Art. 773 – Codice civile – Donazione a più donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri [674 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 16589/2024
In tema di deposito di cosa altrui, il depositario a cui non è stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa è di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito è stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario.