la cui previsione è ispirata all'esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato, trova applicazione solo nel settore dell'assicurazione volontaria e non anche con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la legge 24 dicembre 1969, n. 990 riconosce al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore; in tale settore, tuttavia, il diritto del Fondo di garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici, CONSAP s.p.a.) al rimborso, da parte dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, di quanto pagato a titolo di indennizzo ai soggetti rimasti danneggiati, ai sensi degli am. 3 e 4 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738), è assistito dal diverso privilegio speciale sulle riserve tecniche. di cui all'art. 85 del d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449 e all'art. 78, comma quarto, del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 175, anche per il periodo, come nella specie, antecedente all'entrata in vigore del d.l.vo 9 aprile 2003, n. 93.
Cass. civ. n. 8063/2008
Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso per effetto della consegna delle merce alla persona incaricata del trasporto si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 c.c. Quando, invece, il venditore provvede da sé a trasportare la merce al domicilio del compratore, non può trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 1510, con la conseguenza che, in caso di perimento della merce durante il trasporto e prima della consegna al compratore, legittimato a domandare il pagamento dell'indennizzo assicurativo è il venditore.
Cass. civ. n. 359/1993
Per vincere la presunzione iuris tantum di gratuità del deposito stabilita dall'art. 1767 c.c. non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la quale aveva escluso la rilevanza ai fini indicati della qualità di spedizioniere, per il quale il deposito e la custodia costituiscono semplici elementi accessori od eventuali, non l'oggetto specifico dell'attività professionale).
Cass. civ. n. 1495/1973
La presunzione di gratuità del deposito cade di fronte alla circostanza che il depositario esplichi abitualmente una retribuita attività di custodia; essa può essere altresì esclusa da una espressa contraria volontà delle parti ovvero essere vinta da altre circostanze, la valutazione del cui valore sintomatico di una volontà contraria alla prestazione gratuita del servizio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.