Art. 786 – Codice civile – Donazione a ente non riconosciuto
[La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'articolo 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19505/2024
In tema di diritti reali di garanzia, la concessione in pegno di un bene produttivo mediante consegna ad un terzo nominato custode non preclude al debitore di poterne fare uso, attraverso un titolo negoziale che gli attribuisca, in virtù di quanto previamente pattuito tra le parti, la detenzione della cosa, trattandosi di una modalità di attuazione del pegno possessorio, non assimilabile al pegno non possessorio, introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 59 del 2016, conv. dalla l. n. 119 del 2016, che invece si caratterizza per l'assenza di spossessamento, cui è sostituita la pubblicità iscrizionale in un apposito registro informatizzato costituito presso l'agenzia delle entrate.
Cass. civ. n. 16487/2024
Il diritto di ritenzione pattizio è una forma di autotutela dell'istituto di credito con efficacia meramente inter partes (tra debitore e retentor), con la conseguenza che, a differenza del diritto di pegno - che attribuisce una garanzia reale al creditore pignoratizio - non costituisce alcun effetto di blocco della circolazione del bene, né un impedimento all'azione esecutiva esercitata da un terzo creditore e , inoltre, non attribuisce al retentor un privilegio sulla vendita coattiva del bene o il diritto di procedere alla vendita diretta, ma solo il diritto di rifiutare la restituzione dovuta.
Cass. civ. n. 7389/2024
All'azione di regresso del terzo datore di pegno, che ha pagato il creditore, verso il debitore il cui debito ha garantito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1952 c.c., dettata per la fideiussione, se non in ragione di una espressa previsione delle parti.
Cass. civ. n. 1422/2024
Il decreto di approvazione del verbale di estrazione e di consequenziale attribuzione delle quote non ha - in difetto di contestazioni sollevate ex artt. 789, terzo comma c.p.c. in ordine al progetto di divisione, ovvero ex art. 195 disp. att. c.p.c. in ordine alle operazioni materiali di sorteggio e di attribuzione dei lotti aliunde predeterminati - contenuto decisorio e non è soggetto a impugnazione, in quanto mero atto esecutivo della precedente ordinanza di approvazione del progetto di divisione.
Cass. civ. n. 27501/2023
Il cd. "patto di rotatività" - con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilità dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico - si connota come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio così attuato non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontà delle parti o che l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione.
Cass. civ. n. 6549/2023
In tema di pegno di azioni, il creditore pignoratizio che sia a conoscenza di informazioni sul rischio di un sensibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei beni oggetto della garanzia; ove le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 2786, comma 2, c.c., analogo obbligo di custodia delle cose date in pegno, improntato al superiore principio di buona fede, sorge in capo al terzo, potendo la sua responsabilità concorrere in solido con quella del creditore. (Nella specie, la S.C. ha affermato che tra le informazioni in parola rientrano le notizie sull'imminente dissesto economico-finanziario della società emittente, poi effettivamente dichiarata fallita).
Cass. civ. n. 6549/2023
In tema di pegno di azioni, il creditore pignoratizio che sia a conoscenza di informazioni sul rischio di un sensibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei beni oggetto della garanzia; ove le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 2786, comma 2, c.c., analogo obbligo di custodia delle cose date in pegno, improntato al superiore principio di buona fede, sorge in capo al terzo, potendo la sua responsabilità concorrere in solido con quella del creditore.
Cass. civ. n. 26887/2014
La società che fornisce il servizio di trasporto ferroviario in carrozza letto ha l'obbligo di provvedere alla custodia del bagaglio del viaggiatore con la diligenza qualificata dell'offerente imprenditore, e, dunque, di predisporre accorgimenti e cautele analoghi a quelli dell'albergatore, a cui è equiparato ai sensi dell'art. 1786 c.c., soprattutto ove non sia offerto un autonomo servizio di custodia dei valori e dei preziosi ed il viaggiatore debba portarli con sé nella propria carrozza letto. Ne consegue la disapplicazione delle disposizioni delle condizioni generali di trasporto che, onerando il viaggiatore in carrozza letto della sorveglianza di bagagli, vestiti ed oggetti di valore, lo equiparano al viaggiatore in carrozza ordinaria.
Cass. civ. n. 2120/2014
In tema di pegno, sebbene le parti, nella loro autonomia negoziale, abbiano il potere di determinarne l'oggetto, la durata ed, eventualmente, la possibilità di sostituzione mediante il meccanismo cosiddetto rotativo, non hanno anche la facoltà di qualificarlo come regolare o irregolare, discendendo tale conseguenza giuridica dalle norme del codice civile in tema di diritti reali di garanzia opponibili a terzi, che hanno carattere indisponibile.
Cass. civ. n. 17477/2012
La posizione del debitore e quella del terzo che ha costituito il pegno è differenziata, in quanto la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest'ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.
Cass. civ. n. 8082/2005
In tema di donazione in favore di ente non riconosciuto, una volta perfezionatosi il contratto con le contestuali dichiarazioni rese rispettivamente dal donante e dal donatario ai sensi dell'art. 782 c.c., e non essendovi stata alcuna revoca da parte del donante della propria dichiarazione, la mancata notifica dell'istanza prevista dall'art 786 c.c. entro un anno dalla stipulazione dell'atto non inficia la validità di questo, che produce pertanto tutti i suoi effetti, qualora intervengano entro l'anno sia il riconoscimento che l'autorizzazione ad accettare, atteso che l'adempimento dell'obbligo della notifica al donante dell'istanza del donatario per ottenere il riconoscimento è finalizzato (oltre che ad esigenze di natura pubblicistica) a rendere temporaneamente irrevocabile l'offerta di donazione. (Fattispecie anteriore alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 192 del 2000).
Cass. civ. n. 8517/1998
Il pegno di cosa futura rappresenta una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo delle parti (accordo in base al quale vanno determinate la certezza della data e la sufficiente specificazione del credito garantito) avente meri effetti obbligatori e si perfeziona con la venuta ad esistenza della cosa e con la consegna di essa al creditore. In tale fattispecie la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell'accordo sono determinati sia il credito da garantire che il pegno da offrire in garanzia, mentre l'elemento che deve verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso (oltre che nella venuta ad esistenza della cosa) nella consegna di questa al creditore.
Cass. civ. n. 3942/1995
La costituzione del pegno ad opera del terzo funziona da garanzia del debito del debitore garantito e non può essere utilizzata per estinguere i crediti vantati dal beneficiario verso il terzo.
Cass. civ. n. 6866/1993
L'assimilazione dei campeggi turistici agli alberghi, ai sensi dell'art. 1786 c.c., ai fini dell'applicazione della disciplina del deposito in albergo dettata dagli artt. 1783 e seguenti c.c., con l'esclusione prevista dall'art. 1785 quinquies (introdotto dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316), per i veicoli e le altre cose richiamate dalla norma in esame, viene meno allorché il campeggio venga utilizzato non quale luogo di permanenza del campeggiatore con la propria tenda o ruolotte, ma quale luogo di deposito di un determinato automezzo, affidato a tale limitato e determinato scopo, normalmente durante il periodo di chiusura stagionale, al proprietario o gestore del campeggio, nel cosiddetto rimessaggio invernale. Nella suddetta ipotesi, l'affidamento del mezzo dà luogo ad un contratto di deposito da cui deriva l'obbligo di custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituzione, con la conseguente applicabilità delle norme generali di cui agli artt. 1766 e seguenti, c.c. Pertanto, essendo inapplicabile la disciplina del deposito in albergo, compresa la norma di eccezione di cui all'art. 1785 quinquies, che esclude l'obbligo dell'albergatore di custodire e conservare i veicoli del cliente, deve considerarsi vessatoria e perciò inefficace se non approvata specificamente per iscritto, la clausola del regolamento del campeggio di esclusione della responsabilità del gestore in caso di furto dei veicoli o degli oggetti in essi contenuti.
