Art. 767 – Codice civile – Facoltà del coerede di dare il supplemento

Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione [763 c.c.] può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati [1450 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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