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Art. 786 — Donazione a ente non riconosciuto

Art. 786 — Donazione a ente non riconosciuto

[ La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’articolo 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8082/2005

In tema di donazione in favore di ente non riconosciuto, una volta perfezionatosi il contratto con le contestuali dichiarazioni rese rispettivamente dal donante e dal donatario ai sensi dell’art. 782 c.c., e non essendovi stata alcuna revoca da parte del donante della propria dichiarazione, la mancata notifica dell’istanza prevista dall’art 786 c.c. entro un anno dalla stipulazione dell’atto non inficia la validità di questo, che produce pertanto tutti i suoi effetti, qualora intervengano entro l’anno sia il riconoscimento che l’autorizzazione ad accettare, atteso che l’adempimento dell’obbligo della notifica al donante dell’istanza del donatario per ottenere il riconoscimento è finalizzato (oltre che ad esigenze di natura pubblicistica) a rendere temporaneamente irrevocabile l’offerta di donazione. (Fattispecie anteriore alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 192 del 2000).

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