Cass. civ. n. 882/1990
Poiché i campeggi turistici organizzati vanno inclusi tra gli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi, al deposito di cose all'interno di essi e quindi anche al deposito di veicoli e roulotte — prima delle modifiche introdotte dall'art. 3 della L. 10 giugno 1978, n. 316 di esecuzione della convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962 che esclude l'operatività della disciplina del deposito alberghiero per i veicoli e le cose in esse lasciate — si applicano le norme sul deposito in albergo dato che per i campeggi si verifica una situazione analoga a quella che si instaura fra cliente ed albergatore, tanto con riguardo all'esigenza di tutelare l'utente del campeggio per le cose che abbia necessità di introdurre nel suo recinto e nei suoi locali quanto in relazione all'opportunità di limitare la responsabilità del gestore del campeggio in considerazione del carattere peculiare e sussidiario della sua attività di custode, con la conseguenza che tale responsabilità del gestore del campeggio cessa con l'estinzione, per scadenza del termine, del rapporto, cui quello di custodia accede. (Nella specie, la C.S., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità per danni del gestore di un campeggio turistico per il furto avvenuto su cose esistenti all'interno di una roulotte, lasciata all'interno del campeggio dopo la scadenza del termine per l'utilizzazione dello spazio e nonostante che il proprietario del mezzo fosse stato invitato a ritirarlo). .
Cass. civ. n. 5353/1987
La consegna ad un terzo del bene oggetto del pegno ai sensi dell'art. 2786, secondo comma, c.c. integra una forma particolare di spossessamento del debitore o del terzo costituente, cui si fa ricorso quando il debitore non ha fiducia nel creditore e vuole premunirsi contro gli eventuali abusi dello stesso, onde quest'ultimo non può conseguire a suo piacimento e in qualsiasi tempo il possesso della cosa del terzo, il quale assume l'obbligo di conservare il bene finché il debito non sia scaduto e di restituirlo al costituente o consegnarlo al creditore, a seconda che vi sia stato o non vi sia stato l'adempimento. Non ricorre questa ipotesi, ma quella di consegna del pegno ad un adiectus solutionis causa, quando il terzo, per effetto di accordo trilaterale accedente al contratto di pegno, riceve la cosa offerta in garanzia in sostituzione del creditore pignoratizio e con gli stessi effetti che sarebbero derivati dall'acquisto diretto da parte di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 8268/1987
Ancorché l'art. 1786 c.c., ha previsto l'estensione ad altre categorie di imprenditori della disciplina della responsabilità ex recepto dell'albergatore, l'obbligo di sorveglianza per la tutela delle cose portate in albergo dal cliente e non consegnate in custodia è più esteso (anche in senso spaziale) di quello, analogo, incombente al ristoratore od al trattore, ai sensi degli artt. 1786 e 1783 c.c. (nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. 3 giugno 1978, n. 316), stanti le differenze strutturali delle due imprese nonché le diverse modalità di esecuzione e, correlativamente, di godimento delle rispettive prestazioni. Ne consegue che mentre per l'albergatore sussiste la responsabilità ex recepto per tutte le cose portate dal cliente in albergo, per il ristoratore o trattore tale responsabilità, per le cose non consegnategli in custodia, deve ritenersi limitata a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio, cappotto, cappello, ombrello, ecc.), restando sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto e della cui sottrazione, perdita o deterioramento, ove il cliente se ne sia liberato, il ristoratore non deve quindi rispondere. (Nella specie, affermando il suesposto principio, il S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito affermativa della responsabilità del ristoratore per la perdita di un accendino d'oro lasciato su un tavolo del locale e di cui era stata poco dopo denunciata la scomparsa dal cliente).
Cass. civ. n. 1740/1978
La disposizione contenuta nell'art. 1786 c.c., la quale estende la disciplina del deposito in albergo anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensione, trattorie, carrozze letto e simili, a chiaramente esemplificativa e deve intendersi ampliata fino a considerarvi compresa, in genere, ogni attività imprenditoriale di tal natura da implicare, avuto riguardo all'uso, la necessità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio. Pertanto la responsabilità limitata prevista dal primo comma dell'art. 1784 c.c., ben può trovare applicazione ad una sala da ballo provvista di buffet, trattandosi di un esercizio pubblico, organizzato ad impresa, il cui frequentatore viene liberato, secondo l'uso, dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé.